Siamo costretti a riscontrare difformi comportamenti e singolari risposte da parte di alcuni responsabili di struttura dell’Ente, a fronte della richiesta da parte di alcuni dipendenti di poter svolgere la propria attività in lavoro agile in regione diversa da quella del proprio domicilio dopo l’avvenuta “riapertura” del territorio avvenuta il 3 giugno u.s.
Si ricorda che la fase emergenziale è per ora fissata al 31 luglio p.v. (così come peraltro recepito nell’ultima disposizione del Presidente) e che il lavoro agile in seguito a decreto e successiva circolare della Ministro Dadone “costituisce modalità di lavoro ordinaria” in tutto il pubblico impiego.
Pur riconoscendo la particolarità del lavoro “agile” attualmente svolto per necessità ed in deroga al regolamento in essere in ENEA (molti Enti non hanno neanche un regolamento), spetta comunque al responsabile decretare la necessità che il lavoratore presti la propria attività in presenza anziché da remoto e non il contrario.
Ciò detto in nessuna parte del protocollo sulla c.d. fase 2 firmato dall’ENEA con le OO.SS. rappresentative si fa riferimento all’obbligo che l’attività in remoto avvenga presso il proprio domicilio.
Apprendiamo dal Direttore di dipartimento SSPT che di questo avviso è anche il Direttore del personale, non comprendiamo però le condizioni che vengono poste per fruire di questa modalità lavorativa con onere di certificazione a carico del dipendente, ovvero :
• Nullaosta da parte del responsabile di struttura e del capo divisione (per i colleghi delle divisioni) rispetto al non coinvolgimento in attività sperimentali in corso e alle attività che svolgerà in LAG ed autorizzazione del sottoscritto.
• Domicilio di proprietà del dipendente o altro congiunto
• Possibilità di raggiungere il domicilio
• Dichiarazione che il domicilio in questione risponde a tutte le esigenze di sicurezza e di collegamenti informatici (Rete, pc, etc.).
Siamo costretti a precisare che:
• La dichiarazione circa la tipologia di lavoro da svolgere in presenza spetta al responsabile, la sede dove svolgere attività in LAG no!
• il fatto che il domicilio extra regionale debba essere di proprietà per avere l’autorizzazione al lavoro agile è non solo risibile ma anticostituzionale.
• la possibilità di raggiungere altra regione è stata stabilita dal Governo il 29 maggio ed a far data dal 3 giugno u.s.
• la verifica dell’idoneità della postazione lavorativa è dovuta ed è a carico dell’Ente nel caso di telelavoro ma non per il lavoro agile , sul quale è naturalmente possibile monitorare l’attività svolta.
Tutto ciò detto e per evitare che altri responsabili chiedano anche la bolletta del telefono o i dati catastali dell’immobile per autorizzare ciò che di fatto non necessita di autorizzazione, chiediamo di precisare che il lavoro agile può essere svolto ovunque nel rispetto delle norme vigenti e del lavoro assegnato.
Marcello Iacovelli