giovedì 18 Luglio 2024

La contrattazione integrativa nelle università

Incoerenze della L. 122 del 30 luglio 2010 (manovra economica di luglio) e della circolare n.7 del 13 maggio 2010 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 15 LUGLIO che da indirizzi applicativi del D. Lgs. n.150 del 27 ottobre 2009 (Brunetta).

La circolare 7, in modo molto discutibile ed improprio, ribadisce i contenuti del D. Lgs. n.150 forzandoli per dimostrarne l’applicabilità, nonostante che la manovra economica ne blocchi una buona parte.

Infatti, la L. 122 mette un freno notevole al D. Lgs. n.150 in molti aspetti riguardanti la contrattazione integrativa:

  • innanzi tutto blocca i rinnovi dei contratti nazionali 2010 – 2013;
  • ed impone che per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l’anno 2010, senza considerare gli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, comprese le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, malattia, missioni svolte all’estero, effettiva presenza in servizio (comma 1 dell’art. 9).

Nulla viene messo, ma nulla viene tolto ed in questa sorta di congelamento tutti gli istituti previsti dai contratti nazionali vigenti continuano ad avere effetto.

Sono illegittime le disposizioni di alcune amministrazioni universitarie che tendono a sospendere l’erogazione dell’indennità mensile ex art. 41.

Non è nemmeno possibile collegare l’accessorio alla performance, al bonus delle eccellenze ed al premio annuale previsti dal complicato impianto del D. Lgs. n.150, perché occorre attendere i rinnovi dei contratti nazionali come viene pure affermato dalla commissione nazionale per la valutazione (CIVIT) che rimanda tutto al 2013.

E’ fondamentale che entro il mese di dicembre 2010 siano chiusi tutti i contratti integrativi 2010 inserendo tutte le destinazioni economiche senza considerare l’eventualità di accantonamenti, resti o recuperi che andrebbero perduti

Un altro aspetto importante riguarda l”adeguamento” dei contratti integrativi vigenti entro il 31 dicembre 2010 pena decadenza degli stessi (comma 1, art. 65 D. Lgs. n.150).

Anche in questo caso la circolare 7 “esagera” la legge ed è opportuno fare alcune osservazioni.

Innanzi tutto occorre valutare se ed in quali parti i contratti integrativi siano da “adeguare” al titolo III – merito e premi – del D. Lgs. n.150, considerando che:

  • la L. 122 blocca tutto, quindi non è possibile adeguare nulla;
  • per quanto riguarda le progressioni orizzontali e verticali, il vigente CCNL 16.10.2008 già prevede una selettività ed i contratti integrativi, sicuramente, sono a questo corrispondenti.

ASSENZE DAL SERVIZIO PER MALATTIA

La circolare 8/2010 del dipartimento della funzione pubblica esclude dalla decurtazione economica del salario accessorio per malattia la retribuzione di risultato dei dirigenti ed anche, per analogia, le voci corrispondenti che hanno la stessa natura (risultati conseguiti ed attività valutabile) che riguardano le altre categorie del pubblico impiego.

Ricordiamo il salario accessorio della categoria EP ed anche l’indennità di responsabilità.

La Segreteria Nazionale

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