La UILPA Università – Ricerca – AFAM, sostiene che le indennità in oggetto, ovvero quelle previste dall’art. 41 CCNL 27/01/2005, la indennità di posizione parte variabile del personale con qualifica dirigente, prevista dall’art. 37 CCNL 1994/1997 Area della Dirigenza e la indennità di posizione parte variabile relativa al personale di categoria EP, sancita dall’art.38 del CCNL 2002/2005, sono caratterizzate:
a) dal fatto che tutte le indennità sopra richiamate, componenti necessarie del trattamento economico accessorio, trovano origine nella Contrattazione Collettiva che ne prevede le caratteristiche, le modalità di attribuzione nonché la fonte di finanziamento (fondo per il salario accessorio e/o risorse appositamente destinate dallo stesso CCNL) mentre alla contrattazione integrativa vengono rinviati i criteri distributivi, il quantum iniziale da erogare e i successivi incrementi ;
b) dalla constatazione che le tre fattispecie de quo hanno le caratteristiche di generalità, fissità e ricorrenza date dalla struttura della norma pattizia che le ha istituite e successivamente confermate nei Contratti Collettivi successivamente stipulati.
La legge 122/2010, che ha convertito con modifiche il Decreto legge 78/2010 (c.d. manovra d’estate), ha previsto all’art 9 comma 1 “Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico” – 1. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l’anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d’anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all’estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall’ articolo 8, comma 14.
Per la prima volta il legislatore ha utilizzato, al fine di determinare il trattamento economico spettante ai dipendenti pubblici, la definizione di “trattamento ordinariamente spettante” .
Va evidenziato come molti Comparti e Aree di contrattazione, tra cui quello dell’Università, prevedano, nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, trattamenti economici accessori, tra cui quelli sopra specificati, che hanno caratteristiche di fissità, ricorrenza e generalità che li annoverano senza ombra di dubbio tra quelli ordinariamente spettanti .
Andando per ordine si ritiene opportuno fare un breve excursus della normativa pattizia del Comparto Università, che ha instituito il trattamento accessorio mensile di cui all’art. 41 CCNL 27/01/2005.
Il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del Comparto Università 27.1.2005 – Quadriennio normativo 2002/2005 – Biennio economico 2002/2003, ha previsto, all’art. 41 comma 4, la istituzione di una indennità accessoria mensile da erogare per dodici mensilità al fine di assorbire e sostituire ogni altro tipo di emolumento corrisposto con carattere di generalità.
Tale indennità, attinta dal Fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva ed individuale di cui all’art. 67 del CCNL 9/8/2000, al netto di quelle previste dal comma 1 lett. f, è stata concepita e attuata dalle parti contrattuali come un emolumento che, seppur accessorio rispetto a quello definito fondamentale, avrebbe comunque avuto i caratteri di fissità, ricorrenza, generalità.
I successivi Contratti Collettivi Nazionali hanno via via riconfermato e ampliato tale indennità rivestendola ancor più delle caratteristiche di fissità ed incrementandola, se già istituita, o, qualora non vi fossero preesistenti distribuzioni generalizzate, istituendola utilizzando le risorse appositamente destinate dal CCNL e non diversamente utilizzabili.
E’ evidente da quanto detto che qualsiasi indennità con caratteristica mensile e finanziata con i fondi sopra detti non possa che essere ricondotta alla fattispecie ora in esame indipendentemente dal nome che le amministrazioni, in sede di contrattazione integrativa, le abbiano poi attribuito e ciò in quanto in ogni caso le indennità mensili trovano necessariamente ed esclusivamente la loro fonte giuridica e quindi legittimità nella norma del Contratto Collettivo.
Già nel CCNL relativo al comparto del personale università per il biennio economico 2004/2005, al comma 2 dell’art. 5 si legge “In sede di contrattazione integrativa, nell’ambito delle risorse di cui al comma 1, una quota parte pari allo 0,30% del monte salari dell’anno 2003, è destinata al finanziamento dell’istituto previsto dall’art. 41, comma 4, del CCNL 27 gennaio 2005”.
Il medesimo CCNL, art. 10 – Normativa Vigente – comma 1, lettera E9 sostituisce ab origine l’ultima frase del comma 4, art. 41 del CCNL 27.1.2005 che così recita “Tale emolumento riassorbe e sostituisce le eventuali indennità già corrisposte con carattere di generalità, e non è decurtabile se non in caso di sciopero”.
Con questo intervento si è ulteriormente chiarito che l’indennità mensile ex art. 41, sia scollegata da qualsiasi prestazione e riducibile solo in caso di assenza per sciopero, diventando così una ben definita voce stipendiale.
Parimenti il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Università per il quadriennio normativo 2006-2009, biennio economico 2006-2007, all’art. 83 – struttura della retribuzione – prevede, tra le componenti del trattamento accessorio, anche l’indennità mensile in parola come voce specifica della retribuzione dandone per scontata l’esistenza.
Nel medesimo senso, l’art. 88 del suddetto CCNL “utilizzo del fondo per le progressioni economiche e per la produttività” – stabilisce come “2. In relazione alle finalità di cui al comma 1, le risorse di cui al precedente articolo sono utilizzate per: – omissis – f) indennità mensile. 3. L’indennità mensile di cui alla lettera f), istituita ai sensi dell’art.41, comma 4, del CCNL 27.01.05, rivalutata con le risorse previste dall’art.5, comma 2, del CCNL 28.03.06, è ulteriormente incrementata con una quota parte delle risorse definite all’art.87, comma 1, lett. c) del presente CCNL pari allo 0,2% del monte salari 2005. In sede di contrattazione integrativa saranno definiti i criteri e i valori di riparto”.
Da quanto sopra si evince come non vi può essere alcun dubbio interpretativo sul fatto che la indennità in parola risponda alle caratteristiche di fissità, ricorrenza e generalità e pertanto vada a comporre il trattamento economico finale aggiungendosi e divenendo ordinario come quello definito fondamentale.
Il legislatore nello stabilire all’art. 9 della l. 122/2010 sopra richiamato, il limite del trattamento economico spettante ai dipendenti pubblici per il triennio 2011-2013 e coniando il nuovo termine “ordinariamente” spettante ha voluto evidentemente specificare come la somma finale da corrispondere da parte delle Amministrazioni non sia puramente composta dalla “paga base” ma debba essere considerata unitamente ad altre componenti del trattamento accessorio che abbiano le caratteristiche di ordinarietà e tra queste quindi quelle che hanno i requisiti di fissità, ricorrenza e generalità.
Tale principio è evidentemente estrapolabile dalla successiva specificazione delle esclusioni dal computo della retribuzione non superabile negli anni successivi al 2010 che il legislatore ha espressamente previsto con logica conseguenza che il trattamento economico spettante è quello di cui il dipendente ha beneficiato in modo ordinario.
Di tale avviso è anche la Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, che, con Delibera n. 51/2010/SRCPIE/PAR ha stabilito come “Nel nuovo testo della norma, dunque, il limite al trattamento complessivo dei dipendenti pubblici per il triennio 2011-2013 è dato dal “trattamento ordinariamente spettante”, quello cui il beneficiario ha diritto nell’anno di riferimento. Il che, del resto, è conforme al principio, vigente in materia retributiva in mancanza di espressa deroga, della salvezza dei diritti quesiti.
-omissis – Concludendo, per stabilire il limite al trattamento complessivo dei dipendenti pubblici per il triennio 2011-2013 dovrà farsi riferimento a quanto giuridicamente spettante, nei limiti di cui sopra, al dipendente pubblico come trattamento economico ordinario per l’anno 2010″.
Infatti è di tutta evidenza come l’indennità mensile originariamente prevista dall’art. 41 del CCNL 2005 proprio in ragione del fatto che è stata instituita con l’obbiettivo di riassorbire ogni indennità eventualmente corrisposte con carattere di generalità sia stata concepita ab origine con l’intento di essere elemento costitutivo del trattamento economico ordinario tanto è vero che il Contratto in parola prevede espressamente come gli Atenei debbano istituirla demandando alla contrattazione integrativa esclusivamente la determinazione economica di partenza attraverso la ricognizione delle indennità già erogate con carattere di generalità in coordinamento con gli incrementi ed i limiti fissati dal Contratto stesso.
Per tutto quanto sopra esposto è legittimo ritenere che il legislatore nel limitare il trattamento economico dei dipendenti pubblici a quello “ordinariamente” spettante per l’anno 2010 abbia voluto intendere che le Amministrazioni devono corrispondere, oltre al trattamento fondamentale, anche quello accessorio rispondente alle caratteristiche di “non straordinarietà” e, pertanto, deve essere necessariamente riconosciuta al personale delle università appartenenti alle categorie B, C e D l’indennità di cui all’art. 41 CCNL 27.1.2005 – Quadriennio normativo 2002/2005 – Biennio economico 2002/2003, così come definita anche nei successivi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.
Identiche considerazioni, devono essere mosse in merito alla indennità di posizione parte variabile del personale con qualifica di Dirigente, proprio in ragione del fatto che la stessa ha le medesime caratteristiche, come già determinato in apertura, della indennità mensile.
Infatti la norma istituiva, art. 37 CCNL 1994/1997 Dirigenza, biennio economico 1994/1995 “retribuzione accessoria ‘le componenti accessorie della retribuzione del dirigente si articolano, nella ‘retribuzione di posizione, finalizzata ad attribuire a ciascun dirigente un trattamento economico correlato alle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità…..” con istituzione, ex art. 38, di un fondo ad hoc, presso i singoli Atenei, e come art. 58 CCNL 2002/2005 – Dirigenza delle Università e degli Enti di sperimentazione e ricerca, preveda espressamente come “nell’ambito del “Fondo per la retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato”, finanziato con le modalità di cui all’art 62, comma 2 , la retribuzione di posizione è definita presso ogni Amministrazione al fine di assegnare ai dirigenti un trattamento economico correlate alla funzioni attribuite e alle connesse responsabilità.”
Medesimo ragionamento va infine mosso per quel che concerne l’indennità di posizione del personale di categoria EP, fattispecie evidentemente mutuata dal Contratto delle Dirigenza, definita all’art. 38 CCNL 2002/2005 e successivamente confermata al c. 1 dell’art.76 del vigente CCNL che recita: “assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità, compreso il compenso per il lavoro straordinario e con l’esclusione dell’indennità di ateneo, dell’indennità di rischio da radiazioni, e dei compensi che specifiche disposizioni di legge finalizzano all’incentivazione di prestazioni o risultati del personale” trasformandola quindi in un emolumento accessorio ordinariamente erogato in analogia alla indennità di posizione dei dirigenti.
Il comma 2 del medesimo art. 76 relativamente al personale EP recita “Gli importi superiori al minimo di posizione sono attribuiti in corrispondenza dell’affidamento di incarichi correlati a particolari responsabilità gestionali ovvero di funzioni professionali richiedenti l’iscrizione ad albi professionali o comunque alta qualificazione o specializzazione. Ciascuna Amministrazione stabilisce la graduazione della retribuzione di posizione in rapporto a ciascuna tipologia di incarico previamente individuata”.
Questa Organizzazione Sindacale ritiene quindi che in assenza di una modifica della “tipologia di incarico” sia per il personale con qualifica di Dirigente che per il personale appartenente alla categoria EP non si possa procedere ad una modifica della indennità di posizione se non nei casi espressamente previsti dal CCNL o dalla Legge. Tantomeno è modificabile la indennità di posizione del personale EP per effetto della acquisizione delle progressioni economiche orizzontali previste dal sistema di classificazione del personale.
Questa organizzazione sindacale ritiene: che tutte le indennità sopra richiamate siano erogate in forza dei CCNL di Comparto o di Area; che le suddette indennità costituiscono emolumenti erogati con i caratteri di fissità, ricorrenza e generalità; che i caratteri di fissità, ricorrenza e generalità siano certamente identificativi di emolumenti ordinariamente spettanti; che la abrogazione o la decurtazione di tali indennità sia possibile solo nei casi previsti dal CCNL e che il medesimo CCNL non prevede che la abrogazione o la decurtazione di queste indennità sia nella disponibilità della CCI.
La UILPA Università – Ricerca – AFAM invita le proprie strutture a non sottoscrivere accordi che presuppongono la decurtazione delle suddette indennità e a tal fine informa che si attiverà in tutte le sedi a sostegno dei legittimi diritti dei lavoratori.
UILPA-U.R.AFAM
(Alberto Civica)