Come noto la legge 29 del 7 febbraio 1979 all’art. 6 prevede che “la ricongiunzione dei periodi assicurativi connessi al servizio prestato presso enti pubblici, dei quali la legge abbia disposto o disponga la soppressione ed il trasferimento del personale ad altri enti pubblici, avviene d’ufficio presso la gestione previdenziale dell’ente di destinazione e senza oneri a carico dei lavoratori interessati”.
A seguito della soppressione dell’ISPESL, l’INPDAP con la propria nota operativa n. 25 ha disposto che a far data dal 31 maggio 2010 il trattamento di fine servizio o di fine rapporto del personale proveniente da questo Istituto sia trasferito presso l’INAIL.
Attualmente alla scrivente O.S. risulta che mentre l’INAIL dal 31 maggio 2010 eroga direttamente la buonuscita al personale che cessa dal servizio, non è ancora chiaro chi e come debba erogare il trattamento pensionistico, anche perché i parametri di calcolo utilizzati dai due enti previdenziali sono diversi.
Inoltre, al personale ex ISPESL ancora provvisoriamente – crediamo – iscritto presso l’INPDAP, continua ad essere effettuata la trattenuta dello 0,35 % relativa al “Fondo Credito” INPDAP, anche se risulterebbe che i benefici relativi a questo fondo, ovvero accesso ai prestiti ed ai mutui INPDAP, non possano essere più erogati a questo personale.
La scrivente O.S. pertanto chiede di chiarire la situazione previdenziale del personale ex ISPESL, la restituzione al personale coinvolto delle quote di detto “Fondo Credito” se erroneamente trattenute, e di rendere quanto più possibile rapide le procedure di accesso al credito ed ai mutui per il personale che si trova ad essere penalizzato qualora avesse fatto conto di usufruire degli analoghi erogati dall’INPDAP.
Cordiali saluti,
UILPA RUA ISPESL
Marco Di Luigi