giovedì 21 Novembre 2024

Accordo integrativo Ricercatori e Tecnologi ISIN anni 2022 e 2023. Perché la UIL non ha firmato

Come noto, nei giorni scorsi altre OO.SS. hanno sottoscritto l’accordo relativo al trattamento accessorio del personale dei livelli I-III.

Come UIL, tramite il nostro rappresentante RSU, abbiamo ritenuto non sottoscrivibile un testo che, a nostro avviso, introduce delle interpretazioni del CCNL assolutamente non condivisibili.

Nello specifico, sulla base di un orientamento espresso della precedente Governance, l’amministrazione ha proposto di riconoscere l’attribuzione dell’Indennità per Oneri Specifici (IOS) a ricercatori e tecnologi dei livelli I-III sulla base di un incomprensibile “effettivo svolgimento di particolari attività di coordinamento”. A nostro avviso un assurdo non previsto nel dettato delle norme contrattuali. Infatti, il testo dell’accordo riporta: “l’indennità prevista dall’articolo 9, comma l, lettera a) del CCNL 21.2.2002 biennio economico 2000-2001 è riconosciuta per l’effettivo svolgimento delle particolari attività di coordinamento svolte nel campo delle proprie competenze.

Peccato però che l’articolo 9, che riportiamo di seguito, non dica affatto quanto indicato nell’accordo; infatti l’articolo 9, comma 1, lettera a) del CCNL 21.2.2002, biennio economico 2000-2001:

ART. 9 – Altri istituti del trattamento economico accessorio

1. Restano confermati nei limiti e con le modalità previste nei CCNL del 5 marzo 1998 i seguenti istituti del trattamento economico accessorio:

a) indennità per oneri specifici connessi all’esercizio dell’attività di ricercatore e tecnologo prevista dall’art. 8 del CCNL 5 marzo 1998 (II biennio);

L’articolo 9 comma l, lettera a) del CCNL 21.2.2002 biennio economico 2000-2001 rimanda quindi all’articolo 8 del CCNL 5 marzo 1998 (II biennio) che afferma:

Art. 8 – Indennità per oneri specifici connessi all’esercizio dell’attività di ricercatore e tecnologo

1. A decorrere dal 1° gennaio 1997 ai ricercatori e tecnologi spetta una indennità, corrisposta per tredici mensilità, per oneri specifici connessi all’esercizio dell’attività di ricercatore e tecnologo finanziata:

a) con lo 0,5% del monte salari dei ricercatori e tecnologi relativo all’anno 1995, secondo quanto stabilito all’art. 7;

b) con lo 0,55% del medesimo monte salari relativo all’anno 1995.

2. I criteri per l’attribuzione dell’indennità di cui al comma 1 sono stabiliti in contrattazione decentrata.

Non rinveniamo perciò, nella normativa contrattuale tuttora vigente, nessun riferimento all’effettivo svolgimento delle “particolari attività di coordinamento” inserite nel contratto integrativo e per questo motivo avevamo subordinato la nostra firma all’eliminazione di questa previsione.

Purtroppo, il senso di responsabilità nella tutela dei lavoratori da disparità di trattamento ed eventuali discriminazioni, non sembra essere una priorità per chi invece ha firmato, come nel caso della sottoscrizione del pessimo CCNL 2019 – 2021 da parte delle altre OO.SS.

Riteniamo infatti che l’interpretazione sottoscritta dalle altre OO.SS. sia pericolosa per tutti i R&T, non solo ISIN, poiché introduce nelle mani dell’amministrazione un ampio principio di discrezionalità per l’erogazione della IOS, diritto sancito dal CCNL per tutti i Ricercatori e Tecnologi, legandola ad un’innovativa e non definita attività di coordinamento, aprendo così alla creazione di una possibile immotivata disparità di trattamento tra colleghi.

Dai forza alla UIL iscrivendoti!

Federazione UIL SCUOLA RUA
“Settore RUA”
ISIN

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