La direttiva in oggetto, che si trasmette in allegato, dispone al p.3
“….In considerazione delle misure in materia di lavoro agile previste dai provvedimenti adottati in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, le pubbliche amministrazioni, anche al fine di contemperare l’interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell’azione amministrativa, nell’ esercizio dei poteri datoriali assicurano il ricorso al lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera e) del DPCM 8 marzo 2020….. “.
L’adozione del lavoro agile come modalità ordinaria non può dunque prevedere, a nostro avviso, i limiti temporali attualmente vigenti in ENEA e fissati in quindici giorni/mese ma unico limite temporale diventa, a questo punto la fine della emergenza sanitaria.
Per quanto sopra esposto si chiede di abolire l-attuale limite previsto per il lavoro agile e di correggere i comportamenti di quei responsabili che fraintendendo il comunicato del presidente e la relativa circolare applicativa considerano ferie residue anche quelle ancora non maturate del 2020, e negano la autorizzazione al LAg in assenza di un piano di fruizione ferie del/la dipendente.
Marcello Iacovelli