Gentili Dipendenti ISIN,
nel corso dei 5 mesi di incontri tra ISIN e OO.SS., necessari a poter definire l’epifania del fondo relativo al salario accessorio destinato ai livelli I-III, l’Amministrazione NON ha mai inteso raccogliere le proposte della UIL RUA, nemmeno troppo isolate poiché supportate anche da altre O.S., tese a riconoscere, ergo ad applicare, una specifica indennità a beneficio del personale che assolve specifici oneri professionali, svolgendo, nell’ambito delle singole competenze, le Funzioni Ispettive chiaramente richiamate dall’art. 9 del D.Lgs 101 del 31/07/2020.
Tale incomprensibile assenza di disponibilità, in un contesto dove parallelamente un altro Ente di Ricerca, che assolve a funzioni analoghe ad ISIN (ISPRA!), ha invece proposto “motu proprio” alle OO.SS. relativamente all’anno 2020, di sottoscrivere l’istituzione di un fondo speciale, aggiuntivo alle Indennità per Oneri Specifici già in godimento da parte del personale (IOS – art. 9 CCNL 2000-2001), esclusivamente concepito al fine di retribuire le Funzioni Ispettive svolte dagli Ispettori e ciò a valle di un proficuo confronto condotto nelle stanze dei Ministeri Vigilanti che, a monte della proposta presentata alle OO.SS., hanno verbalmente avallato l’opportunità di procedere con l’erogazione di tale Indennità.
Osserviamo infatti come in ISPRA, in ossequio alle norme vigenti, è stata controfirmata da tutte le OO.SS. maggiormente rappresentative, la distribuzione di una Indennità che riconosce al solo personale che svolge funzioni ispettive, riconducibili all’art. 14 della Legge 132/2016, un importo massimo annuo pari ad € 3.000,00.=.
Mi pare di poter affermare, dopodiché userò il condizionale, che anche ISIN disporrebbe di una norma “Ad Hoc”: il D.Lgs 101 del 31/07/2020.
Potrei anche azzardarmi ad affermare che il dettato normativo del sopracitato D.Lgs., nello specifico degli articoli in cui caratterizza le “Funzioni Ispettive”, sia allineato se non superiore rispetto alla Legge che qualifica analoghe funzioni in capo agli Ispettori ISPRA che, salvo pochi casi, non operano ai sensi di quanto indicato al comma 7 dell’art.9 del D.Lgs 101/2020, che voglio citare per esteso al solo fine di sottolineare il contesto specialistico in cui si muovono tali figure professionali: “comma 7. Nell’esercizio delle loro funzioni gli ispettori dell’ISIN sono ufficiali di polizia giudiziaria.”!
Rispetto alla platea che sta leggendo la presente, appare inutile insistere ulteriormente sulla complessità dell’opera svolta da tali figure professionali, sulle responsabilità dirette e soggettive correlate allo svolgimento delle loro specifica attività sul territorio nazionale e non intendo affatto addentrarmi nel terreno, per me assai impervio anzi oscuro, dei rischi ai quali si devono sottoporre nel corso di alcune ispezioni.
Al termine di tali ulteriori riflessioni, trasparentemente condivise a beneficio di tutto il personale ISIN, aggiungiamo una ulteriore valida motivazione che giustifica ulteriormente il ns. rifiuto di firmare accordi “al ribasso” e riteniamo avvilente, in considerazione delle elevate professionalità presenti in ISIN, la pervicace volontà dei Vertici dell’Ente di NON destinare legittime risorse economiche, al riconoscimento di attività definite per legge “Funzioni Ispettive”, che oltretutto superano le ordinarie mansioni assegnate ai profili di Ricercatori & Tecnologi, di cui al DPR 171/91!
Walter A. Pelagrilli