giovedì 26 Dicembre 2024

AFAM: Cessazione dal servizio del personale delle Istituzioni AFAM – a.a. 2015-2016

Come avviene annualmente, per mezzo della presente nota vengono fornite indicazioni operative riguardo modalità e tempistica delle cessazioni dal servizio del personale docente, amministrativo e tecnico delle Accademie di Belle Arti, delle Accademie Nazionali di Danza e di Arte Drammatica, dei Conservatori di musica e degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, per l’anno accademico 2015/2016.

– Requisiti per l’accesso al trattamento di quiescenza per il personale cui si applica la normativa pensionistica introdotta dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Coerentemente con quanto disposto dalla citata normativa, si richiamano i requisiti vigenti per l’anno 2015, per l’accesso alle due tipologie di trattamento pensionistico ivi previste:

– pensione di vecchiaia: il personale AFAM sia maschile che femminile, dovrà aver compiuto 66 anni e 3 mesi di età entro il 31 ottobre 2015 e maturato almeno 20 anni di anzianità contributiva; si specifica che tale personale dovrà essere collocato a riposo d’ufficio. Si fa, altresì, presente ai sensi dell’art. 59 c. 9 della legge n. 449/1997, potrà, essere collocato a riposo, su apposita domanda dell’interessato, il personale che maturerà il predetto requisito anagrafico nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 dicembre 2015;

– pensione anticipata: il personale AFAM dovrà necessariamente aver maturato, entro il 31 dicembre 2015, 41 anni e 6 mesi di anzianità contributiva, per le donne, e 42 anni e 6 mesi, per gli uomini e ciò con esclusione di qualsiasi arrotondamento. Appare doveroso evidenziare che per l’accesso alla pensione anticipata non sono previsti requisiti anagrafici minimi, per i dipendenti con meno di 62 anni di età, la penalizzazione prevista dalla legge Fornero (art.24 c. 10) è attualmente sospesa: infatti, l’art. 1, comma 113 della legge 190 del 23 dicembre 2014, legge di stabilità per il 2015, ha previsto che le penalizzazioni non saranno applicabili sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1º gennaio 2015, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017.

– Requisiti per l’accesso al trattamento di quiescenza per il personale cui trova applicazione la normativa pensionistica previgente (in particolare legge n. 243/2004, legge n. 247/2007 e normativa in esse richiamata).

Come già chiarito più volte nell’analoga nota degli anni precedenti, la disciplina previdenziale introdotta dalla c.d. riforma Fornero non si applica al personale che ha maturato, entro il 31 dicembre 2011, i requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico previsti dalla previgente normativa, e ciò vale sia con riferimento alla pensione di vecchiaia che alla pensione di anzianità dalla stessa normativa previste. A tale proposito si richiama l’attenzione sulla circostanza che, come già precisato nella circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica 8 marzo 2012, n. 2, ed oggi autorevolmente ribadito dall’art. 2 c.4 del decreto legge n.101/2013, convertito nella legge n.125/2013, tale personale rimane obbligatoriamente soggetto al precedente regime di accesso e di decorrenza del trattamento pensionistico e non può, neppure su opzione, essere assoggettato alla nuova normativa, fatto salvo il calcolo della quota di contributi maturata dal 2012 in avanti con il sistema contributivo pro rata.
Appare, quindi, opportuno puntualizzare i requisiti previsti dalla precedente normativa per l’accesso al trattamento pensionistico:

1. pensione di vecchiaia: 65 anni per gli uomini e 61 per le donne, entrambi compiuti entro il 31 dicembre 2011, congiuntamente ad almeno 20 anni di anzianità contributiva (15 per coloro che sono in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1992, ai sensi dell’art. 2 c. 3 lett. C del D.Lgs. 30.12.1992, n. 503);
2. pensione di anzianità : 60 anni di età e 36 di contribuzione o 61 anni di età e 35 di contribuzione [quota 96], maturati entro il 31 dicembre 2011 (articolo 1, comma 6, lettera c), della Legge 23 agosto 2004, n. 243, come modificato dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 247). Ai fini del raggiungimento della quota 96, restano fermi i requisiti minimi che inderogabilmente devono essere posseduti, sempre al 31 dicembre 2011,ovvero: 60 anni di età e 35 di contribuzione, da considerarsi senza arrotondamenti, mentre l’ulteriore anno necessario per conseguire la quota 96 può essere anche ottenuto aggregando frazioni diverse di età e contribuzione (es. 60 anni e 4 mesi di età, 35 anni e 8 mesi di contribuzione), da considerarsi sempre al 31 dicembre 2011.
Consegue, altresì, il diritto alla pensione di anzianità il personale che, indipendentemente dall’età anagrafica, abbia maturato 40 anni di anzianità contributiva (cioè la massima anzianità contributiva della disciplina previgente) entro il 31 dicembre 2011.
Pertanto, dovranno essere collocati a riposo d’ufficio al compimento dei 65 anni di età i dipendenti che nell’anno 2011 erano già in possesso dei requisiti previsti per la pensione secondo le previgenti disposizioni.

Per espressa disposizione dell’art. 24, comma 14D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i requisiti previsti dalla previgente normativa continuano a trovare applicazione per le donne che optano per la pensione liquidata con il sistema contributivo ai sensi dell’art. 1 c. 9 della Legge n. 243/2004, che prevede il requisito anagrafico di 57 anni e 3 mesi di età (per adeguamento agli incrementi di speranza di vita, applicabile ai sensi del comma 12 della norma da ultimo citata) congiunto con un requisito di contribuzione minima di 35 anni; tali lavoratrici, che rientrano nella “finestra” dell’art. 1 c. 21 della Legge 14 settembre 2011, n. 148, devono aver maturato i predetti requisiti entro il 31 dicembre 2014 per poter accedere al trattamento pensionistico a decorrere dal 1° novembre 2015.

Si specifica che per l’a.a. 2015/2016, le domande di cessazione dovranno essere presentate entro e non oltre il 19 marzo 2015.

– Abrogazione del Trattenimento in servizio

Come noto l’art. 1 del DL n.90 del 24/6/2014 conv. nella L.114 del 11/8/2014 ha disposto l’abrogazione dell’articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che disciplinava l’istituto del trattenimento in servizio e di conseguenza tutte le norme che ad esso si richiamavano esplicitamente. Conseguentemente non è stato oggetto di abrogazione quanto disposto dall’articolo 509 comma 3 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 che disciplina i trattenimenti in servizio disposti al solo fine di conseguire la minima anzianità contributiva per accedere al trattamento pensionistico. Ne consegue che nel 2015 potranno inoltrare istanza di trattenimento in servizio, entro il 14 marzo 2015 i soli soggetti che, compiendo 66 anni e 3 mesi di età entro il 31 ottobre 2015, non sono però in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data, per tale personale, in caso di accoglimento dell’istanza, il trattenimento in servizio sarà disposto al massimo fino al 70° anno, ai sensi dello stesso art. 509 c. 3 del D.Lgs. 16.4.1994, n. 297.
Non sono ammesse istanze di trattenimento in servizio in casi diversi da quelli sopra indicati.
La deliberazione concernente i trattenimenti in servizio dovranno essere inviate allo scrivente non oltre i tre giorni successivi alla relativa riunione del Consiglio di Amministrazione.

– Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro.

L’art. 72 c. 11 del D.L. n. 112/08, convertito dalla Legge n. 133/2008 modificato dal DL n.90/2014 conv. nella L. n.114/2014 prevede la facoltà di risolvere unilateralmente, con decisione motivata, esplicitando i criteri di scelta e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi con un preavviso di sei mesi, il rapporto di lavoro di coloro che abbiano conseguito
– entro il 31 ottobre 2015 gli anni di anzianità contributiva necessari per la maturazione del diritto alla pensione anticipata: 41 anni e 6 mesi per le donne o 42 anni e 6 mesi per gli uomini, per i dipendenti cui si applica la normativa di cui al DL 201/2011 conv. nella L.214/2011;
– l’anzianità contributiva massima di 40 anni entro il 31 dicembre 2011, per i dipendenti cui si applica la “vecchia normativa”.

Nell’ipotesi in cui le Istituzioni intendano avvalersi di tale facoltà, il Direttore amministrativo, entro il 19 marzo 2015, dovrà comunicare al Consiglio Accademico e al Consiglio di Amministrazione l’elenco del personale che maturerà entro il 31 ottobre 2015 l’anzianità contributiva di 41 anni e 6 mesi per le donne e 42 anni e 6 mesi per gli uomini e di quello che ha raggiunto l’anzianità contributiva di 40 anni al 31 dicembre 2011. I periodi di riscatto, eventualmente richiesti, contribuiscono al raggiungimento degli anni di anzianità contributiva sopra indicati nella sola ipotesi in cui sia già intervenuto il relativo provvedimento. Il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Consiglio Accademico per il personale docente e del Direttore amministrativo per il personale amministrativo e tecnico, potrà deliberare la risoluzione del rapporto di lavoro degli interessati entro il 7 aprile 2015. Il provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro non potrà avere decorrenza precedente all’1.11.2015, data di inizio dell’a.a. 2015/2016, e dovrà essere notificato agli interessati entro e non oltre il 30 aprile 2015, in considerazione del prescritto preavviso semestrale.

È da ritenersi sospesa per il triennio 2015-2017 la norma del comma dell’art. 72, comma 11 del DL n. 112/08, convertito dalla Legge n. 133/2008, che vieta la risoluzione del rapporto di lavoro nei confronti di quei lavoratori per i quali operano le penalizzazioni previste dall’art. 24 c. 10 del D.L. n. 201/2011 conseguentemente alla sospensione dell’efficacia di tale disposizione della legge Fornero per il triennio 2015-2017, di cui si è detto sopra.

– Tempistica.

Le domande di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo, quelle di trattenimento in servizio oltre il limite di età (nei ristretti limiti sopra evidenziati in cui siano ancora ammissibili) e quelle di trasformazione del rapporto di lavoro in tempo parziale per il personale tecnico e amministrativo con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione, ai sensi del decreto 29 luglio 1997 n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica, dovranno essere presentate all’istituzione di titolarità entro e non oltre il 19 marzo 2015; tutte le domande presentate valgono, per gli effetti, dal 1° novembre 2015. La eventuale rinuncia alle domande di cessazione è consentita esclusivamente entro la data del 26 marzo 2015.

Le domande di accesso al trattamento pensionistico dovranno essere presentate all’INPS gestione ex INPDAP avvalendosi esclusivamente della modalità telematica di invio, ai sensi della circolare n.131 del 19/11/2012 del detto Istituto previdenziale:

1. presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell’istituto previdenziale (www.inpdap.gov.it, oppure www.inps.it ) , previa registrazione;
2. presentazione della domanda tramite il Contact Center Integrato ( numero verde 803164);
3. Presentazione telematica della domanda tramite l’assistenza gratuita dei patronati.

Ai fini della procedibilità della domanda in questione è necessario che la presentazione dell’istanza all’ente previdenziale avvenga secondo le dette modalità, rimanendo esclusa qualsiasi altra modalità. Conseguentemente, si rinnova l’invito a prestare la massima collaborazione e a curare la tempestiva diffusione delle nuove regole.
Entro l’11 aprile 2015 le istituzioni dovranno accertare la sussistenza del diritto al trattamento pensionistico del proprio personale e comunicare l’eventuale mancata maturazione di tale diritto ai dimissionari interessati.
L’accettazione delle domande di cessazione dal servizio si intende avvenuta alla data del 18 aprile 2015 senza emissione di un atto formale
Dal 13 al 23 aprile 2015, attraverso il collegamento al sito riservato, sarà effettuato l’inserimento al sistema informatico dei nominativi di coloro che cesseranno dal servizio a qualsiasi titolo o che continueranno a prestare servizio oltre il limite di età a decorrere dall’1.11.2015.
Si rinnova l’invito a verificare accuratamente la situazione anagrafica e contributiva del personale dipendente per individuare con certezza il momento di maturazione dei requisiti che comporterà l’applicazione della previgente o dell’attuale normativa. Si raccomanda, altresì, di provvedere con la massima sollecitudine all’evasione delle pratiche di computo, riscatto, ricongiunzione presentate dal personale.

Si confida nel rispetto dei tempi sopraindicati, inevitabilmente correlati ai successivi adempimenti procedurali inerenti la gestione del personale e la copertura dei posti vacanti, invitando le SS.LL. a dare la massima diffusione alla presente.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Daniele Livon

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