Il giorno 8 Novembre u.s., come riportato nel nostro ultimo comunicato n.37/19, a distanza di 10 anni (!), tra le OO.SS. e l’Amministrazione Centrale è stato finalmente sottoscritto l’accordo sul salario accessorio riguardante tutto il personale con contratto a tempo determinato ed indeterminato, appartenente ai livelli dal I al VIII relativo agli anni dal 2011 al 2017.
SALARIO ACCESSORIO Liv. IV – VIII
INDENNITÀ DI ENTE MENSILE
A partire dal corrente mese di novembre 2019, con decorrenza 1° gennaio 2015, l’Indennità di Ente Mensile avrà un incremento come riportato in tabella n.1.
A partire dal prossimo mese di dicembre saranno corrisposti i seguenti arretrati:
PRODUTTIVITA’
Il fondo per la produttività collettiva ed individuale è costituito, anno per anno, dalle risorse del salario accessorio dei livelli IV-VIII non utilizzate e pertanto a bilancio per la spesa del personale.
La produttività relativa agli anni dal 2013 al 2017 sarà erogata in relazione agli obiettivi conseguiti dalle Strutture di afferenza sulla base dei parametri riportati in tabella n.2:
A titolo esemplificativo, da verificare con gli uffici competenti, verranno corrisposti i seguenti importi lordi (tabella n.3) in base alla classe di appartenenza della Struttura, indipendentemente dal livello ricoperto:
INDENNITA’ DI RESPONSABILITA
Con un incremento di 100.000 euro, da 400.000 a 500.000 euro, è formato un fondo complessivo annuo per remunerare l’indennità di responsabilità relativa agli anni dal 20112017. Detratti gli importi utilizzati per remunerare le indennità già corrisposte mensilmente con importo fisso e ricorrente dal suddetto fondo di 500.000 euro, la rimanente somma verrà ripartita annualmente in proporzione ai parametri riportati in tabella n.4 attribuiti in funzione della tipologia di incarico ricoperto e della categoria di appartenenza (A-B-C-D-E-F) dell’incarico stesso:
La UIL ha chiesto all’Ente di emanare la circolare per l’attivazione della procedura, con il coinvolgimento delle RSU e delle OO.SS. locali, per la verifica del corretto inserimento nelle varie categorie (integrate con nuove casistiche sopra riportate) del personale con incarico di responsabilità ai fini dell’attribuzione del relativo coefficiente.
Il totale degli arretrati per ogni livello è dato dalla somma dell’indennità Ente Mensile, della Produttività (CLASSE A oppure CLASSE B) e dagli importi derivanti dai coefficienti attribuiti per l’Indennità di Responsabilità
INDENNITÀ PER RISCHI E DISAGI VARI
Sono confermati i criteri, le modalità ed i limiti massimi di erogazione attualmente in vigore, dell’indennità per attività su natanti o in alta quota con un incremento delle tariffe legato agli aumenti contrattuali.
Pertanto verranno applicate le seguenti tariffe giornaliere:
– € 46,00 – per attività svolta nel corso di campagne oceanografiche o su natanti;
– € 36,00 – per attività̀ svolta in località isolate e di difficile accesso (alta quota, località̀ distanti dai centri abitati, grotte, parchi naturali);
INDENNITÀ DI CASSA
Resta confermata con gli stessi importi l’indennità di cassa riconosciuta al personale, al quale è attribuita con provvedimento formale la funzione di economo, ai sensi del Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del CNR.
L’indennità̀ consiste in un importo mensile determinato come segue:
È necessario ricordare che l’indennità di cassa è incompatibile con altre indennità derivanti dalla funzione svolta.
INDENNITÀ DI POSIZIONE
Restano invariati, fino ad una diversa determinazione, i criteri per l’attribuzione dell’indennità di posizione prevista dall’art. 46 del CCNL del 07.10.1996.
Secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 5, del CCNL 1998-2001 2° biennio economico, l’importo annuo della predetta indennità è pari ad € 1 .800,00 complessivi lordi, da erogare in dodici mensilità.
Tale indennità, è incompatibile con quella di responsabilità.
LAVORO STRAORDINARIO
Risulta confermato il monte ore complessivo assegnato a ciascuna Struttura pari al prodotto di 45 ore annue per il numero dei dipendenti aventi diritto (livelli IV – VIII) in servizio al 1° gennaio di ciascun anno. Sono escluse le ore aggiuntive riconosciute a particolari strutture ed utilizzabili dal personale ad esse afferenti per sopperire a carichi di lavori di natura eccezionale anche in deroga al tetto individuale delle 200 ore annue di lavoro straordinario previsto dal CCNL.
INDENNITÀ DI TUNRO E SEDE DISAGIATE
Per la Sede Disagiata non sono state apportate modifiche ai criteri e alle strutture a cui è stata riconosciuta tale indennità. La UIL RUA ha definito inaccettabile non aver previsto la possibilità di inserire le condizioni per ottenere tale indennità, per i lavoratori che lavorano in strutture che in questi anni hanno conseguito il merito secondo quando stabilito dagli attuali criteri. La UIL RUA ha chiesto pertanto all’Amministrazione di attivare immediatamente un confronto per riconoscere tale diritto.
Anche per i turni non sono state previste modifiche agli attuali criteri per l’attivazione del Lavoro in Turno. Tale indennità nel nuovo CCNI 2018, al fine di evitare un utilizzo improprio dell’organizzazione del lavoro in turno, l’Amministrazione effettuerà una ricognizione dei turni di lavoro in essere ed una verifica delle effettive necessità. Restano confermati l’incompatibilità del turno con lo svolgimento del lavoro straordinario e il vincolante presupposto di un medesimo numero di addetti per i turni di mattina e di pomeriggio.
SALARIO ACCESSORIO Liv. I – III
Nella stessa riunione dell’ 8 novembre u.s. è stato firmato l’accordo del salario accessorio per i dipendenti appartenenti ai livelli I-III.
La UIL RUA denuncia da tempo la disparità di trattamento economico che i Ricercatori e Tecnologi del CNR appartenenti ai 3 livelli dell’inquadramento continuano a subire nei confronti dei loro pari livello degli altri Enti Pubblici di Ricerca.
Il trattamento economico è formato da un importo base fisso e da un importo accessorio variabile.
L’importo base fisso dei Ricercatori e Tecnologi è omnicomprensivo ed uguale in tutti gli Enti di Ricerca italiani in quanto fissato dal CCNL all’ARAN.
L’importo accessorio variabile, riguarda l’indennità per oneri specifici (al CNR pari a 25 euro/mese per tutti e 3 i livelli) ed è collegata al fondo complessivo del salario accessorio. Tale importo è definito nel CCNI ed è concordato in fase di contrattazione di Ente.
In questi anni il CNR, diversamente dagli altri Enti, non è stato capace di incrementare tale fondo accessorio confermando per tutti gli anni dal 2010 al 2017 lo stesso valore del 2010 corrispondente a 10.261.475 euro.
Ciò ha comportato un limitato incremento della predetta indennità che resta la più bassa del Comparto e raggiunge a regime dal 1-1-2015 l’importo massimo di 42,00 euro al mese (per 13 mensilità) con la seguente articolazione:
BORSE DI STUDIO
Con la busta paga del corrente mese di novembre verranno messe in pagamento le borse di studio per i figli meritevoli dei dipendenti che hanno frequentato l’Università nell’anno accademico 2017-2018.
Federazione UIL SCUOLA RUA
“Ricerca Università Afam”
Coordinamento Nazionale CNR