Le scriventi Segreterie Nazionali delle OO.SS. FLC- Cgil, FSUR CISL – Università, UIL Scuola-Rua, Fgu GILDA – Dipartimento Università e SNALS ConfSAL – Dipartimento Università, sono venute a conoscenza che, nell’ambito delle audizioni per l’esame del disegno di legge C.2308 di conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante “Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni”, alcune organizzazioni sindacali del comparto Sanità hanno avanzato la proposta di adottare un emendamento al predetto DL per disporre per legge l’applicazione del CCNL della Sanità al personale operante presso le Aziende Ospedaliere Universitarie di cui all’art.2, comma 2, lettera a) del DLgs. n.517/99.
Ci riferiamo ai c.d. Policlinici Universitari, ovvero quelle strutture di formazione sanitaria costituite dalle Università per garantire il supporto assistenziale all’attività didattiche e di ricerca svolte dalle Scuole/Facoltà di Medicina e che si integrano con il SSN attraverso il modello convenzionale previsto dal DLgs. n.517/99.
Le predette Istituzioni sono, da sempre state incluse nel comparto Istruzione e Ricerca e, precedentemente alla riduzione dei comparti operata dal DLgs. n.150/2009, in quello dell’Università. Ciò in virtù della specifica legislazione vigente e della peculiarità delle funzioni svolte dai Policlinici Universitari, finalizzate alla formazione e alla realizzazione della ricerca scientifica in campo medico e sanitario. Per tali finalità l’attività assistenziale costituisce un corollario alle predette attività, inscindibilmente embricate l’una nell’altra, come più volte ribadito dalla Corte Costituzionale.
La richiesta avanzata dalle OO.SS. del comparto Sanità si pone, quindi, in evidente contrasto con le statuizioni della Suprema Corte e con le previsioni del T.U.P.I., poiché l’aspetto del CCNL applicabile al personale in parola é regolato dalla contrattazione collettiva. L’art.40, comma 2, del DLgs. n.165/2001 stabilisce, infatti, che “tramite appositi accordi tra l’ARAN e le Confederazioni rappresentative, secondo le procedure di cui agli articoli 41, comma 5, e 47, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono definiti fino a un massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non più di quattro separate aree per la dirigenza”. Nel nostro ordinamento, dunque, l’appartenenza di una certa Istituzione a un determinato comparto/area determina il CCNL applicabile al personale della medesima Istituzione.
Se la legge operasse nel senso auspicato da talune OO.SS. del comparto Sanità ne risulterebbe mortificata la contrattazione collettiva e il ruolo delle Confederazioni Sindacali rappresentative a cui spetta la definizione dei comparti insieme all’ARAN.
Naturalmente le scriventi OO.SS. del comparto Istruzione e Ricerca, uniche a detenere la titolarità negoziale del personale in parola, si dichiarano fortemente contrarie ad una ipotesi di determinazione per legge del contratto applicabile al personale delle AOU di cui all’art.2, comma 2, lettera a) del DLgs. n.517/99 e nettamente contrarie ad una applicazione del CCNL del comparto Sanità, ritenendo che vada valorizzato il ruolo specifico del medesimo personale nell’ambito del CCNL Istruzione e Ricerca.
A tal riguardo, attese le criticità determinatesi sul territorio nazionale che hanno spinto le scriventi OO.SS. a richiedere l’intervento della Magistratura anche contabile e della Giustizia amministrativa e ordinaria, contro fenomeni di palese violazione del dettato normativo e contrattuale, si auspica che il Ministro dell’Università e della Ricerca possa celermente concordare con il Ministro della Salute una data utile alla convocazione del tavolo di confronto sui Policlinici Universitari che il Ministro dell’Università e della Ricerca, fin dall’inizio del suo dicastero, ha accettato di istituire su richiesta delle scriventi OO.SS..
A tutela della continuità dell’azione formativa e della ricerca in campo medico e sanitario, della tenuta dei corsi di studio e delle scuole di specializzazione di area medica, dell’elevata qualità dei servizi agli studenti e ai degenti, riteniamo che le SS.LL. debbano assumere iniziative di significativa importanza volte a fermare la deriva che vuole illegittimamente imporre un’assimilazione dei Policlinici Universitari alle Aziende Ospedaliere del SSN posta in essere, in alcuni casi, dalle Regioni.
Tali Regioni, che vedono capofila la Campania, muoverebbero la loro azione dall’errato presupposto che, a seguito delle modifiche al titolo V della Costituzione sarebbe di esclusiva competenza della Regione anche la normazione in merito a tali strutture e alla disciplina del rapporto di lavoro del relativo personale.
Fortunatamente, anche grazie agli interventi della Corte Costituzionale, é stato in più occasioni chiarito che tale assunto é privo di fondamento, ravvisandosi nella fattispecie alcuni profili di legislazione esclusiva dello Stato e altri di concorrenza. Il Consiglio di Stato, inoltre, di recente ha ribadito con la Sentenza n.4526/2024 l’incompetenza delle Regioni a disporre l’applicazione del CCNL del comparto Sanità al personale reclutato dalle AOU di cui all’art.2, comma 2, lettera a) condannando la Regione e le stesse Aziende che avevano operato “contra legem”, ad applicare il CCNL Istruzione e Ricerca.
A tal riguardo é necessario sottolineare, altresì, che allo stato nessuna delle Aziende Ospedaliere Universitarie di cui all’art.2, comma 2, lettera a) del DLgs. n.517/99 presenti sul territorio nazionale é stata interessata dall’adozione del modello organizzativo unico di cui ai commi 1 e 3 dell’art.2 del medesimo decreto legislativo, che avrebbe comportato la costituzione di una nuova tipologia di AOU denominata Azienda Ospedaliero-universitaria, mediante l’attivazione di un preciso procedimento regolamentato dall’art.8 del DLgs.n.517/99.
Precisamente il predetto art.8, comma 2, al secondo periodo, stabilisce che alla costituzione delle Aziende Ospedaliero-universitarie secondo il modello organizzativo unico si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Università e, in particolare, per quanto concerne le Aziende ospedaliero-universitarie derivanti dalle Aziende di tipo a) e b) dell’art.2, comma 2, al termine del quadriennio di sperimentazione, il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri determina, altresì, le modalità di nomina del Direttore Generale e del Presidente dell’Organo di indirizzo.
E’ doveroso segnalare, inoltre, che specie nelle Regioni caratterizzate dal commissariamento della Sanità, sono state operate in passato scelte di riduzione dei posti letto e delle prestazioni delle strutture del SSR che hanno impattato sull’attività dei Policlinici Universitari e sugli impegni richiesti al personale sia docente che tecnico amministrativo e socio-sanitario, a causa del notevole incremento della produzione assistenziale, a nocumento della ricerca e della didattica, con ripercussioni sugli studenti.
Riteniamo che per far luce sulle anzidette criticità sia, quindi, necessario un incontro urgente con le SS.LL. .
Auspichiamo, dunque, che in attesa dell’incontro, le SS.LL. medesime possano disporre il monitoraggio dei lavori parlamentari, affinché i Ministeri, per quanto di rispettiva competenza, possano intervenire tempestivamente relativamente a quanto segnalato.
Si resta in attesa di un cortese riscontro.
Cordialmente.
LE SEGRETERIE NAZIONALI
FLC CGIL
Pino di Lullo
FSUR-CISL Università
Francesco De Simone Sorrentino
UIL SCUOLA RUA
il subcommissario Alessandro Fortuna
FGU-GILDA Dipartimento Università
Arturo Maullu
SNALS
Teresa Angiuli