sabato 23 Novembre 2024

Università: Protocolli d’intesa Regione Sicilia – Università di Catania, di Palermo e di Messina

Le scriventi OO.SS., FLC/CGIL, CISL Università e UIL-R.U.A., sono venute a conoscenza che in data 22 dicembre 2011 la Regione Sicilia e le Università di Catania, di Palermo e di Messina hanno sottoscritto appositi protocolli d’intesa concernenti il trasferimento alle Aziende Ospedaliere Universitarie istituite ai sensi del D.Lgs. n. 517/99 e afferenti ai richiamati Atenei, dei costi del personale universitario tecnico-amministrativo operante in convenzione presso le medesime Aziende.

Detti protocolli prevedono, inoltre, la definizione di apposite intese tra i singoli Atenei e le rispettive AOU per disciplinare il trasferimento del suindicato personale in termini di titolarità giuridica e del relativo costo a carico del S.S.R.. Ad ogni buon fine e a titolo meramente esemplificativo si allega copia del protocollo sottoscritto dall’Ateneo di Catania.

Più volte abbiamo segnalato all’Assessorato alla Salute della Regione Sicilia e ai Rettore dei tre Atenei in questione che, a parere delle scriventi, tali atti non sarebbero stati conformi al dettato normativo vigente, incrementando, peraltro, per molti milioni di euro la spesa pubblica in un periodo di grave crisi economica per l’intero Paese.

Per quanto attiene il primo aspetto é doveroso richiamare l’art. 8, comma 5, del D.Lgs. n. 517/99, il quale prevede che alle procedure concernenti il trasferimento o l’utilizzazione del personale tecnico amministrativo alle AA.OO.UU. si provvede con uno o più decreti interministeriali dei Ministri della Sanità, dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, della Funzione Pubblica e del Tesoro, sentite le Organizzazioni Sindacali, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

In considerazione del citato disposto normativo non si ritiene possibile adottare in sede regionale discipline sostitutive di quelle nazionali, tenuto conto, tra l’altro, che, a norma dell’art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 517/99 alle attività correnti delle predette Aziende concorrono le Università con l’apporto di personale docente e tecnico amministrativo, la cui valorizzazione degli stipendi costituisce contributo economico-finanziario alle Aziende stesse ai sensi dell’art. 10, comma 3, DPCM 24.05.2001.

A tal riguardo si segnala che le risorse finanziarie occorrenti per la corresponsione dei suindicati stipendi, sono regolarmente trasferite agli Atenei dal M.I.U.R. nell’ambito dell’assegnazione del Fondo di Funzionamento Ordinario (FFO) per le specifiche esigenze delle Facoltà di Medicina, per cui un eventuale rimborso di dette risorse da parte della SSR determinerebbe una evidente duplicazione di spesa.

Ad avviso delle scriventi OO.SS., pertanto, alla fattispecie non risulta ipotizzabile l’applicazione dell’art. 70, comma 12, del D.Lgs. n. 165/2001 (rimborso del personale in posizione di comando) perché in tal caso verrebbe meno il principio di compartecipazione al finanziamento delle Aziende Ospedaliere Universitarie da parte della Regione e delle Università, così come chiaramente disciplinato dal combinato disposto dell’art. 7, comma 1, D.Lgs. n. 517/99 e dell’art. 10, comma 3, DPCM 24.05.2001.

E’ appena il caso di ricordare, inoltre, che, ai sensi dell’art. 64 del vigente CCNL 16.10.2008 del comparto Università, la mobilità interuniversitaria o intercompartimentale del personale di cui trattasi si realizza comunque con l’assenso dell’interessato.

Tuttavia le scriventi OO.SS. ritengono che gli Atenei abbiano aderito all’intesa con il chiaro obiettivo di voler abbattere il rapporto tra spesse fisse di personale e FFO, attualmente superiore al limite del 90%. Ciò al fine di poter continuare ad effettuare dal 2012 politiche di reclutamento in altro modo non consentite dagli attuali vincoli normativi di settore.

In altre parole con l’attuazione dei protocolli di cui trattasi prima si “scaricherebbero” sul bilancio regionale della Sicilia, mediante il rimborso ex art. 70, comma 12, D.Lgs. n. 165/2001, gli oneri del personale universitario che, per stato giuridico, é già tenuto a svolgere attività per conto dell’AOU (le cui risorse stipendiali sono già assegnate dal MIUR agli Atenei) e, successivamente, a seguito del trasferimento definitivo del medesimo personale nei ruoli del SSR, si libererebbero risorse nei bilanci degli Atenei per un importo pari a quello trasferito a carico del SSN che, a fronte di una nuova e consistente spesa non otterrebbe prestazioni lavorative aggiuntive.

Con le nuove risorse gli Atenei, abbattuto il rapporto spese fisse di personale – FFO al di sotto del tetto del 90%, continuerebbero ad adottare politiche di reclutamento altrimenti insostenibili.

Malgrado l’invito delle scriventi OO.SS. ad avviare un sereno confronto in sede regionale siamo costretti, con la presente, a richiedere un deciso e tempestivo intervento delle SS.LL. affinché sia ripristinato il primato della Legge su chi utilizza quest’ultima talvolta piegandola alle esigenze del momento e agli interessi di parte, a danno della Cosa Pubblica e del contribuente.

Quanto accaduto in Sicilia costituisce fatto di assoluta gravità specie se chiamati a rappresentare l’interesse pubblico vi sono tre Rettori e un Assessore alla Salute.

Riteniamo, tuttavia, di dover precisare che in assenza di riscontri immediati saranno attivate tutte le forme di lotta volte alla tutela delle prerogative del personale del comparto Università che avranno inevitabili ripercussioni sui servizi erogati agli studenti e ai degenti.

Le scriventi OO.SS. FLC/CGIL, CISL Università e UIL-R.U.A. vi informano, infine, che è loro volontà instaurare avverso la Regione Sicilia, le Università di Catania, di Palermo e di Messina un contenzioso legale richiamando nelle sedi competenti le responsabilità personali di chi avrà prodotto eventuali danni all’Erario pubblico.

In attesa di riscontro é gradito porgere cordiali saluti.

Le Segreterie Nazionali

FLC Cgil
Domenico Pantaleo

CISL Università
Antonio Marsilia

UIL RUA
Alberto Civica

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