Dal Tribunale del Lavoro di Trento, una boccata di legittimità:
NO alla revoca del PART TIME
decisa unilateralmente dall’amministrazione e contro la volontà dei lavoratori!
Molte amministrazioni pubbliche, a seguito dell’art. 16 della Legge 4 novembre 2010, n. 183, stanno revisionando i contratti part time in vigore, agendo unilateralmente sulle scelte operate dai dipendenti.
Sappiamo bene che il part time è spesso utilizzato per coniugare gravose esigenze famigliari alla vita lavorativa e che, antecedentemente l’entrata in vigore del decreto legge 112/2008, veniva attribuito a richiesta del lavoratore in base alla normativa assunta in ottemperanza alla direttiva comunitaria n. 97/81 del 15 dicembre 1997.
Una dipendente del Tribunale di Trento, a seguito di un provvedimento del ministero della giustizia, si è vista modificare dal dirigente amministrativo il proprio rapporto di lavoro part time (che da anni utilizzava) in un tempo pieno indesiderato.
Si è quindi rivolta al Giudice del Lavoro del Tribunale Ordinario di Trento che le ha dato piena ragione concedendo il 30 marzo la sospensiva dei provvedimenti del ministero e del dirigente ed, in seguito, accogliendo a pieno il ricorso.
Tra le motivazioni del Giudice viene, infatti, rilevato che “il citato art. 16 della legge 4.11.2010, n. 183, confliggendo con la direttiva 15.12.1997, n. 97, n. 97/81/CE, debba essere disapplicato”.
Inoltre, il Giudice ritiene che “la norma nazionale congligga anche con l’articolo 15 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea che sancisce la volontarietà di ogni prestazione lavorativa”.
Questa sentenza crea un precedente da tenere in considerazione ed ancora una volta evidenzia la stolta vessazione di cui sono oggetto i dipendenti pubblici. Anche da questo possiamo trovare conforto per continuare nell’opera di opposizione contro quelle amministrazioni che si stanno alimentando di inopportuna arroganza.
La Segreteria Nazionale UILPA RUA
Allegato: Sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale Ordinario di Trento