Considerata la straordinarietà dell’emergenza epidemiologica, il CNR, al fine di contenere la diffusione del CORONAVIRUS, autorizza – temporaneamente e su richiesta del dipendente – il lavoro agile di cui al DPCM 25 febbraio 2020 (rif. LEGGE 22 maggio 2017, n. 81).
Il CNR, nell’ambito delle finalità sopra evidenziate, favorisce tra le diverse opzioni di lavoro agile lo svolgimento dell’attività lavorativa presso il proprio domicilio, quale modalità più idonea a garantire il benessere e la salute del lavoratore, nonché atta a prevenire e/o contenere la diffusione del contagio.
I datori di lavoro dovranno comunque prevedere adeguati periodi di riposo del lavoratore al fine di salvaguardare l’idoneità psicofisica degli stessi.
Tenuto conto del carattere straordinario dell’emergenza, i lavoratori in regime di lavoro agile, di cui in precedenza, dovranno svolgere la propria prestazione lavorativa della durata di 7 ore e 12 minuti tra ore le 08:00 e le ore 19:00, in relazione alle disposizioni concordate con il proprio datore di lavoro.
I lavoratori in regime di part-time, che faranno ricorso al lavoro agile, dovranno prestare la propria attività lavorativa proporzionalmente alle 7 ore e 12 minuti.
Fermo restando l’invito dell’Amministrazione a prediligere il lavoro presso il proprio domicilio, il lavoratore potrà svolgere la propria attività lavorativa anche eventualmente in altro luogo così come previsto dalla vigente normativa in materia di lavoro agile, tenendo presente le prescrizioni sanitarie finalizzate al contenimento della diffusione del Coronavirus (http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=228).
Per quanto precedentemente evidenziato, il CNR conferma l’utilizzo del codice covid19 nei sistemi di rilevazione e certificazione degli attestati di presenza fino al 15 marzo 2020.
Tale codice è atto ad individuare la straordinaria e temporanea modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, nel periodo di riferimento, e dovrà essere utilizzato per la compilazione periodica degli attestati di presenza da parte degli Istituti/Strutture CNR.
In relazione alla specificità dei singoli istituti/uffici/unità, i Direttori/Dirigenti/Responsabili hanno il compito di valutare le richieste di lavoro agile dei dipendenti definendo le misure e gli strumenti, anche informatici, atti all’espletamento delle attività lavorative garantendo i servizi collegati al regolare funzionamento delle strutture da loro dirette. Ogni ipotesi di diniego da parte del Direttore dovrà essere adeguatamente e formalmente motivata.
Il personale collocato in COVID19 non potrà fruire del buono pasto, non potrà svolgere lavoro straordinario né lavoro in regime di turnazione.
Rimane salvo il diritto dei dipendenti di avvalersi degli istituti giuridici previsti dalla normativa vigente, anche di natura contrattuale, per l’assenza dal servizio (ferie, legge 104, permessi per particolari motivi personali, etc.).
Relativamente ai lavoratori in regime contrattuale di telelavoro si conferma che, in via temporanea e straordinaria e fino al 15 marzo 2020, è sospeso l’obbligo periodico di rientro presso la sede di lavoro dando apposita comunicazione al datore di lavoro con utilizzazione, nelle giornate di mancato rientro, del codice covid-19.
Vista la straordinarietà della situazione, il CNR raccomanda ai Direttori/Dirigenti/Responsabili di valutare attentamente la possibilità di limitare le attività dei lavoratori non strutturati e degli assegnisti di ricerca all’interno delle strutture dell’Ente. Fino al 15 marzo 2020 l’accesso alle sedi e alle strutture del CNR non è consentito a: studenti, tesisti, borsisti, dottorandi, tirocinanti, stagisti e personale esterno al CNR. E’ fatto salvo l’accesso del personale delle ditte titolari di contratti di pulizia, vigilanza, ristorazione e manutenzione ordinaria.
In base all’art. 1 del DPCM 04 marzo 2020 il CNR sospende i congressi, i convegni, le manifestazioni, gli eventi di qualsiasi natura che comportino affollamento di persone tali da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale prescritta dalla normativa. La presente misura è obbligatoria fino al 03 aprile 2020.
Sono altresì sospesi fino al 03 aprile 2020 i corsi di formazione attiva nonché la partecipazione ai corsi di formazione passiva, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza con modalità telematiche.
Il CNR raccomanda ai Direttori/Dirigenti/Responsabili di valutare attentamente lo svolgimento di missioni del proprio personale, limitandole a quelle strettamente necessarie e indifferibili nel rigoroso rispetto dell’emergenza atta prevenire e/o contenere la diffusione del contagio.
Il CNR stabilisce che lo svolgimento delle prove concorsuali nonché le riunioni delle commissioni, già calendarizzate, sono rinviate a una data successiva al 03 aprile, fatte salve le sedute con modalità telematiche.
L’attivazione dei tirocini formativi preordinati all’assunzione delle categorie protette è posticipata a data successiva al 03 aprile 2020.
Il CNR, in conformità con il DPCM sopra menzionato, sospende tutte le attività in collaborazione con le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado fino al 15 marzo 2020, fatta salva l’adozione di ulteriori provvedimenti delle autorità competenti in materia.
Relativamente ai servizi di ristorazione, il CNR invita i Direttori dell’esecuzione dei singoli contratti di ristorazione a garantire la corretta applicazione delle prescrizioni di cui alla Direttiva n.1/2020 del 25 febbraio 2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica.
Il CNR inibisce l’accesso al pubblico a tutti i servizi bibliotecari fino al 03 aprile 2020.
Le istruzioni di cui alla presente nota sono valide fino a nuove comunicazioni.
DIRETTORE GENERALE
Giambattista Brignone