Abbiamo preso conoscenza della nota ARAN relativa all’oggetto, a nostro avviso del tutto infondata.
Al riguardo, occorre osservare che l’art. 2 comma 1 del CCNQ 7.8.1998 stabilisce le seguenti due possibili deroghe alla previsione della fruizione di 10 ore annue per la partecipazione del dipendente del comparto della ricerca ad assemblee sindacali senza decurtazione della retribuzione: a) una previsione diversa già anteriormente disposta dal ccnl di settore; b) una previsione futura disposta sempre dal ccnl di settore.
In sostanza, cioè, l’art. 2 del suddetto CCNQ è norma a regime che fissa il tetto delle ore di assemblea (10 annue) salvo però che i cc.nn.ll. di settore non abbiano stabilito un tetto differente con norme che possono essere intervenute sia prima che dopo l’adozione della suddetta norma del ccnq.
Nè sussiste alcuna preclusione nella norma contenuta nell’art. 22 comma 2 del suddetto CCNQ 7.8.1998 che dispone che la norma contenuta nell’art. 2 dello stesso ccnq costituisce “linea di indirizzo” per i cc.nn.ll. di settore per il quadriennio 1998-2001. Infatti, proprio il fatto che tale norma stabilisca una “linea di indirizzo” significa che il suddetto art. 2 (previsione delle 10 ore di assemblea) è una norma “programmatica” (dunque non vincolante) e pertanto non è precettiva (cioè tassativa) e dunque può essere derogata con diversa previsione di monte ore annuale, il che d’altra parte è evidente nella misura in cui, infatti, sempre il suddetto art. 2 consente la deroga alle 10 ore annuali con norme dei cc.nn.ll. di settore sia anteriori che posteriori al CCNQ 7.8.1998.
Ciò premesso, nell’ambito del comparto della ricerca l’art. 29 del d.p.r. n. 171/91, che ha fissato un monte ore annuale di 30 ore di partecipazione del dipendente ad assemblee sindacali, non è stato in alcun modo abrogato dall’art. 2 del CCNQ 7.8.1998, ma ha continuato regolarmente ad essere correttamente applicato in quanto tale norma del comparto ricerca era una previsione in materia già esistente anteriormente all’adozione del suddetto ccnq e dunque rientrava pienamente nell’ambito di applicazione consentito dallo stesso art. 2 del ccnq che per l’appunto faceva altresì salvo “quanto previsto in materia dai CCNL vigenti”.
Occorre inoltre osservare che la previsione del monte ore annuale di 30 ore contenuta nell’art. 29 del d.p.r. 171/91 è stata prevista e confermata anche nei cc.nn.ll. del comparto della ricerca 1994-1997, 1998-2001, 2002-2005 e nell’ultimo 2006-2009 con norme di rinvio alla permanente e rinnovata applicazione delle precedenti disposizioni di comparto non espressamente abrogate.
Dunque, la conferma della previsione del monte ore annuale di 30 ore è stata ulteriormente disposta anche con previsioni dei cc.nn.ll. posteriori al CCNQ 7.8.1998, sicchè si è qui in presenza anche della seconda possibile deroga alla regola residuale delle 10 ore annuali prevista nell’art. 2 del suddetto ccnq, che ha per l’appunto consentito una diversa previsione (alle 10 ore annuali) contenuta in una futura (al suddetto ccnq) previsione da parte del ccnl di settore.
In tale contesto, alcuna efficacia preclusiva ha la disposizione contenuta nell’art. 69 comma 1 del d.lgs. n. 165/2001 in quanto, come appena rammentato, i vari cc.nn.ll. del comparto della ricerca successivi al CCNQ 7.8.1998 hanno sempre, e addirittura in sovrabbondanza, previsto e confermato il monte ore annuale di 30 ore.
Da ultimo la nota ARAN afferma che il DPR 171/91 non può essere annoverato tra i CCNL vigenti, se per assurdo così fosse verrebbero meno tutti gli elementi normativi e ordinamentali propri degli Enti Pubblici di Ricerca previsti dal DPR in parola e che trovano adeguamento o conferma nei successi CCNL.
Pertanto si rinvia a quanto già richiesto nella nota del 27 settembre u.s. Prot. n. 349/2013 a firma delle scriventi OO.SS. e si dichiara la disponibilità ad un incontro di chiarimento in materia.
Il Segretario Generale |
Il Segretario Generale |
Il Segretario Generale |