Roma, 24 luglio 2017
Si riportano di seguito le osservazioni delle scriventi OO.SS. allo schema di Statuto in discussione al prossimo CdA. Tali osservazioni unitarie scaturiscono dalle novità introdotte dal D.lgs. 218/2016.
1. Per quanto attiene il rappresentante in CdA dei Ricercatori e Tecnologi, si propone di demandare ad un apposito Regolamento le modalità di elezione che può essere stralciato dallo Statuto (art.8 c.2b) e di aggiungere la frase, alla fine del primo periodo del comma 2, “di cui uno di nomina elettiva”.
2. Si evidenzia comunque come la scelta tra una rosa di candidati effettuata da un Comitato esterno non risponde al dettato del D.lgs. 218/2016 (si veda a riguardo l’art.2 c.1), in cui gli Enti assicurano la rappresentanza elettiva di ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo degli enti, mentre per come è formulata la proposta, si chiede al Personale di avvallare la scelta dell’Ente! Appare quindi non pertinente l’individuazione di un ulteriore Comitato di Selezione, peraltro esterno, per la gestione delle elezioni e la possibilità di candidature esterne all’Ente (ci potremmo trovare con 3 candidati su 3 esterni!).
3. Si segnala inoltre che al successivo c. 4 la procedura per la sostituzione di un membro del CdA non può che riferirsi al solo membro elettivo, visto che gli altri 2 membri sono di nomina del Ministro.
4. Nel medesimo articolo 8, al comma 5, viene citata la figura del Vice Presidente, non normata in precedenza, ne’ definita nelle modalità di individuazione, nei compiti e ambiti di competenza. Si propone di abrogare ogni riferimento al Vice Presidente.
5. Per quanto attiene alla titolarità degli Organi, il Comitato Tecnico-Scientifico non può essere limitato esclusivamente ad una mera funzione consultiva (art.8 c.1 – c.6): la configurazione del CTS come organo meramente consultivo con parere non vincolante rende tale Organo estremamente debole, quasi inutile. I pareri devono essere vincolanti ed eventualmente, se in contrasto con la normativa vigente o con gli orientamenti del CdA,, può essere richiesto allo stesso CTS, previa motivazione, di rivedere la propria proposta.
6. All’art. 8 comma 6 sostituire la parola “consultivo” con “vincolante”.
7. Anche per il CTS si propone di rinviare ad apposito regolamento le modalità di elezione e di individuazione dell’elettorato attivo e passivo, quest’ultimo deve coincidere con l’intera comunità scientifica e non può essere limitato solo ai primi e secondi livelli. Il personale che cessa dal servizio decade automaticamente dalla nomina di Consigliere. Il Presidente dell’Istituto è di norma anche componente e Presidente, ma senza diritto di voto, del CTS assicurando così l’autorevolezza dei pareri del CTS.
8. All’art. 7 comma 1 lettera a, fra le parole “nazionali e internazionali” e “al fine di favorire” aggiungere “che abbiano come scopo lo sviluppo delle ricerche, la prestazione di servizi ad esse attinenti o il trasferimento e la valorizzazione di conoscenze, nei campi di sua competenza ed in campi interdisciplinari e di interesse applicativo”.
9. All’Art 7 comma 1 lettera b, dopo le parole “italiani e stranieri” aggiungere “che abbiano come scopo lo sviluppo delle ricerche, la prestazione di servizi ad esse attinenti o il trasferimento e la valorizzazione di conoscenze, nei campi di sua competenza ed in ambiti interdisciplinari e di interesse applicativo”.
10. Abrogare l’Art. 8 comma 7.
11. Per quanto attiene la dotazione organica, il regolamento di Organizzazione e del personale (art.18 c.3) deve limitarsi ad indicare la prima dotazione organica del personale per profili e livelli e riferirsi al PTA per le variazioni successive, evitando la rigidità della pianta organica non più in prevista dalla normativa vigente, come norma il D.lgs 218/2016, che infatti parla di fabbisogno e determinazione dell’organico.
12. Nel considerare le correzioni dello Statuto nella sua interezza, si segnala ancora una volta la necessità di definire le attività dell’Ente come organismo unico, che opera attraverso le proprie strutture e non individuando i nuclei territoriali come strutture di supporto. Nella definizione di cui all’art.1 c.3 si propone la seguente modifica:
a. “L’Istituto ha sede legale in Firenze e svolge la propria attività oltre che presso la sede centrale anche presso tre ulteriori sedi rispettivamente a Torino, Roma e Napoli. La definizione degli specifici compiti ad essi assegnati saranno regolamentati con provvedimenti successivi. “.
13. Infine all’Art. 10 comma 3d recita “delibera l’emanazione di Statuti e dei Regolamenti non conformi ai rilievi formulati dal Ministero vigilante con maggioranze rispettivamente dei tre quinti dei componenti, nel caso di vizi di legittimità e a maggioranza assoluta nel caso di vizi di merito;” visto che i componenti del CdA sono tre, evidentemente ci deve essere un errore.
14. Agli Artt. 10 e 13 togliere i riferimenti al D.lgs 150/2009, visto che è stato riformato e modificato. E’ in generale inutile inserire un riferimento esplicito ad una legge nello statuto, visto il rischio molto alto che in caso di modifica della legge, questa debba essere conseguentemente riportata nello Statuo, con un inutile dispendio di energie.
FLC CGIL Stefani Bernabei |
FIR CISL Alessandro Castellana |
UIL Scuola RUA Mario Finoia |