venerdì 22 Novembre 2024

MUR – D.M. 25 marzo 2021, n. 289 – Linee generali d’indirizzo della programmazione delle Università 2021-2023 e Indicatori per la valutazione periodica dei risultati

Carissime/i
con decreto ministeriale n. 289 del 25 marzo 2021, il MUR ha fornito le linee generali di indirizzo della programmazione delle Università 2021-2023 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati

Evidenziamo come l’ampliare l’accesso alla formazione universitaria, ridurre le disuguaglianze economiche sociali e territoriali e i divari tra le sedi universitarie sono i temi che come O.S. stiamo rappresentando in tutte le sedi istituzionali.

Da sempre sosteniamo la strategicità dei nostri settori per il rilancio del nostro Paese. Investire nella ricerca pubblica, sul futuro dei giovani ricercatori e del personale delle università, ampliare l’offerta formativa prevedendo anche l’abolizione del numero chiuso, sono gli asset strategici su cui investire maggiori risorse.

Sappiamo che le risorse destinate all’università attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) sono in totale 3,6 miliardi. Un miliardo è previsto per creare nuovi alloggi per gli studenti. Con le risorse del Recovery si vogliono aggiungere tra i cinquantamila e i centomila “asili dormienti” ai quarantamila esistenti, che oggi servono solo il 3 per cento degli studenti (media europea 18%).

I 1,35 miliardi dovrebbero essere utilizzati sul rafforzamento delle borse di studio e l’abbassamento delle tasse universitarie. Abbiamo registrato come già alcuni Atenei italiani abbiamo aumentato la no tax area registrando una crescita delle iscrizioni, anche a fronte della grave crisi economica che il nostro Paese sta vivendo.

Passi in avanti ma non ancora sufficienti per rispondere ai danni provocati dalla politica di austerity che ha investito le università italiane negli ultimi dieci anni.

Nel rinviare per maggiori approfondimenti al provvedimento che vi trasmettiamo in allegato alla presente, riportiamo in calce una breve sintesi del decreto.

Fraterni saluti
La Segreteria Nazionale


Decreto Ministeriale n. 289 /2021
Linee generali d’indirizzo della programmazione delle Università 2021-2023 e Indicatori per la valutazione periodica dei risultati

ARTICOLO 1 – PROGRAMMAZIONE 2021-2023

Adozione dei programmi triennali. Le Università statali, nell’ambito della loro autonomia, assicurano l’integrazione del ciclo della performance (D.Lgs. 150/2009) con la programmazione triennale

La programmazione del sistema universitario è finalizzata all’innalzamento della qualità del sistema universitario, tenuto conto altresì dell’impegno delle università nel ridurre le disuguaglianze economiche, sociali e territoriali e dell’esigenza di ridurre i divari tra le sedi universitarie dovute ai differenti fattori di contesto territoriale.

Costituiscono obiettivi specifici della programmazione:
A. ampliare l’accesso alla formazione universitaria
B. promuovere la ricerca a livello globale e valorizzare il contributo alla competitività del Paese
C. innovare i servizi agli studenti per la riduzione delle disuguaglianze
D. essere protagonisti di una dimensione internazionale
E. investire sul futuro dei giovani ricercatori e del personale delle università

ARTICOLO 2 – PROGRAMMAZIONE FINANAZIARIA

Nell’ambito delle assegnazioni annue del Fondo per il finanziamento ordinario delle Università statali e del contributo di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, si procede annualmente al riparto del finanziamento secondo le voci e le percentuali riportate nell’allegato 1 al decreto ministeriali.

ARTICOLO 3 – PROGRAMMI DI ATENEO – Obiettivi A, C, D

Sono 65 milioni di euro annui per le Università statali e  1 milione di euro annuo per le Università non statali, sono destinate alla valutazione dei risultati dei programmi degli Atenei di cui al co. 2 e fanno riferimento alle seguenti azioni relative al conseguimento degli obiettivi specifici di cui all’art. 1, co. 3, lett. A (Ampliare l’accesso alla formazione universitaria), C (Innovare i servizi agli studenti per la riduzione delle disuguaglianze) e D (Essere protagonisti di una dimensione internazionale)

ARTICOLO 4 – PROGRAMMI DI ATENEO – OBIETTIVI B ed E (solo Università Statali)

100 milioni di euro per il 2021 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, per le Istituzioni universitarie statali, ivi comprese l’Università di Trento e il GSSI, sono finalizzate alla promozione dell’attività di ricerca svolta dalle università e alla valorizzazione del contributo del sistema universitario alla competitività del Paese.

Sono ripartite:
– il 70% destinate a sostenere gli obiettivi generali di sviluppo delle attività di ricerca libera e di base degli Atenei;
– il 30% destinate alla valutazione dei risultati dei programmi degli Atenei di cui al co. 2 e fanno riferimento alle seguenti azioni relative al conseguimento degli obiettivi specifici di cui all’art. 1, co. 3, lett. B (Promuovere la ricerca a livello globale e valorizzare il contributo alla competitività del Paese) ed E (Investire sul futuro dei giovani ricercatori e del personale delle università)

Articolo 5 – Assegnazione dei finanziamenti e valutazione dei risultati (vedi D.M. )

Articolo 6 – Quota premiale, qualità sistema universitario e riduzione divari (Vedi D.M. )

ARTICOLO 7 – FONDO PER IL SOSTEGNO DEI GIOVANI E PER FAVORIRE LA MOBILITA’ DEGLI STUDENTI, PIANO LAUREE SCIENTIFICHE E PIANI PER L’ORIENTAMENTO E IL TUTORATO

Sono destinate complessivamente per il triennio 2021-2023 le seguenti risorse:
– fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità internazionale degli studenti, compreso piano lauree scientifiche: 60 milioni annui per le Università statali e 2,5 milioni annui per le Università non statali;
– piani per l’orientamento e il tutorato: 5 milioni annui per le Università statali.

ARTICOLO 8 – ACCREDITAMENTO INIZIALE E PERIODICO DELLE SEDI E DEI CORSI

Per gli anni in cui trova applicazione il presente decreto è fatto divieto di dare corso all’istituzione di nuove Istituzioni universitarie, se non a seguito di processi di fusione di Università già esistenti secondo quanto previsto dall’art. 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240

Con apposito decreto, su proposta dell’ANVUR, sono definiti, a decorrere dall’a.a. 2022/2023, i criteri, le modalità e gli indicatori per l’accreditamento iniziale e periodico, tenuto conto delle linee di indirizzo riportate nell’allegato 4 e degli indicatori riportati nell’allegato 2 del decreto ministeriale

ARTICOLO 9 – DISPOSIZIONI FINALI

Le disposizioni del presente decreto trovano applicazione fino all’emanazione del decreto ministeriale con cui sono definite le linee generali d’indirizzo della programmazione del triennio 2024-2026

ALLEGATO 1: Voci di riferimento e percentuali del finanziamento statale (vedi D.M.)

ALLEGATO 2: Indicatori per la valutazione dei risultati (articoli 3 e 4) (vedi D.M.)

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