L’attività può essere svolta in qualunque sede, con le modalità che il Ricercatore/Tecnologo opportunamente e responsabilmente individua, in ottemperanza alle disposizioni di sicurezza e prevenzione previste per i luoghi di lavoro.
L’autonoma determinazione del proprio tempo di lavoro per i Ricercatori e Tecnologi ha creato, fin nella sua formulazione normativa, molteplici e diverse interpretazioni.
I recenti sviluppi innovativi circa il concetto di flessibilità̀ nella gestione dell’orario di lavoro, non sono, sin qui, valsi a dissipare i dubbi interpretativi ed in tal modo in particolare la problematica della corretta applicazione degli aspetti riguardanti il lavoro fuori sede. Questa tematica è ritornata di forte attualità, alimentata dai comportamenti spesso contrastanti delle Amministrazioni e dalle richieste giustamente avanzate dai lavoratori a tale proposito.
In questa sede desideriamo ulteriormente chiarire la posizione della UIL RUA in merito a questa controversa questione, anche nella prospettiva del rinnovo del CCNL 2019-2021 in atto.
COSA DICE LA NORMA?
L’ art. 58 del CCNL 98-01 regola, per il Personale I-III, l’autonoma determinazione del tempo di lavoro e le modalità di fruizione o di recupero delle ore di presenza in eccesso o in difetto.
Dei sette commi di cui questo articolo si compone, il contenuto dei commi 2 e 3 appare essere la sostanza prioritaria del contendere:
2. I ricercatori e tecnologi hanno l’autonoma determinazione del proprio tempo di lavoro. La presenza in servizio è assicurata correlandola in modo flessibile alle esigenze della propria attività scientifica e tecnologica, agli incarichi loro affidati, all’ orario di servizio della struttura in cui operano, tenendo conto dei criteri organizzativi dell’Ente.
3. Lo svolgimento dell’attività al di fuori della sede di servizio deve essere autocertificato mensilmente.
L’INTERPRETAZIONE (RESTRITTIVA) DA PARTE DEGLI EPR
Nonostante l’intero art. 58 sia caratterizzato da chiarezza di contenuti ed indicazioni, le Amministrazioni hanno inteso regolamentarne l’applicazione in senso restrittivo, soprattutto sulla scorta di indicazioni espresse dall’ARAN a seguito dei quesiti posti dalle stesse Amministrazioni. In particolare, secondo queste interpretazioni deriverebbe che:
- l’autonomia e la flessibilità dell’orario di lavoro di Ricercatori e Tecnologi, garantiti dal CCNL, andrebbero però ricondotti al sistema organizzativo e gestionale adottato dall’Ente “al fine di assicurare, con trasparenza e correttezza, il rispetto di tutti gli obblighi contrattuali”;
- l’attività fuori sede è sì oggetto di autocertificazione, come da CCNL, ma l’avviso dell’ ARAN è che “sembrerebbe opportuno” indicare nella stessa anche le motivazioni e tutte le informazioni utili a giustificare l’attività̀ effettuata;
- lo svolgimento dell’attività lavorativa presso la propria abitazione “sarebbe” in contrasto con i principi contrattuali.
LA POSIZIONE DELLA UIL RUA
Il dettato contrattuale, attraverso l’art. 58 CCNL 1998/2001 e l’art. 80 del CCNL 2018, non lascia dubbio alcuno: Ricercatori e Tecnologi godono dell’autonoma determinazione del proprio tempo di lavoro, ragion per cui tutte le misure atte a regolare tale materia sul piano dell’organizzazione interna all’Ente non possono costituire vincolo o limitazione di tale libertà.
Gli Enti, nella concreta gestione ed applicazione, introducono unilateralmente vincoli e limitazioni non previsti dall’attuale formulazione contrattuale. La situazione è aggravata dalla molteplicità e diversità di interpretazioni ed applicazioni nella variegata tipologia degli Enti stessi.
La unilateralità interpretativa persiste, e anzi si rafforza, proprio in virtù del coinvolgimento ripetuto dell’Aran che, in quanto Agenzia per la rappresentanza negoziale, rappresenta solo le Pubbliche Amministrazioni nella contrattazione collettiva nazionale, e non già le Parti Sociali.
Il lavoro fuori sede ha, come unica adempienza prevista dal Contratto, la sola autocertificazione mensile. Nessuna indicazione è richiesta riguardo luoghi, tempi e modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.
È altresì importante sottolineare che tale autocertificazione va prodotta a fine mese e non è invece prevista alcuna comunicazione preventiva da parte del lavoratore.
Per tali ragioni, a nostro avviso, l’attività può essere svolta in qualunque sede, con le modalità che il Ricercatore/Tecnologo opportunamente e responsabilmente individua, in ottemperanza alle disposizioni di sicurezza e prevenzione previste per i luoghi di lavoro.
Ciò detto va da sé che la ordinaria sede di lavoro rimarrà quella di afferenza, considerando in particolare le esigenze correlate alla normativa in ambito di sicurezza e lo svolgimento delle attività di tipo sperimentale.
Vogliamo inoltre ricordare come l’ art.58 fu introdotto nell’attuale CCNL attraverso una importante battaglia portata avanti dalla scrivente O.S., quando diventava sempre più pressante la esigenza di inquadrare e regolare l’ attività del Ricercatore/Tecnologo, ancora assoggettata alla determinazione dell’orario di lavoro, nell’ambito di quei cambiamenti nel panorama europeo dei settori Ricerca e Università, poi sfociati in particolare nella emanazione della Carta Europea dei Ricercatori (2005).
Come dicevamo sopra, in questa fase la questione riguardante il Lavoro Fuori Sede è inserita nell’ambito della trattativa in corso presso Aran nelle varie Sezioni di competenza (Ricerca, Università, AFAM). In questa sede la UIL-RUA si batterà con tutto il suo impegno per la valorizzazione, anche sotto questo aspetto, dell’autonomia e specificità del sistema di Ricerca e Sviluppo.
In questa direzione, a nostro avviso, la soluzione non potrà essere quella dello Smart working. Ricordiamo, infatti, che tale strumento prevede una stipula di un contratto individuale, di per sè riduttiva dell’autonomia che va riconosciuta pienamente al Ricercatore/Tecnologo.
La UIL RUA conferma pertanto il suo impegno e apporto per affrontare nella maniera inequivocabile sul piano contrattuale e sul piano normativo la materia in questione.
La Segreteria Nazionale