La scrivente O.S. ha preso atto dei dati contenuti nel ruolo del personale, inviato recentemente in bozza alle OO.SS. dopo reiterate richieste.
Dall’esame abbiamo rilevato l’applicazione a nostro avviso indebita delle tabelle di equiparazione a personale reclutato per mobilità intercompartimentale successiva alla tabella, e quindi NON destinatario delle stesse tabelle, sottoscritte in data 4 ottobre 2007 a seguito del D. Lgs. 454/99 e destinate al solo personale indicato nella suddetta legge; l’inidonea applicazione ha portato a storture evidenti dal ruolo, storture che rischiano di arrecare gravi danni al personale impegnato nelle progressioni.
A mero titolo di esempio, si rileva che alcuni dipendenti assunti dal MIPAF in base al proprio CCNL in data 2003 sono stati collocati al V° livello (intermedio del profilo CTER ed apicale del profilo C. Amm.), portandosi altresì l’intera anzianità posseduta; ciò equivale a dire che il CRA ha posto a livello intermedio o apicale di un profilo personale con l’intera anzianità di servizio posseduta. Sarebbe come affermare che il CRA ha assunto al V° livello, fatto non consentito dal vigente CCNL per nessuno dei due profili.
Allo stesso livello V° il ruolo evidenzia la collocazione di dipendenti ex IRSA con anzianità ben più ampie, il che rende palese l’incongruenza dell’inquadramento applicato a chi è transitato per mobilità intercompartimentale.
Peraltro, tra i transitati per mobilità provenienti da comparto diverso si trovano dipendenti cui l’applicazione assurda della tabella ha consentito di avere una anzianità nei ruoli addirittura antecedente a quella del personale ex
IRSA e della stessa istituzione del CCNL Ricerca: fatto assolutamente insostenibile.
L’incongruenza deriva precisamente dall’aver applicato un tabella, riservata a dipendenti che si trovavano in una precisa situazione e status ad una certa data, a soggetti diversi che non avevano i requisiti previsti dalla legge in base a cui la tabella era stata articolata.
Essa infatti era destinata a chi all’atto della legge ovvero già nel 1999 e comunque all’atto della sottoscrizione della tabella si trovava a vario titolo ad operare negli ex IRSA, e che in virtù di questa particolare collocazione aveva subìto discriminazione, risultando escluso dalle procedure e dagli emolumenti destinati ai dipendenti IRSA e in particolare spesso escluso di fatto anche dalle opportunità riservate a chi operava nel MIPAF.
Ulteriore danno si aggiunge al personale ex IRSA nelle procedure di progressione ora in fase di avvio, se si pensi che il CRA ha unilateralmente deliberato di “saltare” la decorrenza dell’anno 2007 per le progressioni, spostandole al 31.12.2009: così facendo la platea dei concorrenti si è molto allargata, mentre non si è proporzionalmente allargata la disponibilità dei posti. Si è quindi artatamente modificato l’equilibrio determinato per accordo tra le parti firmatarie della tabella; a questa infatti dovevano seguire procedure di progressione a decorrenze certamente individuate, e nella logica complessiva, destinate a chi aveva decorrenze precise, individuate per consentire al personale ex IRSA di recuperare il massimo risultato perseguito per i lavoratori assoggettati a tabella.
Il CRA invece modificando unilateralmente la decorrenza spostandola dal 2007 al 2009 ha di fatto prefigurato un danno certo per i lavoratori più anziani degli ex IRSA, che ora scoprono dal ruolo di essere stati “scavalcati” nell’inquadramento da colleghi che vantano una decorrenza addirittura antecedente alla stessa istituzione del comparto ricerca!!!
Premesso quanto sopra, la UIL diffida il CRA dal perseguire nell’atteggiamento lesivo nei confronti dei dipendenti ex IRSA – più anziani e risultanti “più giovani”; ove venisse confermato lo “scavalco” in fase concorsuale in conseguenza di un reclutamento per mobilità ed inquadramenti effettuati in base ad una tabella non destinata ai soggetti individuati dalla
legge, la scrivente O.S. si troverà costretta a sostenere quanti ritenessero di ricorrere in ogni sede per il ripristino della situazione di corretto inquadramento in termini di livello e di anzianità.
A mero titolo di cronaca, ci si chiede come sia stato possibile inquadrare ad un V° livello un neo-assunto (tale è chi ha iniziato a lavorare nel 2003) se si pensi che uno dei requisiti fondamentali per l’inquadramento seguìto all’atto della tabella è che vi fosse rispondenza tra maturato economico nell’istituzione di provenienza e retribuzione spettante in quella di arrivo, riferendosi in particolare allo stipendio tabellare. Certamente il CRA avrà avuto cura di verificare le compatibilità, rispetto alle quali vorremmo anche noi essere informati – visto che le procedure di mobilità nonostante le numerose richieste – non sono mai state oggetto di un protocollo e/o regolamento di ente, né sono mai state condivise con le OO.SS. – come invece risulterebbe dalle prerogative in materia di stato dell’occupazione.
SONIA OSTRICA