Il Consiglio Universitario Nazionale, nell’adunanza del 1 luglio 2015, ha espresso delle raccomandazioni su l’applicazione urgente dell’art.6, comma 13 Legge 240/2010 relativo al rapporto tra Università – Facoltà di Medicina e SSN concernente lo “schema – tipo” delle convenzioni al quale devono attenersi le un uversità e le regioni per regolare i rapporti in materia di attività sanitarie svolte per conto del Servizio Sanitario Nazionale.
Considerati quindi l’art. 102 del DPR 382/1982, che disciplina l’attività assistenziali presso le cliniche e gli Istituti universitari da parte dei docenti e dei ricercatori universitari, considerato il DL 517/1999 che disciplinava, ben sedici anni fa, i rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università introducendo un periodo “sperimentale” di quattro anni, visto l’art, 6, comma 13 della L 240/2010 che prevede la predisposizione dello “schema tipo” delle convenzioni alle quali devono attenersi le università e le regioni per le attività sanitarie svolte per conto del Servizio sanitario Nazionale e, considerato che la predisposizione di tale “schema-tipo” doveva essere attuato entro 120 giorni dalla entrata in vigore della legge 240/2010 dal Ministero in concerto con il Ministero della Salute, il Consiglio Universitario Nazionale ha rilevato che l’insieme del periodo “sperimentale” del DL 517/1999, mai terminato, e che la mancata attuazione della ricordata disposizione della 240/2010 hanno creato forti disparità nelle diverse Regioni sulla modalità di stipula delle convenzioni tra Università, Facoltà di Medicina e SSN, con evidenti disparità nell’attribuzione degli incarichi assistenziali, nella retribuzione economica e nel monte orario, nonché della possibilità di espletamento delle funzioni previste dallo stato giuridico universitario. Il Consiglio, raccomanda quindi la sollecita predisposizione dello “schema-tipo” delle convenzioni cui devono attenersi Università e Regioni e chiede che venga ribadita la centralità delle Università nella formazione pre e post laurea dei laureati in Medicina e Professioni Sanitarie e che a tal fine l’attività esistenziale venga normata a livello nazionale.
Allegato: Raccomandazione 1 luglio 2015