lunedì 23 Dicembre 2024

Legge di bilancio 2021 – Novità nell’ambito dell’Università, della Ricerca e dell’AFAM

2021 01 06 legge di bilancioEra forse illusorio attendersi dalla nuova Legge di Bilancio il ribaltamento delle dinamiche e logiche che da più 15 anni restringono spazi, risorse ed opportunità per le Università, gli EPR e le Istituzioni dell’AFAM. Grande delusione per i contenuti di una manovra che vede il MUR fallire l’occasione offertagli di giocare un ruolo decisivo per riaffermare che la formazione, la scienza e le nuove tecnologie, sono e possono essere i reali motori di un nuovo sviluppo economico e sociale.

Pesano ancora troppo le “scorie” e le insufficienze del passato. Alcuni segnali di cambiamento sono ancora troppo deboli ed insufficienti.

Le misure da noi particolarmente attese – risorse per il completamento delle stabilizzazioni e nuova occupazione, superamento dei vincoli sull’uso delle risorse del salario accessorio, la valorizzazione del personale attraverso lo stanziamento di apposite risorse per la revisione dell’ordinamento professionale e la progressione economica, un nuovo modello organizzativo per le istituzioni AFAM tale da portare a compimento la riforma del sistema – non trovano risposte o risposte ambigue ed insufficienti.

Si confermano tutte le motivazioni che sono state, e sono, alla base della mobilitazione dei nostri settori e dell’impegno rivendicativo della UIL RUA.

Rimangono aperte ed irrisolte le più gravi criticità: la carenza di sostegno finanziario del FOE degli EPR e del FFO dell’Università, la mancanza di una vera governance unitaria per tutti gli EPR e più complessivamente del sistema di Ricerca, Sviluppo ed Innovazione; il sistematico rinvio di una programmazione trasparente, pluriennale e realmente partecipata dalla comunità scientifica e dalle rappresentanze sociali; la totale incertezza sulla collocazione del nostro sistema di ricerca nell’ambito della Next Generation EU in particolare dal punto di vista del potenziamento occupazionale, del recupero degli squilibri territoriali e del gap scientifico e tecnologico delle aree economicamente più svantaggiate, dell’uso sinergico ed indirizzato delle nuove risorse UE (compresi i mld dei Fondi Strutturali), della fissazione rigorosa delle priorità strategiche nel nostro Recovery Plan, in coerenza con le direttive europee.

I timidissimi segnali del MUR e del Ministro tesi al rafforzamento del ruolo del nuovo Ministero appaiono sostanzialmente contraddetti sia dal forte ed ulteriore accentramento delle prerogative sul MEF sia dall’approntamento al contorno di varie misure di sostegno (consulenza, monitoraggio, valutazione etc.) che il MUR non appare nella condizione di poter sostenere, con efficienza e per rispondere alle cadenze e scadenze del nuovo ambiente progettuale che si profila e che l’Europa esige.

Per l’AFAM sono stati recepiti solo alcuni provvedimenti utili a risolvere le molteplici criticità del settore, molte le risorse investite ma senza alcuna programmazione e strategia.

UNIVERSITÀ

Riguardo l’Università, a decorrere dal 2021, il Fondo per il finanziamento ordinario viene incrementato di 165 milioni di euro con lo scopo ultimo di riconoscere al maggior numero di studenti l’esonero, totale o parziale, delle tasse universitarie. Per gli stessi fini e con la medesima decorrenza è garantito un incremento di otto milioni di euro del Fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali.

Nonostante le nostre richieste e le nostre lotte, rimangono del tutto insufficienti i fondi messi a disposizione del settore Università. Inoltre, dopo i tanti sacrifici affrontati nell’emergenza sanitaria da parte dei tanti ricercatori, nella legge di bilancio nulla è stato loro riconosciuto.

Nell’evidenziare nei mesi scorsi lo stato di sofferenza che, oggi più che mai, investe il nostro sistema sanitario in ogni Regione e la presunta mancanza di circa 16.500 medici sino al 2025, abbiamo proposto al Ministero e a tanti Parlamentari una rapida soluzione alla forte carenza di personale presente negli organici del personale medico e del personale delle professioni sanitarie, chiedendo fortemente il superamento del numero chiuso nelle Università.

Nella Legge di bilancio non vi è traccia di investimenti atti alla crescita del Personale e delle infrastrutture che possano garantire l’accrescimento del numero di studenti all’interno delle nostre Università.

Articolo 1 – Comma 194
(Innovazione nel Mezzogiorno)

Comma 194 – Al fine di promuovere la ricerca, il trasferimento tecnologico e la formazione universitaria in ognuna delle regioni Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche interessate dagli eventi sismici del 2016, è istituito un Fondo per il potenziamento della ricerca e della formazione universitaria con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 per ognuna delle suddette regioni.

Articolo 1 – Commi 507, 508 e 509
(Piano nazionale di ricerca. Interventi per prevenire gli effetti dell’emergenza sanitaria sulla povertà educativa dei bambini e degli adolescenti a rischio)

Comma 507 – Al fine di ridurre le disuguaglianze e di contrastare la perdita di apprendimento nei territori più marginalizzati, è promosso un programma nazionale di ricerca e di interventi, della durata di dodici mesi, sul contrasto della povertà educativa attraverso un piano organico multidisciplinare e multilivello di monitoraggio dei territori e dei gruppi di popolazione più a rischio e di sperimentazione di interventi innovativi.
Comma 508 – Nell’attuazione del programma nazionale di ricerca e di interventi possono essere coinvolte le università, anche attraverso la partecipazione volontaria di studenti universitari nel sostegno educativo, le organizzazioni del Terzo settore con esperienza nel contrasto della povertà educativa e della dispersione scolastica, le istituzioni scolastiche e gli istituti di cultura.
Comma 509 – Ai fini indicati nei commi 507 e 508 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca, un fondo con una dotazione finanziaria di 2 milioni di euro per l’anno 2021.

Articolo 1, Commi 518-525
(Misure per il diritto allo studio e funzionalità del sistema della formazione superiore)

Comma 518 – Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università è incrementato di 165 milioni di euro con lo scopo di riconoscere al maggior numero di studenti l’esonero, totale o parziale, dal contributo onnicomprensivo annuale.
Comma 519 – Prevede l’incremento di 70 milioni di euro del Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio.
Comma 520 – Riconosce, per l’anno 2021, un finanziamento pari a 30 milioni di euro per le università e gli istituti superiori non statali.
Comma 521 – Istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca, il «Fondo perequativo a sostegno delle università non statali legalmente riconosciute del Mezzogiorno», con una dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2021.
Comma 522 – Sancisce un incremento di 4 milioni euro destinato alle residenze universitarie statali e ai collegi di merito accreditati per l’anno 2021.
Comma 523 – Al fine di valorizzare la vocazione collegiale delle università statali, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca, un apposito fondo, denominato «Fondo per la valorizzazione delle università a vocazione collegiale», con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, da ripartire tra le università statali che gestiscono, anche attraverso appositi enti strumentali, i collegi universitari di cui all’articolo 13, Comma 4, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.
Comma 524 – Sono previsti interventi economici e normativi per agevolare il passaggio da ricercatore a tempo indeterminato a professore associato.
Comma 525 – È previsto un incremento di 34,5 milioni di euro per l’anno 2021 del fondo per le esigenze emergenziali istituito con il DL “Cura Italia”.

Articolo 1, Commi 528 e 531
(Borse di studio)

Comma 528 – Al fine di favorire la formazione dei giovani sul fenomeno delle mafie e formare figure altamente e professionalmente specializzate sugli strumenti di contrasto delle stesse, presso tre università statali, una del nord, una del centro e una del sud d’Italia, sono istituite sei borse di studio, per una spesa massima di 240.000 euro per l’anno 2021, per l’iscrizione a master interdisciplinari di primo o di secondo livello concernenti il tema della criminalità organizzata di stampo mafioso.
Comma 531 – Al fine di promuovere e orientare le scelte professionali dei giovani verso le pubbliche amministrazioni e il lavoro pubblico, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituto un fondo, con una dotazione di 300.000 euro per l’anno 2021, gestito dal Dipartimento della funzione pubblica e destinato a finanziare cento borse di studio della durata di sei mesi per l’importo di 3.000 euro ciascuna, per lo sviluppo di progetti di studio e di ricerca e formazione lavoro di giovani meritevoli studenti universitari nelle aree giuridica, scientifico-tecnologica, economica e statistica, di età non superiore a venticinque anni.

Articolo 1 – Commi 536-539
(Credito di imposta sulle donazioni)

Comma 536 – Per sostenere l’investimento in capitale umano in settori strategici per lo sviluppo economico e sociale del Paese e alfine di promuovere l’inserimento di giovani neo-laureati nel sistema produttivo, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese, ai soggetti pubblici e privati che sostengono finanziariamente, tramite donazioni effettuate nell’anno 2021 o nell’anno 2022, nella forma di borse di studio, iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all’acquisizione di competenze manageriali, promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione manageriale pubbliche e private come definite al Comma 537, è concesso un credito d’imposta fino al 100 percento per le piccole e micro imprese, fino al 90 per cento per le medie imprese e fino all’80 per cento per le grandi imprese dell’importo delle donazioni effettuate fino all’importo massimo di 100.000 euro.
Comma 537 – Le iniziative formative di cui al Comma 536 realizzate attraverso università pubbliche e private garantiscono almeno 60 crediti formativi universitari o 60 European credit transfer system o un volume di lavoro di apprendimento pari a 1.500 ore. Nei casi in cui i percorsi formativi siano erogati da istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione manageriale pubbliche o private diversi da quelli di cui al periodo precedente, devono essere in possesso degli accreditamenti ASFOR, EQUIS o AACSB e devono avere una durata complessiva non inferiore a 1.000 ore, di cui almeno 700 di formazione in aula, e comunque almeno il 30 per cento di stage con riferimento alla durata complessiva prevista per i percorsi formativi.
Comma 538 – Al fine di identificare i soggetti di cui ai commi 536 e 537, all’interno della sezione di attività economica 85 «Istruzione» del codice ATECO, l’Istituto nazionale di statistica istituisce la sottocategoria 85.43 «Istruzione postuniversitaria; formazione manageriale, master post lauream, master executive».
Comma 539 – Il beneficio di cui al Comma 536 è riconosciuto nel limite di una maggiore spesa annua pari a 0,5 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023.

Articolo 1, Commi 555-556
(Master di secondo livello in medicina clinica termale)

Comma 555 – Con decreto del Ministero dell’università e della ricerca le risorse di cui al Comma 556 sono ripartite tra le università che, sulla base di apposite convenzioni stipulate con la Fondazione per la ricerca scientifica termale–FoRST, attivano corsi di master di secondo livello in medicina clinica termale.
Comma 556 – Per l’attuazione del Comma 555 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Articolo 1, Comma 1066
(Fondo per il finanziamento ordinario dell’Università)

Comma 1066 – Al fine di incentivare lo sviluppo delle capacità del sistema nazionale di ricerca nell’ambito dei progetti di digitalizzazione delle imprese secondo le linee guida del programma Industria 4.0, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università è incrementato di 5 milioni di euro in relazione alla quota destinata ai consorzi interuniversitari. Tale importo è assegnato per la ricerca socioeconomica e per l’ambiente (CURSA) per la realizzazione di progetti inerenti alle finalità di cui al primo periodo. I progetti di cui al presente Comma sono avviati entro il 31 dicembre 2021 e sono soggetti a rendicontazione.

RICERCA

Permangono gli ostacoli normativi che impediscono la necessaria evoluzione di quel processo di specificità ed autonomia degli EPR iniziato ma non completato con il DL 218/2016. Non appaiono a chiare e tanto meno partecipate le scelte di fondo del Programma Nazionale della Ricerca (che si dichiara però già varato…). Né danno sufficienti garanzie di ruolo e di sostegno degli EPR le pur significative risorse nazionali appostate in ambito del Programma Nazionale della Ricerca.

Poco o nulla si propone e si fa rispetto ai due fondamentali obiettivi dai quali dipende la valorizzazione economica e sociale delle nuove conoscenze e dei risultati dell’attività dei ricercatori pubblici: la realizzazione di vere sinergie tra gli attori del sistema ed in particolare tra “pubblico” e “privato” e la creazione di strumenti di intervento e di reali competenze per il trasferimento tecnologico.

Sarà molto complesso, in particolare, nelle diatribe politiche in atto, aprire prospettive nuove attraverso le attese legate in particolare alle misure del programma Next Generation UE (per il quale va ricordato che la Legge di Bilancio al comma 1037 già istituisce, nello stato di previsione del MEF quale anticipazione rispetto ai contributi provenienti dalla UE, un Fondo di rotazione per l’attuazione del Programma con una dotazione di 32 miliardi di euro per il 2021, 40 miliardi di euro per 2022 e 44 miliardi di euro per il 2023).

L’auspicio è che anche in questo fondamentale ambito siano valorizzati gli spazi, i progetti e le risorse che vedano direttamente coinvolte le nostre istituzioni pubbliche di ricerca.

Certo è che anche a tutto il sindacato confederale, per lo spazio che ad esso vorrà concedere il Governo, si prospetta un impegno di rivendicazione del necessario equilibrio tra nuovi interventi (aggiuntivi) e cambiamento dello status quo (sostitutivi) senza i quali il rischio di disperdere anche le nuove opportunità diventerebbe certezza.

Davanti a noi ora in particolare l’impegno dei rinnovi contrattuali. Un impegno reso ancora più arduo dal mancato funzionamento, sin qui, dei tavoli di confronto con MUR ed Aran (che non offrono il dovuto sostegno alla costruzione di ordinamenti idonei alla valorizzazione professionale di tutto il personale), dalla permanenza di vincoli normativi e dalla condizione di oggettiva debolezza finanziaria degli Enti Pubblici di Ricerca.

Articolo 1, Comma 132
(Personale del CREA)

Comma 132 – Consente, attraverso specifiche autorizzazioni di spesa, per il 2018, 2019 e 2020 di procedere ad allargare le opportunità di stabilizzazione del personale del CREA fin qui escluso. In particolare le risorse di 22,5 milioni di euro stanziate per il 2020 vengono incrementate per il 2021 con uno stanziamento aggiuntivo di 5 milioni di euro.

Articolo 1, Commi 188-190
(Ecosistemi dell’innovazione nel Mezzogiorno)

Comma 188-190 – Promossa nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sardegna, la costituzione di “Ecosistemi dell’Innovazione” per la “riqualificazione o la creazione di infrastrutture materiali ed immateriali per lo svolgimento di attività di formazione, di ricerca multidisciplinare e creazione di impresa, con la collaborazione di università, enti di ricerca, imprese, pubbliche amministrazioni ed organizzazioni del terzo settore”. Assegnate al MUR a tale fine risorse per 50 milioni di euro annui, per il triennio 2021- 2023 e possibilità di avvalersi delle risorse dei Fondi Strutturali UE del ciclo 2021 – 2027.

Articolo 1, Comma 472
(Contributo ordinario statale ISS)

Comma 472 – stabilisce un incremento del contributo ordinario statale dell’Istituto – che come tutti sappiamo ha svolto e svolge una funzione istituzionale centrale e strategica nella gestione delle misure pubbliche contro la pandemia – così articolato: 11.233,600 milioni di euro per il 2021, 15.233,600 per il 2022 e 19.233,600 per il 2023.

Articolo 1, Commi 540, 541, 548-552, 554
(Misure a sostegno della ricerca)

Comma 540 – Il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, aumenta la dotazione ordinaria degli Enti di ricerca di 65 milioni.
Comma 541 – Il Fondo ordinario per gli enti di ricerca vigilati dal MUR è incrementato di 25 milioni di euro. Le risorse sono ripartite secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dell’università e della ricerca e sono impiegate esclusivamente per l’assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca in modo da assicurare l’integrale copertura delle spese connesse alle attività dei ricercatori stabilizzati.
Comma 548 – Istituisce presso il MUR un apposito “Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del Programma Nazionale della Ricerca” – 200 milioni per gli anni 2021 e 2022 e 50 milioni per il 2023 – destinati e ripartiti tra gli Atenei e gli EPR con criteri e provvedimenti del Ministero e che dovrebbe contribuire ad equilibrare almeno in parte le opportunità di finanziamento progettuale delle istituzioni pubbliche all’interno di misure del PNR che, in particolare negli ultimi anni hanno visto beneficiate soprattutto le imprese (fino al 70-75% del totale delle risorse disponibili).
Comma 549 – Istituisce il “Fondo per l’edilizia e le infrastrutture di ricerca”. Risorse da ripartire oltre che tra gli Atenei e gli EPR anche per le strutture dell’AFAM (100 milioni di euro per gli esercizi 2021 e 2022, 250 per il 2023, 200 milioni di euro per il 2024 e 2025 e 150 milioni di euro per gli anni dal 2026 al 2035).
Comma 550 – Stabilisce un finanziamento apposito di 10 milioni di euro dal 2021 per il varo di una convenzione tra MUR e Invitalia volta al sostegno di un’azione di supporto e monitoraggio nella valutazione e controllo dei progetti di ricerca sia finanziati a livello nazionale sia quelli finanziati dalla UE e sul Fondo Sviluppo e Coesione.
Comma 551 – È indicata la possibilità per il MUR di avvalersi di consulenze di esperti per l’attività di selezione e valutazione dei progetti nonché di monitoraggio e valutazione dello stato di attuazione e dei risultati con costi a carico delle disponibilità destinate ai progetti entro il limite massimo del 7% delle risorse suddette.
Comma 552 – Per consentire la prosecuzione del Programma nazionale di ricerche in Antartide (PNRA) e al fine di assicurare la partecipazione dell’Italia al Trattato antartico, firmato a Washington il 1° dicembre 1959, il Ministro dell’università e della ricerca con proprio decreto, a decorrere dall’anno 2021, assegna annualmente, agli enti pubblici di ricerca incaricati dell’attuazione del PNRA, un contributo di 23 milioni di euro.
Comma 554 – Il MUR istituisce un’apposita sezione “Enti ed istituzioni ed organismi privati di ricerca” nell’ambito dell’Anagrafe Nazionale delle Ricerche di cui all’art. 63 del DPR 382/1980. Potranno iscriversi a detta anagrafe associazioni, fondazioni, ed organismi di ricerca senza scopo di lucro, condizione questa per l’accesso ai finanziamenti. Ci si augura che la norma favorisca la maggiore trasparenza nella gestione delle risorse, evitando però gli eccessi di polverizzazione improduttiva.

Articolo 1, Comma 749
(Convenzione tra ISPRA e Ministero dell’Ambiente)

Comma 749 – Convenzione tra ISPRA e Ministero dell’Ambiente, con autorizzazione di spesa di 3 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, per il sostegno alla gestione delle attività istruttorie poste in essere dalla apposita Commissione Tecnica per il VIA (Valutazione di Impatto ambientale) e della Commissione Tecnica PNIEC.

Articolo 1, Commi 895-898
(Oneri per l’assunzione di personale presso l’Agenzia Spaziale Italiana)

Comma 895 – L’Agenzia spaziale italiana può procedere annualmente all’assunzione di personale con oneri a carico del proprio bilancio con un incremento annuale della spesa di personale non superiore al 25 per cento. A decorrere dall’anno 2025, in caso di indicatore superiore al limite di cui al Comma 896, l’Agenzia non può procedere ad assunzioni di personale fino al conseguimento del predetto valore soglia. L’Agenzia, al fine di assicurare il rispetto dell’indicatore, la sostenibilità a regime della spesa per il personale e gli equilibri di bilancio, definisce le proprie esigenze assunzionali tenendo anche conto della dinamica retributiva collegata al riconoscimento delle fasce stipendiali previste dalla contrattazione collettiva nazionale.
Comma 896 – L’indicatore del limite delle spese per il personale è calcolato annualmente rap-portando le spese complessive per il personale derivanti da rapporti di lavoro subordinato e da forme di lavoro flessibile, comprensive degli oneri a carico dell’amministrazione, registrate nell’ultimo bilancio approvato, alla media delle entrate correnti come risultanti dagli ultimi tre bilanci consuntivi approvati. Tale rapporto non può superare il valore soglia del 70 per cento.
Comma 897 – Nell’ipotesi di cui al comma 895, primo periodo, del presente articolo, il limite al trattamento accessorio del personale, di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018. Gli oneri conseguenti all’incremento dei fondi trovano copertura a valere sulle risorse di bilancio dell’Agenzia spaziale italiana garantendo, in ogni caso, il rispetto della percentuale prevista dal comma 896 e dell’equilibrio di bilancio.
Comma 898 – A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, all’Agenzia spaziale italiana non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 4, 5 e 6 dell’articolo 9 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.

AFAM

Molte risorse per il settore dell’Alta Formazione, nessuna strategia di sviluppo del sistema e nessuna valorizzazione del personale.

Va dato merito al MUR di aver recepito molti provvedimenti atti a risolvere alcune delle criticità che già da tempo la Federazione Uil Scuola Rua, forte di una conoscenza e competenza specifica del settore, ha segnalato in tutte le sedi istituzionali, documentandone la necessità e l’urgenza.

Pur accogliendo con favore i provvedimenti emanati, riteniamo che il loro effetto non sia sufficiente a consentire un concreto sviluppo del sistema dell’Alta Formazione, finché il Mur non porterà a termine la riforma più volte annunciata ma mai realmente finalizzata. Solo un nuovo modello organizzativo potrebbe collocare le istituzioni AFAM sullo stesso piano di quelle accademiche italiane ed europee e consentire una reale valorizzazione del personale ad oggi dimenticato in tutti i provvedimenti emanati.

Allo stato normativo attuale, l’aumento di organico delle istituzioni AFAM andrà a colmare le lacune degli anni passati, senza che tuttavia sia garantita l’implementazione delle risorse strumentali e professionali indispensabili per avviare il processo di trasformazione organizzativa sul modello tipico delle istituzioni accademiche. Perdendo questa opportunità, si rischia in futuro di avere un organico più ampio, ma ugualmente incapace di gestire anche situazioni ordinarie: basti ricordare, tra le più recenti, la vicenda del fondo d’istituto o le tempistiche delle nomine in ruolo.

PROVVEDIMENTI

Processi di statizzazione – Si è finalmente provveduto alla modifica dell’art. 22 bis D.L. 50 del 2017, chiarendo i criteri di individuazione sia delle piante organiche che dei requisiti del personale oggetto di stabilizzazione.

Seconda Fascia – Le procedure non saranno più legate al decreto sul reclutamento – e dunque complesse e imprevedibili – ma saranno disciplinate da un Decreto Ministeriale, proprio come da noi richiesto. Questo consentirà procedure più veloci gestite dal Ministero che potrà trasformare tutti i posti e di conseguenza i docenti di seconda in prima fascia.

Fondi figure tecniche (Accompagnatori, tecnici di laboratorio) – Lo stanziamento di circa 15 milioni a regime consentirà la copertura di circa 400 posti da creare ex novo in un profilo tecnico di supporto alla didattica, come le figure di accompagnatore al pianoforte e al cembalo per i conservatori, e di tecnici di laboratorio nelle accademie, inserendo nella struttura organica figure oggi indispensabili per far fronte a rinnovate esigenze didattiche.

Fondi aumento dotazione organiche – Lo stanziamento di circa 70 milioni a regime rappresenta una grande opportunità non solo per colmare i vuoti di organico per i quali ad oggi si ricorre a numerosissimi contratti di collaborazione ormai strutturali seppur vietati dalle norme, ma anche per consentire un vero sviluppo di tutto il sistema se accompagnato da norme specifiche.

Decreto sul reclutamento del personale – Il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, le cui disposizioni si applicano a decorrere dall’anno accademico 2022/2023.

Contratti di collaborazione – La proroga triennale dei contratti di collaborazione per moduli di docenza prevista nella legge di bilancio 2020 viene modificata nella parte in cui pone il divieto, ora limitato ai soli docenti titolari nell’istituzione che propone il contratto.

Fondi esoneri contribuzione – Il fondo per l’esonero totale o parziale dei contributi a carico degli studenti è stato rifinanziato con uno stanziamento di otto milioni.

Fondo per le esigenze emergenziali – Il fondo per le esigenze emergenziali è stato incrementato di ulteriori risorse che saranno assegnate con Decreto Ministeriale.

Fondo in favore degli studenti disabili – Per consentire l’inclusione degli studenti disabili il fondo è stato incrementato di 1 milione di euro dal 2021.

Fondo per l’edilizia e infrastrutture di ricerca – Presso il MUR è costituito un fondo della dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022; di 250 milioni di euro per l’anno 2023; di 200 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025; di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035.

Con uno o più decreti del Ministro dell’Università e della Ricerca sono individuati i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse di cui al primo periodo tra le università, le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e gli enti di ricerca.

Articolo 1, Commi 542, 887-893
(Disposizioni in materia di personale delle Istituzioni AFAM)

Comma 542 – Al fine di consentire anche alle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) di dare concreta attuazione ai servizi e alle iniziative in favore degli studenti disabili e degli studenti con invalidità nonché degli studenti con certificazione di disturbo specifico dell’apprendimento, a decorrere dall’anno accademico 2020/2021, i fondi per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni dell’AFAM sono incrementati di1 milione di euro annui a decorrere dall’anno 2021, ripartiti tra le varie istituzioni in rapporto al numero complessivo degli studenti disabili iscritti presso le stesse istituzioni, prevedendo anche l’inserimento di una figura di tuto accademico esperto in didattica musicale inclusiva e appositamente formato.
Comma 888 – Le dotazioni organiche delle istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica sono incrementate a decorrere dal 1° novembre 2021.
Comma 889 – Ai fini del Comma 888 è autorizzatala spesa di 12 milioni di euro per l’anno 2021 e di 70 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022 da destinare all’ampliamento della dotazione organica delle istituzioni ivi previste, cui si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui al Comma 854.
Comma 890 – L’attribuzione di incarichi a tempo indeterminato per i profili di docente avviene prioritariamente a valere sulle vigenti graduatorie nazionali per titoli e in subordine sulle graduatorie di cui all’articolo 3-quater, Comma 3, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.12.

INCFREMENTO RINNOVO CONTRATTUALE
TRATTAMENTI ECONOMICI ACCESSORI
ELEMENTO PEREQUATIVO

Ancora insufficiente il finanziamento aggiuntivo di 400 mln per il rinnovo dei contratti nazionali.

L’aumento che integra le risorse già stanziate precedentemente per i rinnovi contrattuali, al netto dell’IVC (indennità di vacanza contrattuale) che verrà riassorbita al momento del rinnovo dei contratti, alla quota di risorse utili per la conferma dell’elemento perequativo introdotto nel CCNL 2016/2018 (indispensabile per riequilibrare gli stipendi più bassi) e alle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il Comparto Istruzione e Ricerca, composto dai quattro settori strategici per lo sviluppo economico e sociale del Paese, Scuola-Università-Ricerca-Afam, si tramuterebbe in un aumento LORDO di circa 80 euro pari al 3,5% degli stipendi.

Estremamente ridotto il valore del comma 870 per il quale con le risorse derivanti dallo straordinario non utilizzato e dai buoni pasto, si possono finanziare nell’anno successivo le risorse variabili (fuori dal tetto del 2016) per la Performance o il welfare aziendale.

Articolo 1, Comma 959

Comma 959 – Le risorse finanziarie di cui all’articolo 1, Comma 436 (*), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono incrementate di 400 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021.
«(*) Per il triennio 2019-2021 gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell’articolo 48, Comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico sono determinati in 1.100 milioni di euro per l’anno 2019, in 1.425 milioni di euro per l’anno 2020 e in 1.775 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.»

Articolo 1, Comma 869

Comma 869 – Quota parte delle risorse di cui al comma 959, nella misura corrispondente all’onere per la copertura a regime dell’elemento perequativo di cui all’articolo 1, comma 440, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è destinata, per la predetta finalità, alla contrattazione collettiva nazionale del personale contrattualizzato delle amministrazioni statali. Per il personale contrattualizzato del settore non statale, per la medesima finalità, si provvede ai sensi dell’articolo 1, comma 438, della citata legge n. 145 del 2018.

Articolo 1, Comma 870

Comma 870 – In considerazione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, le risorse destinate, nel rispetto dell’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale civile delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, non utilizzate nel corso del 2020, nonché i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo esercizio, previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo, possono finanziare nell’anno successivo, nell’ambito della contrattazione integrativa, in deroga al citato articolo 23, comma 2, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo. Per i Ministeri le predette somme sono conservate nel conto dei residui per essere versate all’entrata del bilancio dello Stato e riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 44,53 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.189.

CONGEDO DI PATERNITÀ

Articolo 1, Commi 25, 363 e 364

Comma 25 – Viene esteso il congedo di paternità obbligatorio e facoltativo ai casi di morte perinatale.
Comma 363 – La durata obbligatoria del congedo obbligatorio di paternità per il 2021 viene elevata da 7 a 10 giorni.
Comma 364 – Dispone che il padre possa astenersi per un ulteriore giorno in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.

LAVORATORI FRAGILI PROROGA MISURE ANTI-COVID

I lavoratori fragili sono coloro ai quali viene attestata una condizione di rischio derivante da immunodepressione, patologie oncologiche, svolgimento di terapie salvavita e/o disabilità grave.

Fino al 28 febbraio il periodo di assenza dal lavoro per quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria è equiparato al ricovero ospedaliero e, pertanto, retribuito e gestito come la malattia.

Sarà compito delle ASL competenti o del medico curante prescrivere il tutto sulla base delle certificazioni necessarie per lo stato di fragilità.

È vietato monetizzare le ferie non fruite da questi lavoratori a causa dell’assenza dal servizio causa Covid-19.

SMART WOKING – Il nuovo Comma 2-bis dell’articolo 26 del Cura Italia, prorogato fino al 28 febbraio 2021, prevede che i lavoratori fragili svolgano «di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto».

È previsto, quindi, che il datore di lavoro debba riconoscere il diritto allo smart working a questi lavoratori utilizzando tutti gli strumenti che il contratto prevede (come il cambio di mansioni, o un periodo di formazione).

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