sabato 23 Novembre 2024

Università: Audizione presso la VII Commissione della Camera

Audizione informale presso la VII Commissione – Cultura, Scienza e Istruzione su “Schema di decreto legislativo recante disciplina del dissesto finanziario delle università e del commissariamento degli atenei”

L’audizione è stata tenuta da Enrico Sestili e Michele Poliseno

In merito ai contenuti della “Schema di decreto legislativo recante disciplina del dissesto finanziario delle università e del commissariamento degli atenei”, la UIL RUA rileva elementi di forte criticità nell’impianto complessivo e nel dettaglio delle previsioni normative.

In via preliminare, è necessario richiamare l’attuale difficile situazione del sistema universitario, sottoposto ad una serie e rilevantissimi tagli al finanziamento ordinario tali da creare difficoltà allo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca, sino in qualche caso a mettere in discussione l’ordinaria amministrazione e la stessa sopravvivenza di molti atenei.

Pur tenendo conto dei deficit finanziari di molti atenei, eredità di precedenti gestioni, va altresì sottolineato che i pesanti tagli intervenuti con le recenti manovre possono creare le condizioni oggettive di dissesto finanziario, specie nelle università del meridione. Come sostenuto da parte nostra nel passato, la legge n. 240/10 non interviene minimamente su questa situazione (anzi, la rende più grave) e soprattutto non definisce strumenti appropriati, limitandosi a prendere atto di disavanzi ed a promuovere nei fatti un ridimensionamento del sistema universitario pubblico, senza elaborare ipotesi di risanamento.

Nel dettaglio dello schema di decreto legislativo, limitando l’analisi agli aspetti di maggiore rilevanza, sollevano notevoli perplessità i contenuti dell’art. 2 – Presupposti per la dichiarazione dello stato di dissesto. In particolare, al comma 1, il riferimento ai “commi 3 e 4 dell’art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168” appare del tutto inadeguato e aleatorio. Queste norme definiscono infatti i principi generali in tema di autonomia delle università e come tali non sembrano utili ad individuare i presupposti per dichiarare lo stato di dissesto.

Non è condivisibile inoltre che i parametri economico – finanziari siano “definiti con regolamento” (sensi dell’art. 17, comma 2 della legge 400/88), come previsto nell’art. 2, comma 2. A nostro giudizio, data l’estrema rilevanza di questi aspetti, è necessario l’inserimento dei parametri economico – finanziaria oggettivi nel presente schema di decreto legislativo ed non già in un successivo intervento regolamentare.

Analoghe considerazioni possono essere fatte in tema di “bilancio unico d’esercizio”, che sembra essere centrale per l’adozione del presente schema di decreto legislativo, ma che in realtà è oggetto anch’esso di un ulteriore decreto legislativo di riforma della contabilità (art. 5, lett. b) della legge n. 240/10).

Tali rinvii ad ulteriori interventi normativi e regolamentari confermano ancora una volta i limiti della legge n. 240/10 e in particolare della sua filosofia di fondo, tesa a determinare nei fatti una proliferazione di decreti e regolamenti, evidentemente in contrasto con gli stessi principi di semplificazione normativa che sembravano essere alla base dell’azione di Governo. Peraltro, i ritardi nell’emanazione dei detti decreti e regolamenti attuativi stanno determinando gravi disfunzioni ed effetti negativi sulle attività delle università, aspetti sui quali deve essere sottolineata, ancora una volta, una grave responsabilità dell’azione di Governo.

In merito all’art. 4 – Piano di rientro, non è assolutamente condivisibile quanto previsto in materia di “interventi straordinari volti alla riduzione dei costi del personale” (lettera b). Con questa norma in sostanza vengono caricati i costi del risanamento degli Atenei sul personale, sulle attività didattiche e di ricerca, sui meccanismi di reclutamento e di rinnovamento generazionale delle università, sui precari. Su questi aspetti, si confermano tutte le critiche già espresse da parte nostra in merito ai contenuti della legge n. 240/10. Va inoltre eliminata la definizione “personale non docente” e sostituita con “personale tecnico amministrativo” (art. 4, comma 1, lettera b), punti 3) e 4)).

A questo si aggiunge quanto previsto sempre nell’art. 4, lettera c), norma che di fatto apre a ipotesi di dismissione su larga scala dei beni degli Atenei, con modalità che peraltro non offrono adeguate garanzie e parametri sui beni che possono essere alienati, sulla congruità del valore degli stessi e sulle finalità di utilizzo delle risorse derivanti dalle dismissioni, che per quanto ci riguarda non può che essere quello della spesa per investimenti.

Non sembra inoltre condivisibile quanto previsto all’art. 4 lettera e). Su questo punto si ribadisce ancora una volta la necessità che lo schema di decreto legislativo espliciti i parametri economico – finanziari (senza un rinvio a successivo regolamento), tanto più in considerazione di ipotesi di misure straordinarie previste nello stesso schema. In questa fase, l’assenza di riferimenti certi rende peraltro impossibile inquadrare e definire le condizioni di “gravità del dissesto”, lasciando eccessivi margini interpretativi.

Solleva notevoli perplessità anche l’art. 6 – Delibera di commissariamento, in particolare per l’assenza di una definizione puntuale dell’entità degli scostamenti tra obiettivi raggiunti ed obiettivi programmati, tali da far ritenere la realizzazione del piano di rientro in tutto o in parte compromessa. Anche in questo caso, la UIL RUA chiede una sostanziale modifica dello schema di decreto legislativo, con una specifica quantificazione dell’entità di tali scostamenti ovvero di parametri di riferimento per vincolare le delibere del Consiglio in tema di commissariamento.

All’art. 7 – Organi e durata del commissariamento va eliminato il riferimento alle dimensioni di ateneo e all’organico, prevedendo in ogni caso e per ogni ateneo la nomina di tre commissari.

Per quanto concerne i contenuti dell’art. 8 – Designazione dei commissari, al comma 1 va inserita una norma in materia di pubblicità dei curriculum dei commissari nominati sui siti dell’ateneo e del MIUR. Inoltre, sempre al comma 1, in considerazione della procedura prevista all’art. 6 e dall’art. 7 dello schema di decreto legislativo, la UIL RUA solleva rilievi sull’ipotesi che i commissari possano essere scelti tra dirigenti e funzionari del MIUR e del MEF.

Infine, all’art. 11 – Oneri della gestione commissariale, nel comma 2 specificato che il compenso spettante a ciascun commissario non può superare il limite massimo delle risorse previsto per il funzionamento C.d.A, per evitare ulteriori aggravi sul bilancio degli atenei già in condizioni di dissesto.

Segreteria Nazionale UIL RUA

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