Carissime/i,
lo scorso 16 luglio è stato pubblicato in GU il D.L. n. 76/2020 contenente “misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”. Avete già ricevuto la nota Confederale di commento al D.L. 76/2020. Con riferimento ai nostri settori ci preme segnalare l’art. 19 “Misure di semplificazione in materia di organizzazione del sistema universitario” e l’art. 36 “Misure di semplificazione amministrativa per l’innovazione”.
Evidenziamo di seguito le modifiche che l’art. 19 apporta alla L. 240/2010:
– all’art. 1 (Principi ispiratori della riforma), comma 2 “con decreto del Ministero dell’università e della ricerca di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze sono definiti i criteri per l’ammissione alla sperimentazione e le modalità di verifica periodica dei risultati conseguiti, fermo restando il rispetto del limite massimo delle spese di personale, come previsto dall’articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 49”
– all’art. 6 (Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo), comma 1 “”La quantificazione di cui al secondo periodo, qualora non diversamente richiesto dai soggetti finanziatori, avviene su base mensile.”;
– all’articolo 7 (Norme in materia di mobilità dei professori e dei ricercatori), comma 3, sono aggiunti i periodi: “Fino al 31 dicembre 2020, i trasferimenti di cui al secondo periodo possono avvenire anche tra docenti di qualifica diversa, nei limiti delle facoltà assunzionali delle università interessate che sono conseguentemente adeguate a seguito dei trasferimenti medesimi. I trasferimenti di cui al presente comma sono computati nella quota del quinto dei posti disponibili, di cui all’articolo 18, comma 4.”;
– all’articolo 18 (Chiamata dei professori), comma 4 “Ciascuna università statale, nell’ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell’ultimo triennio non hanno prestato servizio quale professore ordinario, professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, lettere a) e b);
– all’articolo 22 (Assegni di ricerca), comma 3, si prevede infine che “I soggetti di cui al comma 1, possono conferire, ovvero rinnovare, assegni di durata inferiore a un anno, e, in ogni caso, non inferiore a sei mesi, esclusivamente per lo svolgimento di progetti di ricerca, la cui scadenza non consente di conferire assegni di durata annuale.”;
– all’articolo 24 (Ricercatori a tempo determinato), è aggiunto il comma 5 bis “L’Università, qualora abbia le necessarie risorse nella propria programmazione, nei limiti delle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente per l’inquadramento nella qualifica di professore associato, ha facoltà di anticipare, dopo il primo anno del contratto di cui al comma 3, lettera b), l’inquadramento di cui al comma 5, previo esito positivo della valutazione. In tali casi la valutazione comprende anche lo svolgimento di una prova didattica nell’ambito del settore scientifico disciplinare di appartenenza del titolare del contratto.”.
L’art. 19, al comma 2, modifica altresì l’art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, introducendo il comma 10-bis che prevede : “Con regolamento da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti l’ANVUR, la Conferenza dei rettori delle università italiane e il Consiglio universitario nazionale, sono definite le modalità di accreditamento dei corsi di studio da istituire presso sedi universitarie già esistenti, in coerenza con gli obiettivi di semplificazione delle procedure e di valorizzazione dell’efficienza delle università. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, da adottarsi entro e non oltre la data del 15 aprile precedente all’avvio dell’anno accademico, è prevista la concessione o il diniego dell’accreditamento. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, i commi da 3 a 10 del presente articolo sono abrogati”
Inoltre, l’art. 19, prevede che:
– Nelle Scuole superiori a ordinamento speciale, il titolo finale rilasciato al termine dei corsi ordinari di durata corrispondente ai corsi di secondo livello dell’ordinamento universitario, nonché ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico, è equiparato, agli effetti di legge, al master di secondo livello di cui all’articolo 3, comma 9, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270. Sono, in ogni caso, ammessi, agli esami finali dei corsi delle Scuole superiori a ordinamento speciale, i candidati che abbiano conseguito la laurea o la laurea magistrale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, previa autorizzazione del Ministero dell’università e della ricerca, anche ai corsi analoghi, attivati dalle Scuole superiori istituite presso gli atenei, accreditati in conformità alla disciplina di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19 (comma 3).
– Il collegio dei revisori legali dei conti delle fondazioni universitarie di diritto privato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 254, è organo di controllo della fondazione e svolge le funzioni previste dal Codice civile per il collegio sindacale. Le modalità di nomina, la composizione, la competenza e il funzionamento del collegio sono stabiliti dai singoli statuti. Il collegio dei revisori legali è costituito dal presidente e dai componenti titolari e supplenti. Il presidente è nominato dalla fondazione e individuato tra i soggetti che sono iscritti nel registro dei revisori legali e che hanno svolto, per almeno cinque anni, funzioni di revisore legale presso istituzioni universitarie. Il collegio è costituito dai componenti titolari, nel numero minimo di tre e massimo di cinque, e dai componenti supplenti, nel numero sufficiente a garantire l’ordinario funzionamento del collegio. Almeno due componenti titolari del collegio sono nominati dalla fondazione, su designazione del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero dell’università e della ricerca, e sono individuati, prioritariamente, tra i dipendenti delle già menzionate amministrazioni, e, in ogni caso, tra coloro che sono in possesso del requisito di iscrizione nel registro dei revisori legali. L’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 254, è abrogato (comma 4).
– Ai fini del concorso di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della ricerca 10 agosto 2017, n. 130, i titoli di cui al comma 1 dell’articolo 5 del citato decreto non sono riconoscibili e computabili ai concorrenti già in possesso di diploma di specializzazione, ne’ ai concorrenti già titolari di contratto di specializzazione e ai candidati dipendenti medici delle strutture del Servizio sanitario nazionale o delle strutture private con esso accreditate ovvero in possesso del diploma di formazione specifica per medico di medicina generale di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (comma 5).
Infine l’art. 19, prevede che “La commissione di valutazione, istituita con decreto del Presidente modifica l’articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 del Consiglio dei ministri, è composta da cinque membri di alta qualificazione designati, uno ciascuno, dal Ministro dell’università e della ricerca, dal presidente del Consiglio direttivo dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), dal presidente dell’European Research Council, dal presidente dell’European Science Foundation e da un componente designato dal presidente della Conferenza dei rettori e dell’Università (CRUI), d’intesa con il presidente della Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca.” (comma 6).
Con l’art. 36, nell’ambito della Misure per l’innovazione, si forniscono misure di semplificazione amministrativa alle imprese, alle Università, gli enti di ricerca e le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari di cui all’articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, al fine di favorire la trasformazione digitale della pubblica amministrazione, nonché’ lo sviluppo, la diffusione e l’impiego delle tecnologie emergenti e di iniziative ad alto valore tecnologico. Per maggiori approfondimenti si rimanda alla lettura del D.L. 76/2020.
Fraterni saluti
La Segreteria Nazionale