Com’è oramai noto la Legge n.133 del 6 agosto 2008 ha introdotto la pesante ed iniqua
TASSA SULLA SALUTE
fortemente voluta dall’allora ministro Brunetta per “punire i fannulloni del pubblico impiego” e pervicacemente mantenuta e rafforzata dai ministri dei Governi che nel tempo si sono succeduti dal 2008 ad oggi.
Tassa ancora più iniqua per i dipendenti degli Enti del Comparto Ricerca per i quali è stato di fatto introdotto un nuovo metro di misura, non applicato negli altri comparti del Pubblico Impiego,
PIÙ GUADAGNI MENO PAGHI
da cui deriva una trattenuta, per i primi dieci giorni di ogni periodo di malattia, inversamente proporzionale allo stipendio in godimento.
Nei soli primi quattro anni dall’entrata in vigore della legge, le trattenute per malattia operate (anche se con qualche anno di ritardo) dal CNR sulle buste paga dei dipendenti ammontano complessivamente:
ORA COME SE NON BASTASSE
arrivano nuove disposizioni restrittive (e come poteva essere diversamente?) per assenze per visite, terapie, esami diagnostici, emanate in via applicativa, con la circolare del CNR del 3 aprile u.s. che richiama, la circolare della Funzione Pubblica la quale, a sua volta, interpreta restrittivamente una norma della Legge 125 del 30 ottobre 2013.
E pensare che quest’ ultima legge era stata presentata “con enfasi scandalistica” dagli organi di stampa, come un’ulteriore “sanatoria” per i precari del Pubblico Impiego!
La beffa più grande è che anziché ricercare strumenti e interpretazioni per favorire la stabilizzazione dei precari si è colta al volo l’occasione per produrre finanche effetti immediati nelle restrizioni sulle assenze per malattie, anche se non espressamente previste, e si rinvia sine-die tutti gli altri provvedimenti riguardanti i precari.
Pertanto, mentre continuano le nostre iniziative (diffide agli Enti, interventi confederali, ricorsi) per superare questa insostenibile situazione, e aggiungiamo noi, recuperare quanto già prelevato dagli Enti per le assenze per malattia, non condividendo nel metodo e nel merito le nuove disposizioni emanate con le recenti circolari della F.P. e del CNR, la UIL-RUA ha inviato ai vertici dell’Ente la nota che alleghiamo – nota che è stata molto significativamente sottoscritta dal Segretario Confederale Antonio Foccillo, Responsabile delle Politiche Economiche e del Pubblico Impiego della UIL – e nella quale, tra l’altro, si chiede un incontro urgente in merito:
La UIL-RUA ed il Servizio Politiche Economiche e Pubblico Impiego della UIL Confederale hanno preso visione della circolare CNR n. 10/2014 con prot.0027311 del 7-4-2014 che ha STRAVOLTO la disciplina contrattuale del comparto prevista dall’art.8 del CCNL 21-02-02 in materia di assenze e permessi retribuiti, ed ha determinato e determinerà da ora in poi per il futuro un gravissimo danno patrimoniale per tutti i dipendenti CNR. Quest’ultimi, infatti, si vedranno costretti forzatamente ed obbligatoriamente a fruire di ore di permesso per ogni visita, terapia, prestazione specialistica o esame diagnostico cui dovranno sottoporsi.
La circolare del CNR, recepisce la circolare della F.P. n.2/14, si basa sulla presunta corretta interpretazione dell’Art.55 septies, comma 5 ter, del D.Lgs. 165/01 come novellato, in cui è stato scritto che per l’assenza per malattia, a seguito di visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici “il permesso è giustificato” mentre il precedente testo prevedeva “l’assenza è giustificata”.
Tale interpretazione della nuova norma è scorretta, illegittima, gravissima e penalizzante nei confronti dei dipendenti e determina i seguenti effetti immediati:
Tale circolare va immediatamente annullata essendo contraria ai principi generali in materia di interpretazione delle norme nonché all’Art. 8 del CCNL 21-2-02.
Sotto il profilo dell’interpretazione delle norme, è del tutto chiaro che la modifica dell’Art.55 septies, comma 5 ter, della parola “assenza” con la parola “permesso” non significa affatto che l’assenza per malattia debba essere fruita mediante permesso in quanto la nuova formulazione della norma corregge semplicemente una precedente ripetizione della originaria, e cioè dal punto di vista lessicale invece di ripetere due volte la parola assenza si è invece più correttamente sostituita la ripetizione “assenza” con un termine italiano di analogo senso (“permesso”).
Altrimenti l’Art. 55 septies in esame avrebbe dovuto specificare che le assenze per malattia devono essere fruite mediante l’istituto contrattuale del “permesso”, cosa che invece non è stato affatto previsto dalla norma che non ha disposto alcuna obbligatorietà in ordine alla necessità di utilizzare il permesso per fruire dell’assenza per malattia.
In sostanza, cioè, la nuova formulazione dell’Art.55 septies non modifica in alcun modo le modalità previste dall’art. 8 del CCNL 21-2-02 che stabilivano che il permesso possa, e non debba, essere utilizzato dal dipendente per n.18 ore complessive nei casi di nascita dei figli o di gravi motivi personali o familiari.
E cioè la norma contrattuale di cui all’Art. 8 CCNL 21-2-02 non dispone affatto che le assenze per malattia del dipendente debbano essere giustificate mediante permesso, residuando solo nella facoltà del dipendente la sua autonoma scelta di potere o volere fruire di permesso anche nel caso di assenza per malattia.
Contrariamente cioè alla circolare del CNR ora contestata e impugnata, non è il CNR che deve o può imporre al dipendente l’obbligatorietà di utilizzo del permesso per assenza per malattia, ma è invece diritto soggettivo del dipendente, su cui il CNR non può avere alcun potere di veto, il fatto di potere eventualmente utilizzare il permesso per l’assenza per malattia.
Conclusivamente, poiché la circolare del CNR in esame è di inaudita gravità per i diritti dei dipendenti dell’Ente non solo sotto l’aspetto patrimoniale e contrattuale, ma anche morale, questa O.S. invita e diffida codesto ente a voler immediatamente sospendere gli effetti della circolare ed a volere convocare urgentemente le OO.SS. per l’esame congiunto dell’intera materia ivi comprese le modalità di trattenuta per l’assenza per malattia operata nei confronti dei dipendenti con specifico riguardo agli importi recuperati in maniera inversamente proporzionale ai profili posseduti dai dipendenti.
UIL-RUA
Americo Maresci