Facendo seguito a quanto disposto con DPCM 4 marzo 2020, relativamente alla modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, che può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti e che gli obblighi di informativa di cui all’articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro, in considerazione anche di quanto previsto dalla circolare n. 2 che per effetto delle modifiche apportate all’art. 14, L. 124/2015 dal D.L. 9/2020 recante “misure urgenti di sostegno alle famiglie, lavoratori e le imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID- 19”, è superato il regime sperimentale obbligatorio per le amministrazioni di adottare misure organizzative per il riscorso a nuove modalità spazio-temporali della prestazione lavorativa con la conseguenza che la misura opera a regime, in considerazione di quanto indicato nella direttiva n. 1 del 25 febbraio 2020, paragrafo 3 (Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa) in merito alle modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa da privilegiare e i destinatari da favorire quali i lavoratori portatori di patologie che li rendono maggiormente esposti al contagio, i lavoratori che si avvalgono di servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa, i lavoratori sui quali grava la cura dei figli a seguito dell’eventuale contrazione dei servizi dell’asilo nido e della scuola dell’infanzia.
Le amministrazioni sono invitate, altresì, a potenziare il ricorso al lavoro agile, individuando modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura con riferimento al personale complessivamente inteso, senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro, in considerazione del perdurare dello stato emergenziale e della chiusura delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale, la scrivente Organizzazione Sindacale, chiede di attivare in tutti le sedi di lavoro l’applicazione del lavoro agile e in via prioritaria, per tutte le lavoratrici e lavoratori che rientrano nella casistica indicata nella direttiva 1/2020, senza prevedere limiti di giornate lavorative da svolgere in lavoro agile nè limite di distanza dal domicilio alla sede di lavoro.
In questo stato di criticità siamo consapevoli quanto sia fondamentale continuare a garantire il servizio nelle nostre sedi di lavoro ma al contempo è necessario garantire alle lavoratrice e lavoratori di poter svolgere al meglio il proprio lavoro anche attraverso idonee misure di conciliazione dei tempi vita –lavoro e a sostegno della genitorialità.
Si chiede di conoscere le misure adottate nelle vostre sedi lavorative.
Federazione UIL SCUOLA RUA
“Ricerca Università Afam”
Il Commissario straordinario
Antonio Foccillo