ORDINANZA MINISTERIALE
TRASFERIMENTI DEL PERSONALE DOCENTE E TECNICO AMMINISTRATIVO DELLE ACCADEMIE E DEI CONSERVATORI DI MUSICA E DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO DEGLI ISTITUTI SUPERIORI PER LE INDUSTRIE ARTISTICHE (ISIA) E DELLE ACCADEMIE NAZIONALI DI DANZA E DI ARTE DRAMMATICA A.A. 2020/2021
SEQUENZA TEMPORALE DEGLI ADEMPIMENTI:
1. Termine ultimo per la presentazione della domanda di mobilità al Direttore della Istituzione di appartenenza – 9 settembre
2. Pubblicazione dei punteggi attribuiti agli interessati – 15 settembre
3. Termine per reclami, rinunce alla domanda e rettifiche – 23 settembre
4. Pubblicazione punteggi definitivi – 29 settembre
5 Pubblicazione dei trasferimenti – 2 ottobre
6. Comunicazione delle cattedre e dei posti disponibili per le utilizzazioni temporanee – 13 ottobre
7. Termine ultimo per la presentazione della domanda di utilizzazione temporanea – 16 ottobre
8. Pubblicazione delle utilizzazioni disposte – 27 ottobre
VISTO il d.l. 9 gennaio 2020, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare l’art. 1 che istituisce il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
VISTO il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della l. 15 marzo 1997, n. 59” come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca, “al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l’ordinamento del Ministero;
VISTO il d.P.R. 10 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2020, con il quale il prof. Gaetano Manfredi è stato nominato Ministro dell’università e della ricerca;
VISTO il D.P.C.M. 21 ottobre 2019, n. 140, con il quale è stato emanato il regolamento di organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernente l’approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente la legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente le disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508, relativa alla riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;
VISTA la legge 8 marzo 2000, n. 53, concernente le disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
VISTO il Contratto collettivo decentrato nazionale siglato il 31 maggio 2002, concernente la mobilità del personale docente e tecnico amministrativo dei Conservatori di musica delle Accademie e degli ISIA; VISTO il Contratto collettivo nazionale di lavoro 16 febbraio 2005, quadriennio normativo 2002-2005;
VISTO l’accordo decentrato nazionale sottoscritto il 12 luglio 2005, relativo alla mobilità del personale tecnico amministrativo per l’anno accademico 2005-2006;
VISTO l’incontro del 29 luglio 2008 nel quale le organizzazioni sindacali e la delegazione di parte pubblica hanno convenuto di chiarire, in via di interpretazione autentica, che il termine “utilizzazioni”, inserito all’articolo 5, punto 14, del Contratto, non deve intendersi riferito alle utilizzazioni a domanda degli interessati, disciplinate dagli articoli 3, 4 e 4-bis dello stesso Contratto;
VISTO il Contratto Collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto istruzione e ricerca – Triennio 2016-18, sottoscritto il 19 aprile 2018, con particolare riferimento all’art. 97, comma 7, lett. a) e a1);
VISTO il verbale del 22 giugno 2018 relativo all’incontro tra la delegazione di parte pubblica del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e quella delle OO.SS. che hanno sottoscritto il predetto CCNL, in occasione del quale, con riferimento al confronto su quanto previsto dal predetto art. 97, comma 7, lett. a) e a1) in materia di integrazione dei criteri per la mobilità del personale tra le istituzioni e al fine di assicurare il regolare avvio dell’anno accademico, sono stati confermati per l’a.a. 2018/19 gli stessi criteri applicati nell’a.a. in corso (2017/18);
CONSIDERATO pertanto che a seguito di quanto sopra hanno continuato a trovare applicazione, anche per l’anno accademico 2018/2019, i criteri previsti dal Contratto nazionale decentrato per la mobilità sottoscritto il 31 maggio 2002;
VISTO il verbale del 17 maggio 2019 relativo all’incontro tra la delegazione di parte pubblica del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e quella delle OO.SS. che hanno sottoscritto il predetto CCNL, in occasione del quale, con riferimento al confronto su quanto previsto dal predetto art. 97, comma 7, lett. a) e a1) in materia di integrazione dei criteri per la mobilità del personale tra le istituzioni e al fine di assicurare il regolare avvio dell’anno accademico, sono stati confermati per l’a.a. 2019/20 gli stessi criteri applicati nell’a.a. 2018/19;
SENTITE le Organizzazioni Sindacali in data 30 luglio 2020;
CONSIDERATO che a seguito di quanto sopra continuano a trovare applicazione, anche per l’anno accademico 2020/2021, i criteri previsti dal Contratto nazionale decentrato per la mobilità sottoscritto il 31 maggio 2002;
VISTO il provvedimento 14 maggio 2014, con il quale il Commissario ad acta, in esecuzione della sentenza n. 733/14 del Tar Lazio, ha disposto la statizzazione dell’Istituto Musicale Pareggiato “G. Braga” di Teramo, ed in particolare gli articoli 9, 10 e 11;
O R D I N A
– ART. 1 –
Oggetto
1. La presente Ordinanza disciplina, per l’anno accademico 2020/2021, la mobilità del personale docente e tecnico e amministrativo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti, dell’Istituto Statale Superiore di studi musicali e coreutici “G. Braga” di Teramo, nonché del solo personale tecnico e amministrativo degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dell’Accademia Nazionale di Danza e dell’Accademia Nazionale di Arte Drammatica.
– ART. 2 –
Termini e modalità di presentazione della domanda di trasferimento
1. Le domande di trasferimento devono essere redatte secondo i modelli Y1 e Y2 – Allegati C1 e C2 – rispettivamente dal personale docente e dal personale tecnico e amministrativo, seguendo le relative istruzioni, e presentate direttamente all’Istituzione in cui l’interessato presta servizio o spedite a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata con ricevuta di ritorno entro il termine perentorio del 9 settembre. Nel caso di presentazione della domanda tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, al fine di assicurare la tempestività della procedura, l’interessato è tenuto a inviare copia della domanda anche a mezzo fax o per e-mail entro il medesimo termine del 9 settembre. Le Istituzioni, nel caso di domande presentate a mano, rilasciano apposita ricevuta.
2. Ciascuno può presentare una sola domanda di trasferimento.
3. Le domande presentate oltre il termine stabilito, ovvero in difformità rispetto agli appositi modelli, non saranno prese in considerazione.
4. Il personale trasferito d’ufficio per incompatibilità ai sensi dell’articolo 467 del decreto legislativo n. 297 del 1994 non può chiedere di tornare nella sede di provenienza, a meno che non siano cessate le cause di incompatibilità, che ne avevano giustificato il trasferimento.
– ART. 3 –
Indicazione delle preferenze
1. Le preferenze devono essere indicate nell’apposita sezione del modello di domanda e possono essere espresse per le Accademie di belle arti, i Conservatori e loro sezioni staccate, l’Istituto statale superiore di studi musicali e coreutici “G. Braga” di Teramo. Per il solo personale tecnico e amministrativo possono essere espresse le preferenze anche per l’Accademia Nazionale di Danza, di Arte Drammatica e per gli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche.
2. Le preferenze devono essere espresse indicando la denominazione delle sedi così come riportata negli elenchi ufficiali, pubblicizzati e comunque disponibili presso le sedi delle Istituzioni.
3. Qualsiasi richiesta di preferenza formulata in contrasto con le modalità indicate nel presente articolo non è valida.
– ART. 4 –
Sezioni staccate
1. Ai fini del trasferimento, le sezioni staccate vanno specificamente richieste con espressa preferenza.
– ART. 5 –
Rinuncia
1. L’eventuale rinuncia alla domanda di trasferimento deve essere presentata, entro il termine perentorio del 23 settembre, alla stessa Istituzione cui è stata consegnata o spedita la domanda di trasferimento.
2. Non è ammessa la rinuncia al trasferimento disposto se non per gravi motivi sopravvenuti, debitamente comprovati e a condizione che sia rimasto vacante il posto di provenienza. La disponibilità del posto lasciato libero dal rinunciatario non influisce sui trasferimenti effettuati.
– ART. 6 –
Documentazione delle domande
1. La valutazione dei titoli di servizio e delle esigenze di famiglia, effettuata esclusivamente in base alla documentazione prodotta nei termini dagli interessati unitamente alla domanda di trasferimento, avviene in conformità alla Tabella di valutazione allegata al Contratto Collettivo Decentrato Nazionale, siglato il 31 maggio 20021.
2. La documentazione, fatta eccezione per quella di carattere sanitario, deve essere presentata esclusivamente mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Lo stato dei figli portatori di handicap fisico, psichico o sensoriale, tossicodipendenti, ovvero, del figlio maggiorenne, del coniuge o del parente o affine entro il terzo grado totalmente e permanentemente inabili al lavoro, deve essere documentato con certificazione originale della A.S.L. e delle preesistenti commissioni sanitarie provinciali o in copia autenticata. Il ricovero permanente del figlio, del coniuge o del parente o affine entro il terzo grado deve essere documentato con certificato rilasciato dall’Istituto di cura. Il bisogno, per i medesimi, di cure continuative tali da comportare di necessità la residenza nella Provincia ove ha sede l’Istituto di cura, deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da Ente Pubblico Ospedaliero o dalla Azienda Sanitaria Locale o dall’Ufficiale Sanitario o da un Medico Militare. L’interessato dovrà, altresì, comprovare con dichiarazione personale, redatta a norma delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 445 del 2000, così come modificato dall’articolo 15 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che il figlio, il coniuge, il parente o affine entro il terzo grado, può essere assistito soltanto nella provincia nel cui ambito si trovano l’Istituto di cura e l’Istituzione richiesta per trasferimento. Per i figli tossicodipendenti l’attuazione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo deve essere documentato con certificazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata in cui esso avviene (articoli 114, 118 e 122 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309). L’interessato dovrà comprovare con dichiarazione personale che il figlio tossicodipendente può essere assistito soltanto nella provincia richiesta per trasferimento, in quanto nella provincia di titolarità non esiste una struttura pubblica o privata presso la quale il medesimo può essere sottoposto a programma terapeutico e socio-riabilitativo, ovvero perché in tale provincia il figlio tossicodipendente viene sottoposto a programma terapeutico con l’assistenza di un medico di fiducia come previsto dall”articolo 122, comma 3, del citato D.P.R. n. 309 del 1990.
4. In mancanza di dette dichiarazioni, la documentazione esibita non è presa in considerazione.
5. Ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, l’interessato comprova con dichiarazioni personali l’esistenza di figli, del coniuge, nonché il rapporto di parentela con le persone con le quali chiede di ricongiungersi2.
6. Gli aspiranti al trasferimento al Conservatorio di musica di Bolzano per le materie appresso indicate, da impartirsi in lingua italiana e in lingua tedesca, possono chiedere detto trasferimento solo se rispettivamente di madre lingua italiana o di madre lingua tedesca: Teoria dell’armonia e analisi, Musicologia sistematica, Storia della musica, Teoria, ritmica e percezione musicale, Pratica e lettura pianistica, Poesia per musica e drammaturgia musicale, Letteratura italiana e tedesca, Teoria e tecnica dell’interpretazione scenica, Pratica organistica e canto gregoriano, Accompagnamento pianistico, Musica Sacra, Pedagogia musicale per Didattica della musica, Elementi di composizione per Didattica della musica, Direzione di Coro e repertorio corale per Didattica della musica, Storia della musica per Didattica della musica, Pratica della lettura vocale e pianistica per Didattica della musica, Bibliografia e biblioteconomia musicale.
7. Gli aspiranti al trasferimento al Conservatorio di musica di Bolzano per le altre materie non elencate sopra devono presentare domanda, entro gli stessi termini di scadenza della domanda di trasferimento, direttamente al Conservatorio di Bolzano, per sostenere il colloquio ai fini dell’accertamento della conoscenza della lingua italiana e tedesca, con le stesse modalità già indicate dal previgente Ordinamento di cui al decreto legislativo n. 265 del 1992.
8. Ai fini del riconoscimento della precedenza o delle agevolazioni previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 per l’assistenza ai portatori di handicap tutti i riferimenti del CCND 31 maggio 2002 non si applicano alla sussistenza del requisito della convivenza a seguito delle modifiche successivamente intervenute alla predetta legge.
– ART. 7 –
Competenza a disporre i trasferimenti
1. I trasferimenti del personale di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, della presente Ordinanza ministeriale sono disposti dal competente Direttore Generale o, in sua assenza, dal competente Dirigente.
– ART. 8 –
Adempimenti dei Direttori delle Istituzioni interessate alla mobilità
1. Il Direttore di ciascuna Istituzione verifica che le domande di trasferimento siano state redatte in conformità agli appositi modelli allegati alla presente Ordinanza e corredate della necessaria documentazione, accertando l’esatta corrispondenza tra la documentazione allegata e quella dichiarata. Dispone, quindi, l’inserimento di tutti i dati nella sezione riservata alle istituzioni.
2. Il punteggio assegnato e le precedenze riconosciute sono resi pubblici nel sito http://afam.miur.it entro la data del 15 settembre al fine di consentire, entro il termine perentorio del 23 settembre, la presentazione di motivate richieste di rettifica o di rinuncia alla domanda al Direttore dell’istituzione. Quest’ultimo, ove ne verifichi la fondatezza, procede alla correzione richiesta, inserendo i relativi dati rettificati nel sistema informatico con la funzione riservata alle Istituzioni. Qualora la richiesta di rettifica non sia accolta ne dà comunicazione all’interessato.
3. Le domande di trasferimento e la relativa documentazione devono essere trattenute agli atti delle Istituzioni per esigenze di istruttoria in caso di contenzioso e per eventuali richieste ai sensi della legge n. 241 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Al fine di realizzare nei termini previsti dalle presenti disposizioni i sopraindicati adempimenti, il direttore dell’istituzione, ai sensi dell’articolo 24, comma 6, della legge n. 241 del 1990, ha facoltà di differire l’accesso alla documentazione amministrativa.
– ART. 9 –
Pubblicazione dei movimenti
1. La pubblicazione dei punteggi definitivi sarà resa nota il 29 settembre.
2. I trasferimenti disposti sulla base della presente procedura sono pubblicati entro la data del 2 ottobre sul sito istituzionale www.miur.gov.it, nonché sul sito http://afam.miur.it con il provvedimento contenente l’elenco del personale che ha ottenuto il trasferimento, con l’indicazione, a margine di ciascun nominativo, del punteggio complessivo e delle eventuali precedenze.
– ART. 10 –
Domanda di utilizzazione temporanea del personale docente
1. Le cattedre e i posti inizialmente disponibili per le utilizzazioni temporanee del personale docente nell’anno accademico 2020-2021 sono resi noti il 13 ottobre sul sito http://afam.miur.it.
2. La domanda di utilizzazione temporanea, corredata del curriculum vitae con le attività didattico-professionali svolte e delle pubblicazioni, deve essere presentata entro il 16 ottobre ai Direttori delle Istituzioni ove si aspira ad essere utilizzati indipendentemente dalla disponibilità delle cattedre e posti inizialmente resi noti.
3. In ciascuna domanda deve essere indicato l’ordine preferenziale delle eventuali altre sedi richieste.
4. Le istituzioni che hanno ricevuto domande di utilizzazione provvedono immediatamente a costituire la commissione, prevista all’articolo 4, comma 4, del CCND del 31 maggio 2002, i cui lavori inizieranno al momento in cui si sia realizzata l’effettiva disponibilità della cattedra o del posto.
5. Le utilizzazioni effettuate sono immediatamente comunicate all’Istituzione di provenienza del docente individuato quale destinatario dell’utilizzazione, al fine di consentire analoga procedura presso tale sede ed inserite nell’apposita funzione fornita dal CINECA.
6. Le procedure di utilizzazione si concludono entro il 26 ottobre.
7. Le utilizzazioni disposte saranno pubblicate il 27 ottobre.
– ART. 11 –
Domanda di utilizzazione temporanea del personale tecnico e amministrativo
1. I posti inizialmente disponibili per le utilizzazioni temporanee, per ciascun profilo professionale, sono resi noti il 13 ottobre sul sito http://afam.miur.it. Il personale interessato all’utilizzazione temporanea presenta, entro il 16 ottobre, all’Istituzione presso la quale intende essere utilizzato, indipendentemente dalla disponibilità dei posti inizialmente comunicata, la relativa domanda corredata del curriculum vitae e della documentazione attestante i titoli di studio e professionali.
2. In ciascuna domanda deve essere indicato l’ordine preferenziale delle eventuali altre sedi richieste.
3. L’utilizzazione è disposta, all’esito della procedura di valutazione comparativa prevista dall’articolo 4-bis del CCND, con provvedimento del Direttore.
4. Le utilizzazioni effettuate sono immediatamente comunicate all’Istituzione di provenienza del personale individuato quale destinatario dell’utilizzazione, al fine di consentire analoga procedura presso tale sede.
5. Le procedure di utilizzazione si concludono entro il 26 ottobre.
6. Le utilizzazioni disposte saranno pubblicate il 27 ottobre.
– ART. 12 –
Pubblicazione
1. La presente Ordinanza ministeriale è pubblicata sul sito istituzionale www.miur.gov.it, nonché sul sito http://afam.miur.it.
– ART. 13 –
Ricorsi
1. I provvedimenti di trasferimento e di utilizzazione temporanea sono impugnabili dinanzi al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001.
2. L’Amministrazione dispone, in sede di autotutela, rettifiche per eventuali errori materiali relativi ai trasferimenti disposti.
IL MINISTRO
prof. Gaetano Manfredi
Allegati:
OM n. 428 Mod Y1.rtf
OM n. 428 Mod Y2.rtf
OM n. 428 ALLEGATO C4.rtf
OM n. 428 ALLEGATO C5.rtf