giovedì 18 Luglio 2024

ENEA: Assegno ad personam in godimento

enea sedeCom’è noto in sede di applicazione delle tabelle d’equiparazione tra il contratto ENEA e quello degli EPR, ai dipendenti che vantavano un “minimo salariale” superiore a quello dell’omologo livello del contratto in cui essi confluivano, è stata trasformata questa eccedenza composta esclusivamente da salario fondamentale, in assegno ad personam . (Art. 14 norme equiparazione CCNI ENEA-EPR)

Per i primi tre livelli questa eccedenza è stata considerata tempo utile ai fini del passaggio alla fascia superiore e riassorbito in occasione della c.d. “dinamica orizzontale”.

Per i livelli da IV a VIII, ricordato che per alcuni di loro è stato necessario “colmare” a carico del fondo, la differenza economica che risultava negativa , per coloro ai quali è stata trasformata una parte del minimo contrattuale in assegno ad personam , non è stato previsto, nel testo, il momento in cui questo doveva essere riassorbito.

Si tratta in particolare degli apicali di livello con “gradone” , ma anche di livelli minori e persino di colleghi a più basso reddito (es. operatore VIII) a cui l’ENEA, stando a quanto comunicatoci nell’ultima riunione, vorrebbe riassorbire l’assegno contestualmente all’attribuzione degli aumenti contrattuali.

Se l’ENEA procedesse secondo le intenzioni dichiarate, oltre a determinare un tangibile danno economico a chi vedrebbe ridotto il proprio incremento contrattuale da 85 a poco più di 50 euro lordi, sancirebbe a giudizio della scrivente Organizzazione, una discriminazione di trattamento tra dipendenti ed una palese violazione dell’ art. 14 c. 5 delle norme di equiparazione (CCNI 2006-09 ) che cita: “Resta ferma l’intagibilità di quanto costituisce il trattamento economico complessivo maturato alla data del 30 dicembre 2010”.
Inutile sottolineare che l’eventuale “riassorbimento” agirebbe proprio sulla parte di salario dichiarato “intagibile” dalla norma.

Per le ragioni sopra esposte si chiede che non si proceda al recupero degli importi di cui all’assegno ad personam maturato in sede di tabelle d’equiparazione ma che il suo legittimo “riassorbimento” sia previsto in sede di “dinamica” salariale così come avviene per i primi tre livelli.

Restando a disposizione per quanto utile e con riserva di tutela dei dipendenti in caso di errata applicazione della norma , si inviano i migliori saluti.

Marcello Iacovelli

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