Ritiro delle Circolari sì, ma non basta
L’autonoma determinazione del proprio tempo di lavoro per i Ricercatori e Tecnologi ha da sempre creato nella sua definizione molteplici interpretazioni e, seppur recentemente vi sia stato uno sviluppo innovativo del concetto di flessibilità nella gestione dell’orario di lavoro, non si può dir certo che si sono dissipati tutti i dubbi: la problematica relativa alla corretta applicazione degli aspetti riguardanti il lavoro fuori sede, infatti, è tornata alla ribalta.
In realtà, la questione negli ultimi anni non si è mai assopita e tante sono state le richieste avanzate dai lavoratori a tale proposito.
In questa sede, desideriamo chiarire quale sia la posizione della UIL RUA in merito a questa controversa questione.
COSA DICE LA NORMA?
Come riportato da CCNL, l’art. 58 regola, per il Personale I-III, l’autonoma determinazione del proprio tempo di lavoro e le modalità di fruizione o di recupero delle ore di presenza in eccesso o in difetto.
Dei sette commi di cui si compone l’art. 58, oggetto del contendere è l’interpretazione dei contenuti dei commi 2 e 3, che vanno sempre e comunque inquadrati nel contesto delineato dagli altri commi:
2. I ricercatori e tecnologi hanno l’autonoma determinazione del proprio tempo di lavoro. La presenza in servizio è assicurata correlandola in modo flessibile alle esigenze della propria attività scientifica e tecnologica, agli incarichi loro affidati, all’ orario di servizio della struttura in cui operano, tenendo conto dei criteri organizzativi dell’Ente.
3. Lo svolgimento dell’attività al di fuori della sede di servizio deve essere autocertificato mensilmente.
L’INTERPRETAZIONE (RESTRITTIVA) DEL CNR
Nonostante l’intero art. 58 sia caratterizzato da una estrema chiarezza di contenuti e indicazioni, l’Amministrazione ha voluto regolamentarne l’applicazione in senso restrittivo mediante l’adozione, nel tempo, di alcune circolari.
Con la Circolare n. 32/2017, l’Amministrazione ha adottato le indicazioni espresse dall’ARAN a seguito dei quesiti posti dall’Ente stesso. In particolare:
- l’autonomia e la flessibilità dell’orario di lavoro di Ricercatori e Tecnologi, garantiti dal CCNL, vanno però ricondotti al sistema organizzativo e gestionale adottato dall’Ente “al fine di assicurare, con trasparenza e correttezza, il rispetto di tutti gli obblighi contrattuali”;
- l’attività fuori sede è sì oggetto di autocertificazione, come da CCNL, ma, l’ARAN ritiene
“sembrerebbe opportuno” indicare nella stessa anche le motivazioni e tutte le indicazioni
utili a giustificare l’attività effettuata; - lo svolgimento dell’attività lavorativa presso la propria abitazione “sarebbe” in contrasto
con i principi contrattuali.
La Circolare n. 9/2019 è stata emanata al fine di fornire ulteriori chiarimenti, nuovamente “confortati” da pareri ARAN, sull’applicazione dell’art. 58, e cioè:
- sulla autonoma determinazione del tempo di lavoro, è stato sottolineato che, tenuto conto dei criteri organizzativi dell’Ente, il dipendente deve svolgere la propria prestazione di lavoro nell’arco di ogni giornata lavorativa, indipendentemente dal numero di ore prestate, e che ogni eventuale assenza venga giustificata;
- è stato puntualizzato che l’autocertificazione riguarda esclusivamente il servizio svolto fuori sede mentre il servizio in sede va rilevato solo mediante le modalità automatizzate adottate dall’Ente;
- lo svolgimento dell’attività lavorativa presso la struttura di afferenza al di fuori dell’orario di servizio o in giornate festive va preventivamente autorizzato.
Infine, la Circolare 19/2019 va ad annullare e sostituire la precedente 9/2019, definendo ulteriormente ambiti e limiti di applicazione della norma contrattuale, ed in particolare:
- l’attività lavorativa svolta al di fuori della sede di servizio deve essere preventivamente comunicata;
- l’autocertificazione mensile del servizio svolto fuori sede dovrà riportare indicazioni puntuali su luogo, oggetto e orari di inizio e fine dell’attività.
LA POSIZIONE DELLA UIL RUA
Le norme contrattuali, l’art. 58 del CCNL 2002 e l’art. 80 del CCNL 2018, parlano chiaro: Ricercatori e Tecnologi godono dell’autonoma determinazione del proprio tempo di lavoro, ragion per cui tutte le misure atte a regolare tale materia sul piano dell’organizzazione interna all’Ente non possono costituire vincolo o limitazione di tale libertà.
Le Circolari, di fatto, introducono unilateralmente vincoli e limitazioni non previsti dall’attuale formulazione contrattuale e si sono prestate, nel tempo, anche ad interpretazioni ed applicazioni diverse da parte dei Direttori degli Istituti. Tutto ciò, nonostante il preventivo confronto con le OO.SS. prima dell’emanazione della Circolare 19/2019.
Tale unilateralità persiste, e anzi si conferma, anche quando viene coinvolta l’ARAN che, in quanto Agenzia per la rappresentanza negoziale, rappresenta solo le Pubbliche Amministrazioni nella contrattazione collettiva nazionale, e non le Parti Sociali.
Il lavoro fuori sede ha, come unica adempienza prevista dal Contratto, la sola autocertificazione mensile e non vi è indicato alcunché riguardo luoghi, tempi e modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.
È altresì importante sottolineare che tale autocertificazione è da produrre a fine mese e non è invece prevista alcuna comunicazione preventiva.
Per tali ragioni, a nostro avviso, può essere svolto in qualunque sede, con qualunque durata e modalità il Ricercatore/Tecnologo lo ritenga opportuno, in ottemperanza a tutte le disposizioni di sicurezza e prevenzione previste per i luoghi di lavoro.
Va da sè, però, che la ordinaria sede di lavoro rimane sempre e comunque quella di afferenza, presso la quale, anche per esigenze correlate alla normativa in ambito di sicurezza, si deve tener conto dei criteri organizzativi dell’Ente.
Vogliamo ricordare inoltre che, ai sensi dell’Art. 9 del CCNL 2016-2018, è possibile istituire l’Organismo Paritetico per l’Innovazione, con l’obbiettivo anche di introdurre ulteriori modalità di gestione e organizzazione dell’attività di ricerca.
Pertanto, alla luce delle innovazioni previste dal vigente CCNL, la UIL RUA chiede all’Amministrazione il ritiro delle Circolari 32/2017 e 19/2019 e la convocazione urgente di un tavolo di confronto con le OO.SS.
La UIL RUA conferma il suo impegno e apporto per affrontare in maniera più organica sul piano contrattuale e sul piano normativo la materia in questione.
Federazione UIL SCUOLA RUA “Ricerca Università Afam” Il Segretario Nazionale Mario Ammendola |
Federazione UIL SCUOLA RUA “Ricerca Università Afam” Coordinamento Nazionale CNR Antonio Messina |