Carissime, carissimi
la velocità con cui si sta diffondendo il virus COVID-19 ha comportato misure più restrittive da parte del Governo ed è ora è più che mai necessario che nei nostri enti si adottino misure uniformi al fine non soltanto di tutelare la salute delle lavoratrici e dei lavoratori ma anche quella dei cittadini.
Come ben sapete abbiamo già scritto a tutte le Università, Enti di ricerca e Istituti Afam di attivare, così come disposto dai provvedimenti del Governo, le misure di lavoro il lavoro agile e in via prioritaria, per tutte le lavoratrici e lavoratori che rientrano nella casistica indicata nella direttiva 1/2020, senza prevedere limiti di giornate lavorative da svolgere in lavoro agile né limite di distanza dal domicilio alla sede di lavoro. E’ necessario altresì disporre l’apertura degli uffici al pubblico, limitandola temporaneamente ai servizi essenziali in attesa di definire misure standardizzate per operare in piena sicurezza. Le misure restrittive e le chiusure delle scuole di ogni ordine e grado sono state prorogate fine al 3 aprile. È del tutto evidente che fino a tale data deve essere consentita l’attività di lavoro agile.
Ci teniamo a condividere alcune informazioni in merito alle disposizioni contenute nei provvedimenti in vigore. Vi inviamo altresì, in allegato alla presente, una raccolta degli atti/circolari emanati da alcune amministrazioni in merito all’applicazione del lavoro agile straordinario, sperando possano esservi di supporto per l’azione sindacale che ognuno di voi è chiamato a svolgere nelle sedi competenti.
D.P.C.M. 9 marzo. Il provvedimento estende le misure di cui all’art. 1 del Dpcm 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale. È inoltre vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. In ultimo, è modificata la lettera d dell’art.1 del Dpcm 8 marzo 2020 relativa agli eventi e manifestazioni sportive. Tali disposizioni producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.
Nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché’ in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché’ degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani (Art. 3, lett. h) D.P.C.M. 8 marzo 2020)
Misure igienico-sanitarie
a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
c) evitare abbracci e strette di mano;
d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
f) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;
g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.
✓ In caso di febbre oltre i 37,5 °C chiamare il medico di base, stando in cassa e NON andare all’ospedale.
✓ Non recarsi presso altri comuni, salvo per motivi sanitari, motivi di lavoro, portando con sé l’autocertificazione.
✓ Le persone anziane e immunodepresse devono stare a casa.
✓ I servizi di bar, gelaterie, ristoranti possono stare aperti dalle ore 6 alle ore 18 nel rispetto della distanza di 1 metro tra clienti.
✓ Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse.
✓ La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione .
✓ Sono vietati riunioni, convegni, eventi e manifestazioni.
✓ Sono chiusi pub, cinema, palestre, piscine, discoteche, musei e biblioteche.
✓ Sono garantiti i servizi comunali essenziali ed urgenti. Quasi tutti i servizi sono fruibili on line.
✓ Si può andare a fare la spesa una per famiglia.
✓ Evitare pranzi /cene da parenti. La logica del decreto è quella di stare il più possibile a casa per evitare la diffusione del contagio.
✓ Si può uscire con i bambini prestando attenzione a non creare assembramento.
Rimaniamo a vostra disposizione per qualsiasi richiesta di delucidazione e vi invitiamo a segnalarci eventuali criticità che dovessero verificarsi nelle vostre sedi.
Federazione UIL SCUOLA RUA
“Ricerca Università Afam”
Il Commissario straordinario
Antonio Foccillo