Accogliamo con soddisfazione la decisione del Tribunale del Lavoro di Catania che con sentenza della sezione Lavoro n. 4994 pubblicata il 12 novembre 2019 si è pronunciato favorevolmente per i dipendenti da noi assistiti rigettando il ricorso che li vedeva coinvolti.
Dopo più di 7 anni, grazie all’operato del nostro avvocato Dino Dei Rossi si chiude in prima istanza, nel miglior modo possibile, una storia iniziata il 29 giugno 2012.
Storia che ha avuto inizio proprio dal 2010 per effetto del Decreto Brunetta (D.Lgs. 150/09), in cui si è stabilito che le selezioni per le progressioni di carriera dei Tecnici e Amministrativi bandite ai sensi dell’Art. 54 non prevedono più, come in passato, un numero di posti banditi pari ai candidati aventi diritto.
Questa particolare condizione normativa ha alimentato una serie di ricorsi al Giudice del Lavoro, competente in materia, basati prevalentemente sulla contestazione del riconoscimento dell’anzianità maturata nel medesimo livello del profilo di provenienza, in applicazione della mobilità orizzontale ai sensi dell’Art. 52 del CCNL 21-02-02.
Riconoscimento sempre avvenuto (e mai contestato) nelle precedenti selezioni Art.54 sulla base di uno specifico parere dell’ARAN del 24-7-2006.
Ricorso che poteva mettere in discussione, in caso di soccombenza, le progressioni di carriera bandite ai sensi dell’art. 54 CCNL 21/02/2002 del 2010, mettendo a rischio il ruolo, le attività e l’inquadramento economico dei tanti colleghi che da ormai 7 anni svolgono attività proprie del livello in cui sono inquadrati.
Federazione UIL SCUOLA RUA
“Ricerca Università Afam”
Coordinamento Nazionale CNR
Mario Ammendola