sabato 21 Dicembre 2024

Università di Bologna – Emergenza coronavirus – Osservanza delle misure di contenimento e contrasto alla diffusione del virus COVID-19

Facendo seguito alle nostre note protocollate n. 036/2020 del 5 marzo e n. 38/2020 del 12 marzo, con le quali si chiedeva alle amministrazioni di conoscere le misure di contenimento e contrasto alla diffusione del COVID-19 attivate nelle proprie sedi di lavoro, sollecitando altresì l’applicazione di quanto disposto, ovvero di attivare in tutti le sedi di lavoro l’applicazione del lavoro agile per tutte le lavoratrici e lavoratori e laddove non è richiesto il presidio di riconoscere il lavoro agile 5 giorni su 5 fino al 3 aprile p.v., ci risulta che non tutte le amministrazioni abbiano provveduto a farlo, che ci sia anche resistenza nell’accogliere tutte le richieste pervenute e che nel vostro Ateneo non tutto il personale sia stato messo nelle condizioni di poter svolgere il lavoro agile.

Si evidenzia che la direttiva 2/20 esplicita che le pubbliche amministrazioni, anche al fine di contemperare l’interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell’azione amministrativa, nell’esercizio dei poteri datoriali assicurano il ricorso al lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera e) del DPCM 8 marzo 2020. Inoltre si chiarisce che non essendo prevista una soglia massima per il ricorso alle predette modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (si ricorda infatti quanto previsto dall’art. 14 , L. 124/2015) l’attuale situazione emergenziale è tale da giustificarne il ricorso come ordinaria modalità lavorativa, fatta eccezione per le attività indifferibili in presenza. Si richiamano le pubbliche amministrazioni, a fronte della situazione emergenziale, a un necessario ripensamento in merito alle attività che possono essere oggetto di lavoro agile, con l’obiettivo prioritario di includere anche attività originariamente escluse.

Ci risulta anche che nel vostro Ateneo non si stia dando luogo all’attività ordinaria di lavoro agile a causa di una scarsa dotazione delle strumentazioni a supporto del lavoro in remoto. Si ricorda che la circolare 1/2020 prevede misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa tra le quali misure normative volte a garantire, mediante Consip S.p.A., l’acquisizione delle dotazioni informatiche necessarie alle pubbliche amministrazioni al fine di poter adottare le misure di lavoro agile per il proprio personale. Ricordiamo che la circolare è stata emanata in data 4 marzo e che a nostro avviso l’Ateneo avrebbe potuto sicuramente procedere all’acquisizione della strumentazione mancante per favorire le misure indicate dalle disposizioni governative. Il non averlo fatto è un atto molto grave e irresponsabile stante la situazione emergenziale di Pandemia che stiamo vivendo.

Ci risulta inoltre che il personale abbia già fatto ricorso a ferie residue e permessi vari, tra i quali le 36 ore a recupero personale, e che ad oggi sono costretti a continuare a prendere ferie e altri permessi prima di potere avere la modalità di lavoro in remoto. Inoltre ci risulta che il personale sarà costretto al rientro in servizio dopo il 25 marzo 2020. Chiedere al personale di ricorrere al permesso di ore a recupero si configura come una misura discriminante in quanto il lavoratore sta subendo misure restrittive imposte dal Governo e non è una sua volontà il non prestare l’attività lavorativa.

Constatiamo come nel vostro Ateneo non si sia provveduto alla sanificazione dei locali a fronte del contagio da coronavirus di vostri dipendenti. Comportamento grave che prevede misure sanzionatorie e che siamo pronti a denunciare alle autorità competenti. Chiediamo quindi che lunedì 16 marzo si provvede alla immediata sanificazione dei locali interessati, in mancanza della quale procederemo per vie legali.

Alla luce di quanto sopra esposto la scrivente O.S. chiede:
– di conoscere il numero del personale in lavoro agile, o qualsiasi altra forma di lavoro da casa;
– di conoscere le attività lavorative che richiedono il presidio e la rotazione del personale;
– di procedere all’acquisizione della strumentazione necessaria all’attività di lavoro agile per il numero massimo di personale;
– nei casi in cui usufruiti tutti i permessi, per il lavoratore che non può prestare l’attività di lavoro agile e quindi sopperire alla mancata prestazione lavorativa, può farsi ricorso alla fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente impossibile l’applicazione (art. 1256 del c.c., comma 2 ). La norma di cui all’art. 1256, c.c., comma 2, entra in rilievo in tutti i casi in cui la prestazione lavorativa non sia possibile in modalità di lavoro agile, sempre garantendo il livello essenziale di. Servizio.

Si rimane in attesa di un vostro riscontro.

Federazione UIL SCUOLA RUA
“Ricerca Università Afam”
Il Commissario straordinario
Antonio Foccillo

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