mercoledì 17 Luglio 2024

Università – Le novità introdotte dal D.L. 36, conv. in L. 79/2022

Il D.L. n. 36/2022, convertito nella Legge n. 79/2022, ha introdotto importanti misure per l’università che avranno rilevanti ricadute nel nostro si sistema universitario e alcune delle quali troveranno la loro regolamentazione nel prossimo contratto collettivo nazionale.

Di tutta evidenza le novità introdotte dall’art. 14 che vi riportiamo di seguito.

  • POSSIBILITA’ di procedere alla copertura di posti di ricercatore a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, mediante le procedure di cui all’articolo 1, comma 9, primo periodo, della legge 4 novembre 2005, n. 230, riservate a studiosi che hanno ottenuto un Sigillo di Eccellenza (Seal of Excellence) a seguito della partecipazione a bandi, emanati nell’ambito dei Programmi quadro Horizon 2020 ed Horizon Europe negli anni 2022 o precedenti, relativi alle Azioni Marie Sklodowska-Curie (MSCA). Alle procedure di cui al primo periodo del presente comma non si applica il terzo periodo del comma 9, art. 1, L. n. 230/2005.Alla copertura degli oneri previsti dal presente comma si provvede nei limiti delle risorse assegnate all’investimento M4C2- 1.2, pari a 600 milioni di euro. (comma 1)
  • Entro 60 gg dalla entrata in vigore della Legge di conversione, il MUR con decreto, definisce misure operative specifiche per le chiamate e assunzioni per incentivare l’accoglimento dei ricercatori presso le università. (comma 4)
  • Gruppi e settori scientifico-disciplinari: Sostituito Art. 15, L. n. 240/2010
    Entro 90 gg con decreto del Ministro, su proposta del CUN, definisce i settori scientifico disciplinari e le relative declaratorie (comma 6 bis)
  • ASN 2021 – 2023 – si continueranno ad applicare le norme vigenti prima dell’entrata in vigore della legge di conversione. (comma 6 ter)
    Fino alla adozione del decreto del Ministro per i settori scientifico disciplinari, per l’inquadramento dei professori di prima e seconda fascia nonché dei ricercatori avviene in base ai precedenti macro settori (comma 6 ter).
  • INTRODUZIONE CONTRATTI DI RICERCA (COMMA 6 SEPTIES) – Sostituito Art. 22 della L. 240/2010
    Possibilità di stipulare i Contratti di ricerca ai fini dello svolgimento di specifici progetti di ricerca.
    DURATA biennale + rinnovo 2 anni. Per i progetti di ricerca di carattere nazionale europeo e internazionale possono essere rinnovati di 1 anno ulteriore per un tempo complessivo 5 anni
    MODALITA’ DI SELEZIONE: indizione delle procedure di selezione che sono disciplinate da appositi regolamenti delle università. Bando di selezione pubblicato su sito università, del MUR e Unione Europea.
    IMPORTO CONTRATTO DI RICERCA: definito all’interno della contrattazione collettiva e non può essere inferiore al trattamento spettante al ricercatore assunto a tempo definito.
    IL CONTRATTO DI RICERCA NON CUMULABILE CON BORSE DI STUDIO E RICERCA, E’ INCOMPATIBILE CON FREQUENZA CORSI DI LAUREA, MAGISTRALE O SPECIALISTICA, AREA DOTTORATO DI RICERCA O SPECIALIZZAZIONE AREA MEDICA
    PER IL DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO P.A. COMPORTA COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI.
    LE UNIVERSITA’ SULLA BASE DELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE VINCOLANO LE RISORSE DI ALMENO 1/3 DEGLI IMPORTI DESTINATI ALLA STIPULA DEI CONTRATTI DI RICERCATORE (comma 6 dieces aggiunge comma 1 bis all’art. 24 della L. 240)
    STIPULA DEI CONTRATTI: ENTRO 90 GG DALLA CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA
    N.B.: DOPO 3 ANNI, nell’ambito delle risorse disponibili, l’università valuta, su istanza dell’interessato che ha la ASN, passaggio professore seconda fascia.
    Sono disciplinati anche i tempi, le modalità, le riserve, per ricercatori tipo B e A (si rimanda ai commi terdecies e seguenti)
  • TECNOLOGO TEMPO INDETERMINATO
    IL COMMA 6 VICIES AGGIUNGE ART. 24 TER ALLA L. 240/2010 CHE INTRODUCE E DICIPLINA LA FIGURA DEL TECNOLO A TEMPO INDETERMINATO.
    «Art. 24-ter. (Tecnologi a tempo indeterminato). – 1. Nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nonché’ nei limiti delle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente, al fine di svolgere attività professionali e gestionali di supporto e coordinamento della ricerca, di promozione del processo di trasferimento tecnologico, di progettazione e di gestione delle infrastrutture, nonché di tutela della proprietà industriale, le università possono assumere personale di elevata professionalità con qualifica di tecnologo a tempo indeterminato. 2. Il rapporto di lavoro del personale di cui al comma 1 è disciplinato nell’ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto istruzione e ricerca, in un’apposita sezione, prendendo a riferimento il trattamento economico non inferiore a quello spettante al personale di categoria EP.
    3. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca sono definiti, nel rispetto delle condizioni e delle modalità di reclutamento stabilite dall’articolo 35 del decreto legislativo 30 Marzo 2001, n. 165, e dall’articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, i requisiti, i titoli, non inferiori al titolo di laurea magistrale, e le modalità delle procedure concorsuali per le assunzioni di cui al presente articolo. Nell’ambito dei titoli è valorizzata la precedente esperienza professionale quale tecnologo a tempo determinato di cui all’articolo 24-bis».
    In via di prima applicazione e comunque entro trentasei mesi dall’adozione del decreto di cui al comma 3 dell’articolo 24-ter della legge 30 dicembre 2010, n. 240, introdotto dal comma 6-vicies del presente articolo, le procedure concorsuali di cui al medesimo articolo 24-ter prevedono una riserva, pari al 50 percento dei posti messi a bando, per il personale, assunto con contratto a tempo indeterminato, dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazioni dati, che ha svolto per almeno tre anni documentata attività di supporto tecnico-scientifico alla ricerca, attività di progettazione e di gestione delle infrastrutture e attività di trasferimento tecnologico ovvero compiti di supporto tecnico-scientifico alle attività di ricerca, didattica e terza missione presso l’ateneo nel quale presta servizio, nonché’ per il personale che ha prestato servizio come tecnologo a tempo determinato di cui all’articolo 24-bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (comma 6-vicies semel)

Segnaliamo inoltre la modifica apportata dall’art. 3, comma 4 bis del D.L. 36 all’art. 20, comma 2, D.Lgs. 75/17 prorogando i termini al 31.12.2024 per bandire in e ferma restando la garanzia dell’adeguato accesso dall’esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti: a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l’amministrazione che bandisce il concorso; b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2022, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l’amministrazione che bandisce il concorso. Rimandiamo per maggiori approfondimenti alla lettura del D.L. 36 segnalandovi gli artt. 1-2-3-4-5-6.

La Segreteria Nazionale

Allegato: D.L. n. 36/2022, convertito nella Legge n. 79/2022

stampa

Collegamenti Rapidi

Il Punto del Segretario Generale

Ultime news