A seguito della nota in oggetto (all. 1), dalla quale apprendiamo con piacere che la DC Ricerca sarebbe titolata a dare pareri riguardo l’applicazione del dettato normativo e contrattuale al personale del comparto, contrariamente a quanto previsto nelle competenze riportate nel modello organizzativo, si osserva quanto segue:
1 come riportato nella nota inviata dalla scrivente O.S. il giorno 8 settembre u.s. riguardo alla questione, si ribadisce che l’elenco delle attività che determinano un arricchimento professionale, riportato all’art. 58 c. 4 del CCNL, è meramente esemplificativo e non tassativo. Qualunque altra interpretazione deve essere riconosciuta congiuntamente dalle parti, ARAN e OO.SS. con le modalità previste dal CCNL per l’interpretazione autentica;
2 poiché “le attribuzioni della dirigenza amministrativa non si estendono alla gestione della ricerca” (cfr. art. 15 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.) non è accettabile che la valutazione delle attività che portino ad un arricchimento professionale di tali lavoratori sia fatta da una struttura amministrativa;
3 la comunicazione preventiva, in quanto tale, non può essere tassativa riguardo al numero di ore utilizzate per singola attività, ma può e deve essere perfezionata qualora ci siano stati degli scostamenti dalla previsione;
4 la comunicazione preventiva, per attività quali (a titolo meramente esemplificativo) ricerca libera, collaborazioni professionali perizie giudiziarie, ecc., non può preventivamente e perentoriamente definire i giorni in cui tale attività che, ribadiamo, è svolta al di fuori dell’orario di lavoro, verrà portata a compimento;
5 l’amministrazione deve verificare esclusivamente il numero di ore utilizzate dal dipendente che tassativamente non può oltrepassare il totale di 160 per anno solare ed eventualmente comunicare l’approssimarsi di tale limite (cosa che potrebbe essere enormemente semplificata da una procedura ad hoc da inserire sul portale);
6 la procedura autorizzativa prevista dalla DetPres 156/2014, riguarda le sole autorizzazioni richieste dal personale ricercatore e tecnologo a seguito di incarico di altra amministrazione che richieda espressamente il nulla osta dell’amministrazione di appartenenza per assegnazione di incarico, come riportato nella nota del D.G. 60104.23/07/2014.0004089, che si allega (All. 2) per opportuna memoria.
Lascia perplessi infine il pensare di voler riconoscere come arricchimento professionale di ricercatori e tecnologi dell’Istituto, peraltro conseguito fuori dall’orario lavorativo, solo quello che reca “vantaggio (diretto o indiretto)” all’amministrazione. A nostro avviso l’arricchimento professionale e culturale del personale è sempre un vantaggio dell’amministrazione. Riteniamo che questa concezione di arricchimento professionale, letta assieme alla definizione di “funzionari” usata per indicare il personale in questione, rende perfettamente l’idea di quanto ancora l’INAIL non abbia metabolizzato né l’inserimento di R&T nei ruoli del proprio personale, né le differenze contrattuali che prevedono una autonomia di ricercatori e tecnologi ben diversa da quella prevista per le attività “funzionariali” cui si rimanda continuamente ed anche impropriamente citando il 165/01. Per quanto esposto ed a tutela delle prerogative contrattuali del personale interessato si chiede l’immediata rettifica della nota.
UIL RUA INAIL
Marco Di Luigi