lunedì 30 Dicembre 2024

CREA – Comunicato

Il 25 maggio 2023 si è svolta la riunione sindacale, con l’ordine del giorno di seguito riportato:

“1. Firma dell’Ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo relativo al trattamento accessorio del personale del CREA appartenente ai livelli IV-VIII – Anno 2023, in sostituzione della Ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo di pari oggetto del 28 marzo 2023;

2. Ricezione proposte delle OO.SS. di modifica al regolamento per la concessione dei sussidi al personale non dirigenziale del CREA, alla luce dei dati forniti riguardanti l’erogazione dei sussidi dell’anno 2021.”.

Quanto alla sottoscrizione dell’ipotesi di contratto collettivo integrativo relativo al trattamento accessorio del personale del CREA appartenente ai livelli IV – VIII anno 2023, si è proceduto alla sottoscrizione dell’ipotesi di contratto con le integrazioni già proposte da tutte le organizzazioni sindacali rispetto all’ipotesi formulata dall’Amministrazione e presentata lo scorso 28 marzo 2023. La UIL ha sottoscritto l’ipotesi di contratto essendo state accolte le integrazioni proposte.

Quanto alla procedura per la concessione dei benefici assistenziali del CREA, unica misura di welfare aziendale prevista dall’Ente si evidenzia che l’Amministrazione ha deciso di non convocare un tavolo tecnico, così come era stato concordato nel corso dell’incontro sindacale del 5 maggio 2023 ed ha preferito il confronto al tavolo sindacale convocato per la data del 25 maggio.

Nel corso dell’incontro, a seguito di un breve confronto, l’Amministrazione ha concordato con i sindacati di apportare esclusivamente la riduzione dell’ammontare del massimo importo erogabile per ciascun dei dipendenti che vorrà presentare domanda riducendolo da euro 3.000,00 ad euro 2.800,00. La UIL si augura che possa essere convocato in tempi brevi il tavolo tecnico in questione. La modifica del Regolamento – limitatamente all’importo individuato come massimo rimborsabile – sarà sottoposta all’approvazione del prossimo C.d.A. dell’Ente, previsto per il 12 giugno p.v. e successivamente sarà dato avvio alla procedura relativa ai sussidi per l’anno 2022.

Quanto alle Progressioni dei profili professionali appartenenti ai livelli IV-VIII (art. 54 CCNL 21 febbraio 2002) – Procedura selettiva, per soli titoli, per l’attribuzione di complessivi n. 40 progressioni ai sensi dell’art. 54 del CCNL 21.02.2002 – I biennio economico – comparto ricerca – progressioni di livello nei profili per il personale dal IV all’VIII livello (codice selezione PROG_ART54_REQUISITI 31.12.2021), è stata comunicata dal CREA la possibilità di addivenire ad un ampliamento delle posizioni disponibili, per cui è stata accolta la proposta di ampliamento avanzata dalla UIL nel corso della precedente riunione sindacale dello scorso 5 maggio. Il CREA ha reso noto che l’importo disponibile sarebbe pari a circa 52.000,00 euro e che pertanto le unità aggiuntive dovrebbero essere 14 da distribuire in modo proporzionale fra i diversi posti messi a bando, vale a dire quelli di seguito indicati secondo la tabella prevista dal bando per le progressioni di livello – requisiti al 31.12.2021, pubblicato in data 14.10.2022 sul sito istituzionale:

Profilo professionale Livello Progressioni Cod.Progressione
Funzionario di Amministrazione IV 1 PROG-FA-IV
Collaboratore di Amministrazione V 3 PROG-CAM-V
Collaboratore di Amministrazione VI 6 PROG-CAM-VI
Operatore di Amministrazione VII 4 PROG-OA-VII
Collaboratore Tecnico degli Enti di Ricerca IV 4 PROG-CTER-IV
Collaboratore Tecnico degli Enti di ricerca V 11 PROG-CTER-V
Operatore tecnico VI 6 PROG-OT-VI
Operatore tecnico VII 5 PROG-OT-VII

Totale posizioni 40 unità

Quanto alla Circolare CREA prot. 16 maggio 2023 n. 46219 con decorrenza dal 1° giugno 2023, relativa al conto ore individuale (art. 49 CCNL 21 febbraio 2002) per i livelli IV-VIII, preso atto del principio incontestabile secondo cui lo straordinario deve essere autorizzato preventivamente, come previsto dall’art. 49, comma 1, CCNL 21 febbraio 2002 che dispone che: “Qualora il dipendente ne faccia richiesta, le ore di lavoro straordinario autorizzate secondo gli ordinamenti degli enti possono essere accantonate in un conto ore individuale per essere fruite a gruppi di ore equivalenti alla durata della giornata lavorativa sotto forma di riposi compensativi pari alle corrispondenti giornate lavorative o frazioni di esse, tenuto conto delle esigenze lavorative.”.

Considerato, altresì, che l’art. 48, comma 3, CCNL 21 febbraio 2002 prevede anche una flessibilità nell’orario di servizio svolto dai lavoratori del comparto in questione e nello specifico si legge testualmente “(…) orario flessibile giornaliero, che consiste nel consentire di anticipare o posticipare l’orario di inizio o di uscita o di avvalersi di entrambe le facoltà (…)”, nel corso della riunione si è reso necessario un chiarimento relativo alla formulazione della nota circolare CREA prot. 16 maggio 2023 n. 46219, avente ad oggetto le modalità di rilevazione dell’orario di lavoro straordinario nell’ambito del programma “Juppiter”. In particolare, si riscontrano una serie di criticità in quanto la formulazione della circolare in questione sembrerebbe non essere in linea con lo stesso contratto, se non limitatamente alla necessità di approvare preventivamente il lavoro straordinario di ciascun dipendente con l’inserimento di una specifica funzione all’interno del programma stesso.

Tanto premesso, dopo ampia discussione, si è addivenuti al chiarimento delle dinamiche organizzative allo stato attuale vigente nei diversi Uffici e Centri del CREA. L’Amministrazione si è impegnata ad individuare un correttivo che possa apparire di più agevole fruibilità, anche per non penalizzare di fatto quel personale che svolge attività di lavoro straordinario per effettive esigenze lavorative!

Il Coordinatore del CREA
Katia Ingoglia
Il Segretario Nazionale
Stefania Rossi

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