lunedì 25 Novembre 2024

ISIN – Bozze accordi salario accessorio – Noi non firmiamo #2

Gentilissimi dipendenti ISIN,
mantenendo fede alla ns. precedente comunicazione, abbiamo elaborato una prima breve nota esplicativa nella quale ci soffermiamo ad illustrarvi uno dei motivi del nostro rifiuto di non apporre la firma sulle proposte elaborate da ISIN relativamente ai testi di Accordo sul Salario Accessorio 2019 e 2020 per il personale dei livelli I-III e IV–VIII. Risulta altresì opportuno sottolineare come tali Accordi siano propedeutici alla (prima) costituzione in ISIN dei fondi dai quali attingere, negli anni a venire, le risorse economiche che andranno a costituire le voci del vs. salario accessorio che vi troverete liquidate in busta paga.

Tale atto formale, in assenza di specifica norma di legge, non consentirà alcuna successiva opportunità di ottimizzazione economica al fine di adeguarli al contesto organizzativo dell’Ente.

“Peanuts” NORMATIVE

  • Una Pubblica Amministrazione che intende operare in ossequio ai principi di trasparenza, nella certezza applicativa delle norme vigenti, che acquisisce, all’atto della sua genesi, personale prelevato da una “costola” di un’altra realtà pubblica, laddove disponga – nelle proprie corde o nel proprio bagaglio culturale – di un coefficiente di ordinaria considerazione della competenza professionale dei propri dipendenti, prima di operare nel settore di specifica pertinenza, quantomeno contestualmente alle attività ordinarie, dovrebbe responsabilmente accertarsi che le informazioni che riguardano il propri dipendenti, ovvero il “materiale umano” che ha in servizio attivo e che gli consente di assolvere e garantire il corretto espletamento dei compiti istituzionali per i quali è stata costituita e annoverata tra gli EPR, siano corrispondenti e aggiornati. Stiamo parlando di: titoli di studio, attività svolte, corsi di aggiornamento professionale, progressioni di carriera, docenze esterne, pubblicazioni, nomine e incarichi (interni ed esterni), provvedimenti disciplinari, etc..
  • L’ANZIANITÀ DI SERVIZIO (o anzianità giuridica) e l’ANZIANITÀ POSSEDUTA SUL PROFILO/LIVELLO risultano essere, così come chiaramente indicato dai CCNL del comparto Ricerca – per chi ha avuto l’opportunità di leggerli – REQUISITI DI AMMISSIONE ma anche REQUISITI DI VALUTAZIONE, per tutte le selezioni interne ovvero anche per quelle pubbliche, destinate alla progressione di livello/carriera dei dipendenti (art. 54 livelli IV-VIII – art 15 livelli I-III), per le progressioni economiche (art. 53 Livelli IV-VIII), per gli anticipi di fascia economica (art. 8 Livelli I-III) e per il passaggio tra diversi profili (art. 52 Livelli IV-VIII e art 65 livelli I-III).

QUESITI SINDACALI

  • In assenza di formale ricostruzione delle posizioni giuridiche e dell’anzianità di servizio effettivamente posseduta da ciascun dipendente, ovvero in presumibile carenza di dati certi, ci chiediamo con quali elementi l’Ente, o meglio ancora il RUP del procedimento, potrà ammettervi alla selezione interna che vi riguarda? In tal caso la vostra ammissione o la vostra esclusione dalle prossime selezioni interne potrebbe essere oggetto di un presumibile (non posso e non voglio dire certo!) ricorso legale!?
  • La Commissione che verrà nominata dall’Amministrazione, con i dati che gli verranno forniti dallo stesso Ente rispetto alla vs. anzianità lavorativa maturata in ISIN e in altre P.A., sulla base di quali elementi oggettivi provvederà a valutare la voce “anzianità di servizio” della griglia di valutazione che sarà utilizzata per elaborare la graduatoria finale del concorso interno che si intende bandire?

Wyatt Earp sosteneva “…meglio veloci che precisi!!!” e aveva tutte le sue buoni ragioni, ma non ci pare proprio questo il caso!

Walter A. Pelagrilli

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