Come noto, con la sentenza della Corte Costituzionale n. 4/2024 è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 51, comma 3 della legge n. 388/2000 (Legge finanziaria 2001) che escludeva la proroga al 31 dicembre 1993 quale termine utile per la maturazione dell’anzianità di servizio ai fini dell’ottenimento della maggiorazione della RIA ai sensi dell’articolo 9, commi 4 e 5, del DPR n. 44/90. In particolare la Consulta ha stabilito che il computo dell’anzianità di servizio utile al calcolo della maggiorazione RIA (per il raggiungimento dei 5, 10, 20 anni di anzianità di servizio) non è limitato al termine del 31 dicembre 1990 (come la L. 388/2000 ha voluto interpretare) ma comprende anche il periodo di proroga del triennio 1991-1993, come previsto dal D.L. n. 384 del 1992.
Venendo agli effetti della sentenza e alle eventuali azioni da intraprendere
A parere della scrivente Organizzazione sindacale, prudenzialmente, è necessario attendere gli ulteriori sviluppi, gli effetti e le conseguenze della sentenza dalla Corte Costituzionale che vanno letti alla luce delle sentenze della Corte di Cassazione, in particolare con quella a Sez. unite n. 36197/2023, in merito alla decorrenza della prescrizione per il lavoratore che non ha mai proposto il ricorso e lo stesso era sospeso in attesa della sentenza della Consulta o non abbia interrotto i termini prescrizionali quinquennali i crediti eventualmente maturati nell’anno 1993 sarebbero prescritti nel 1998.
Pertanto riteniamo già ad oggi ed allo stato fondato il diritto se:
- il giudizio sul ricorso proposto dall’interessato sia stato sospeso in attesa di conoscere il pronunciamento della Corte Costituzionale sulla legittimità della norma;
- l’interessato abbia sistematicamente interrotta la prescrizione, avendo proposto la relativa istanza di interruzione dei termini quinquennali prima della relativa scadenza, e reiterandola periodicamente ad ogni quinquennio.
Premesso quanto sopra, riteniamo che tentar non nuoce inviare una richiesta/diffida alla propria amministrazione. La richiesta diffida è senza rischi ma è chiaro che, in caso di diniego da parte dell’amministrazione, il passo successivo dovrebbe essere il ricorso in giudizio rispetto al quale è doveroso per la scrivente OOSS evidenziare l’incertezza e i rischi connessi all’avvio di un eventuale contenzioso.
Segue istanza di diffida e costituzione in mora.
La Segreteria Nazionale