Esiste una categoria di lavoratori come quella dei Ricercatori Universitari a Tempo Indeterminato (RUTI), che ha dato e continua a dare tanto alle Università statali italiane senza godere ancora di una norma di riconoscimento di stato giuridico e dell’attività didattica svolta negli Atenei, alla pari dei Professori Universitari.
Difatti, nonostante essi mantengano ancora oggi circa il 20% dell’offerta formativa, permettendo la sussistenza di numerosi corsi accademici, non è stato mai previsto per i RUTI né uno stato giuridico confacente alle funzioni effettivamente svolte, né un regime transitorio di accesso al ruolo di Professore nelle varie riforme che si sono succedute negli ultimi venti anni: la Legge 230/2005, la Legge 240/2010 e ora la Legge n.79 del 29 giugno 2022.
A tale proposito, con la recente legge, si istituisce il nuovo ruolo di Ricercatore, che, dopo un periodo massimo di 3+3 anni, transita definitivamente nel ruolo dei Professori Associati, dopo valutazione positiva dell’attività scientifica svolta con il conseguimento dell’ASN. In caso contrario, tale nuovo ruolo termina definitamente di orbitare nell’ambito accademico. Questa figura ricorda molto quella dei RUTI: difatti, questi, dopo un periodo massimo simile (3+3 anni) avrebbero dovuto superare un giudizio di conferma dell’attività didattico-scientifica svolta, operato da commissioni accademiche del CUN, pena il passaggio ad altre amministrazioni. Ma, a differenza di questa nuova figura di Ricercatore, per i RUTI non è mai stato previsto un passaggio di ruolo, nonostante il pieno utilizzo nell’offerta formativa didattica delle nostre Università per tutti questi anni.
E ancora, all’art.14 comma 6-sexies della recente legge, si dispone in capo agli Atenei, con proprio regolamento, la disciplina di ben 120 ore di attività didattica frontale per il nuovo ruolo di Ricercatore così come per tutti gli altri docenti, che ovviamente porterà ad una inevitabile deplezione degli incarichi di insegnamento da anni attribuiti ai RUTI, con più che prevedibili ricorsi.
Ma quel che più grave è che nel momento in cui si prende atto che le precedenti riforme relative al ruolo dei Ricercatori hanno fallito, garantendo nel transitorio l’accesso al ruolo di Professore Associato a tutte le attuali categorie di Ricercatori (anche gli RTDa), ci si dimentica proprio dei RUTI, cioè quelli che per anni hanno supplito alla grave carenza di Professori di ruolo. Con la conseguenza che si crea una assurda guerra di generazioni, con allievi dei RUTI che possono progredire di carriera, inibita ai loro maestri. Né vale dire che questo è un provvedimento relativo solo al personale a tempo determinato, perché esso ha in sé ricadute sui RUTI.
È urgente, quindi, che il governo metta subito mano con intervento mirato a sanare la grave dimenticanza operata nella legge n.79/2022, in tema di categorie sottoposte a regime transitorio. Si eviterebbero inutili e pericolosi ricorsi in sede giudiziaria, che paralizzerebbero la vita dei nostri Atenei, i quali non possono con propri regolamenti incidere sulle norme di status giuridico del personale sancito dalla legge e sui diritti maturati in relazione alle competenze acquisite.
A tale riguardo, non è possibile applicare a questa categoria di lavoratori gli stessi criteri previsti per i RTD per la progressione di carriera (vedi ASN), perché i RUTI hanno di fatto svolto l’attività professorale dopo valutazione positiva dell’attività didattica-scientifica svolta operata dalle strutture accademiche preposte (prima Facoltà e ora i Dipartimenti). Inoltre, va considerato il rispetto della legge istitutiva dell’ASN, che esplicitamente richiede la verifica della maturità scientifica dei candidati (Art. 3, D.M. 7 giugno 2016, n. 120). La legge è violata dall’attuale normativa di applicazione perché i parametri valutati si riferiscono solo agli ultimi 5 e 10 anni, tagliando, distruggendo e mortificando nei fatti il lavoro e la carriera costruita in tanti anni.
È necessario, pertanto, che i passaggi a PA seguano due canali diversi per gli RTD e i RUTI. Nello specifico, la possibilità di inquadramento nel ruolo dei Professori Associati per i RUTI deve aver luogo esclusivamente per coloro che svolgono da molti anni attività di didattica frontale (almeno dieci), come previsto dalla legge n.341/1990, armonizzandosi così con la normativa di settore europea relativo all’accesso ai ruoli docente.
Il passaggio a PA per i RUTI sarebbe a costi praticamente nulli, data l’anzianità in ruolo, e comporterebbe un risparmio sul pagamento della didattica: si tenga conto che i soggetti destinatari di tale disposizione perderanno economicamente una media di 1300 euro l’anno per l’attività didattica svolta che diverrà per loro obbligatoria a tutti gli effetti. Quindi, le uniche condizioni che cambierebbero rispetto a quelle del ruolo di provenienza sarebbero quelle relative all’obbligatorietà del carico didattico e all’omogeneità del trattamento pensionistico con gli altri ruoli della docenza.
Si ritiene che un tale provvedimento oltre che doveroso, sia l’unica strada che consenta di evitare il perpetrarsi di iniquità di trattamento rispetto alle altre categorie e fasce di docenti, iniquità che hanno origine soprattutto dalle criticità di un’ASN che tutto rileva meno che il merito reale dei singoli docenti.
Il Coordinatore Nazionale
Marco Merafina