mercoledì 25 Dicembre 2024

Incontro INAPP-OO.SS. del 23/04/2021 – Resoconto Incontro di Trattativa Decentrata di Ente

Cari iscritti, in data 23/04 i Vertici INAPP hanno convocato le OO.SS. e le RSU per discutere di alcuni argomenti all’Odg, ma in realtà è stato affrontato un unico tema, oggetto di lungo e serrato confronto, peraltro ancora non totalmente chiuso: Accordo su applicazione art. 54 – progressioni verticali di livello per il personale IV-VIII Siamo peraltro ancora in attesa di ricevere il testo emendato dell’accordo da parte dell’AMMINNISTRAZIONE, che prevede una disponibilità pari a circa 61mila€.

Preso atto dell’intenzione dell’Ente, come da bozza di proposta lungamente discussa, di aumentare la platea dei posti da mettere a selezione per le opportunità di progressione di carriera, erodendo dal salario accessorio un importo che potrebbe variare dal 4,5% all’8%ca. (nella prossima riunione vedremo su quali voci andrà ad incidere ma noi chiederemo che almeno un 50% siano decurtate dallo straordinario), abbiamo manifestato – come da vs. indicazioni – la ns. contrarietà su tale iniziativa e anche richiesto preventivamente, di conoscere con esattezza che gli importi necessari ad incrementare le posizioni da mettere a bando siano comunicate alle OO.SS., soprattutto deve essere contabilizzato in via preventiva, l’importo effettivo di decurtazione, seppur minima, delle somme fisse e ricorrenti che vengono attualmente percepite dai dipendenti dei livelli IV-VIII. Ad ogni buon conto in considerazione che tale Istituto di progressione verticale non viene applicato in INAPP dal 2008, abbiamo richiesto: a) Di non mortificare il requisito dell’anzianità posseduta come requisito di valutazione complessiva per evitare un appiattimento del criterio a scapito dei più anziani in servizio attivo.
b) Di applicare il disposto del CCNL, per quanto riguarda l’anzianità che deve essere posseduta dal dipendente per l’accesso alle selezioni ovvero: – 4 anni di servizio per ogni livello dei profili di collaboratore tecnico enti di ricerca, operatore tecnico; – 3 anni di servizio per ogni livello dei profili di funzionamento di amministrazione, collaboratore di amministrazione, operatore di amministrazione. Su tale criterio, in considerazione della recente esecuzione di procedure interne di cui all’art. 52 (che consente il passaggio lineare tra profili diversi mantenendo stesso livello d’inquadramento e retribuzione in godimento), l’Amministrazione ha tentato di inserire un criterio leggermente “lasco” che avrebbe aperto alla partecipazione di tutti coloro che da poco, perché vincitori della selezione art. 52, si trovano inquadrati in un profilo professionale il cui livello posseduto non è più apicale. Il CCNL EPR, limita la partecipazione alla selezione di cui all’art. 54, al personale che ha il requisito di anzianità sopra indicato al punto b). Inserire nel bando tale opportunità avrebbe generato sicuramente molti malumori oltre una probabile serie di impugnative preventive del bando medesimo, che avrebbero forse compromesso l’esito della selezione in parola. Abbiamo chiesto di porre molta attenzione ai criteri riguardanti la formazione poiché, immaginiamo che, non tutti i dipendenti INAPP, nell’arco temporale che dal 2008 porta sino al 31/12/2020, abbiano avuto le stesse opportunità di partecipare a corsi di formazione; quindi, per non privilegiare chi ha avuto più opportunità in tal senso a scapito di chi ha lavorato sotto il coordinamento di Responsabili che non avevano ben chiara l’importanza di una costante formazione/aggiornamento, abbiamo posto il problema di andare a quantificare e valutare solo la parte di formazione obbligatoria svolta dai singoli. Pensiamo quindi di proporre un massimo di tre corsi annui per dipendenti (3 corsi x 12 anni) che andrebbe a quantificare un massimo di titoli da presentare, a scelta del candidato, pari a n. 36 (elevabile a 40 complessivi).

Saluti
Walter A. Pelagrilli

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