sabato 27 Luglio 2024

Relazione al Decreto Legislativo 80/2015

famigliaCarissime/i
Il 25 giugno 2015 è entrato in vigore il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80, recante “Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell’articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00094) (GU n.144 del 24-6-2015 – Suppl. Ordinario n. 34).

Ci preme evidenziare come il carattere di sperimentalità e transitorietà delle disposizioni contenute nel decreto, applicabili al momento solo per il 2015, o meglio per la metà dell’anno in corso considerando la data di pubblicazione e il conseguente tempo di adozione da parte di tutte le amministrazioni delle norme ivi contenute, non ci possano soddisfare poiché l’importanza e la necessità delle norme introdotte non possono essere “disposizioni precarie”: l’art. 26 stabilisce che ” Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 13,14, 15, 16 e 24 si applicano in via sperimentale esclusivamente per il solo anno 2015 e per le sole giornate di astensione riconosciute nell’anno 2015 medesimo. 2 e che ” Il riconoscimento dei benefici per gli anni successivi al 2015 è condizionato alla entrata in vigore di decreti legislativi attuativi dei criteri di delega di cui alla legge 10 dicembre 2014,n. 183, che individuino adeguata copertura finanziaria. ” e “. Nel caso in cui non entrino in vigore i provvedimenti di cui al comma 3, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e con riferimento alle giornate di astensione riconosciute a decorrere dall’anno 2016, le disposizioni modificate dagli articoli 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15 e 16 si applicano nel testo vigente prima dell’entrata in vigore del presente decreto”. Inoltre il Ministero del Lavoro con un comunicato stampa del 23 giugno 2015 ha precisato che le misure previste dal decreto legislativo in materia di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro “diverranno strutturali una volta approvato in via definitiva il decreto di riforma degli ammortizzatori sociali”, il quale all’art. 42, comma 2, effettivamente individua una copertura progressiva e permanente degli oneri finanziari previsti, sebbene derivanti da una riduzione del Fondo della legge n. 190/2014 (art. 1, comma 107) previsto per l’attuazione della legge n. 183/2014.
Resterà invece in vigore anche oltre il 2015 il nuovo divieto di lavoro notturno a tutela dei genitori adottivi e affidatari, introdotto dall’art. 11 del d.lgs. n. 80/2015.
Premesso quanto sopra, alcune disposizioni del D. Lgs.vo 80/15 modificano il D. Lgs.vo 151/01, e sicuramente per le parti a costo zero possono essere immediatamente applicabili anche nel settore pubblico. Essendo norme di miglior favore vi chiediamo di verificarne l’applicazione presso le vostre strutture, segnalandoci eventuali dinieghi e motivazioni addotte.
Vi segnaliamo di seguito le modifiche apportate al D.Lgs. 151/2001.
Art. 2 – art. 16, in materia di divieto di adibire al lavoro le donne
a) comma 1 lettera d) così sostituito: “durante i giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto, anche qualora la somma dei periodi di cui alle lettere a) e c) superi il limite complessivo di cinque mesi.”
b) è inserito l’art. 16.bis che prevede il Rinvio e sospensione del congedo di maternità ” – 1.In caso di ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata, la madre ha diritto di chiedere la sospensione del congedo di maternità per il periodo di cui all’articolo 16, comma 1, lettere c) e d), e di godere del congedo, in tutto o in parte, dalla data di dimissione del bambino.
2. Il diritto di cui al comma 1 può essere esercitato una sola volta per ogni figlio ed è subordinato alla produzione di attestazione medica che dichiari la compatibilità dello stato di salute della donna con la ripresa dell’attività lavorativa”.
Art. 3 – all’art. 24, in materia di prolungamento del diritto alla corresponsione del trattamento economico anche nei casi di risoluzione del rapporto
a) comma 1 è cosi sostituito: “l’indennità di maternità è corrisposta anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dall’articolo 54, comma 3, lettere a), b) e c), che si verifichino durante i periodi di congedo di maternità previsti dagli articoli 16 e 17”
Art. 4 – all’art. 26 in materia di congedo di maternità nei casi di adozione e affidamento è inserito il comma 6 bis : ” La disposizione di cui all’articolo 16-bis trova applicazione anche al congedo di maternità disciplinato dal presente articolo”
Art. 5 – all’art. 28 in materia di congedo di paternità
a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:
“1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano anche qualora la madre sia lavoratrice autonoma avente diritto all’indennità di cui all’articolo 66.
1-ter. L’indennità di cui all’articolo 66 spetta al padre lavoratore autonomo, previa domanda all’INPS, per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché’ in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre”.
b) Il comma 2 è così sostituito “Il padre lavoratore che intende avvalersi del diritto di cui ai commi 1 e 1-bis presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono, il padre lavoratore ne rende dichiarazione ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
L’INPS provvede d’ufficio agli accertamenti amministrativi necessari all’erogazione dell’indennità di cui al comma 1-ter, con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.».
Art. 6 – all’art. 31 in materia di congedo di paternità nei casi di adozione e affidamento, il comma 2 è così sostituito ” 2. Il congedo di cui all’articolo 26, comma 4, spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore anche qualora la madre non sia lavoratrice. L’ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza all’estero del lavoratore.”
Art. 7 – all’art. 32 in materia di congedo parentale :
a) al comma 1 le parole: «nei primi suoi otto anni di vita» sono sostituite dalle seguenti: «nei primi suoi dodici anni di vita»;
b) dopo il comma 1-bis e’ inserito il seguente:
«1-ter. In caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria è
consentita in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. Nei casi di cui al presente comma è esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con permessi o riposi di cui al presente decreto legislativo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al personale del comparto sicurezza e difesa e a quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico.»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Ai fini dell’esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi e, comunque, con un termine di preavviso non inferiore a cinque giorni indicando l’inizio e la fine del periodo di congedo. Il termine di preavviso è pari a 2 giorni nel caso di congedo parentale su base oraria.».
Art. 8 – all’art. 33 in materia di prolungamento del congedo parentale, al comma 1 le parole “entro il compimento dell’ottavo anno di vita del bambino” sono sostituite dalle seguenti: “entro il compimento del dodicesimo anno di vita del bambino”.
Art. 9 – all’art. 34 in materia di trattamento economico e normativo:
a) al comma 1 le parole: “fino al terzo anno” sono sostituite dalle seguenti: “fino al sesto anno”;
b) al comma 3 dopo le parole: “è dovuta” sono inserite le seguenti: “, fino all’ottavo anno di vita del bambino,”.
Art. 10 – all’art. 36 in materia di congedo parentale nei casi di adozione e affidamento:
a) al comma 2 le parole “entro otto anni dall’ingresso del minore in famiglia” sono sostituite dalle seguenti :” entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia”;
b) il comma 3 è così sostituito “L’indennità di cui all’articolo 34, comma 1, è dovuta, per il periodo massimo complessivo ivi previsto, entro i sei anni dall’ingresso del minore in famiglia.”.
Art. 11 – all’art. 53 in materia di lavoro notturno, al comma 2 è aggiunta la lettera “b-bis. la lavoratrice madre adottiva o affidataria di un minore, nei primi tre anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il dodicesimo anno di età o, in alternativa ed alle stesse condizioni, il lavoratore padre adottivo o affidatario convivente con la stessa.».
Art. 12 – all’art. 55 in materia di dimissioni,
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto, a norma dell’articolo 54, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento. La lavoratrice e il lavoratore che si dimettono nel predetto periodo non sono tenuti al preavviso.”;
b) il comma 5 è abrogato.
L’art. 24 del D.Lgs. 80/2015 introduce il congedo per le donne vittime di violenza di genere, stabilisce che le lavoratrici possono trasformare il rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale, verticale od orizzontale, se disponibile in organico. Il rapporto di lavoro a tempo parziale dovrà essere poi nuovamente trasformato, su richiesta della lavoratrice, in rapporto di lavoro a tempo pieno. Le lavoratrici con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa hanno diritto alla sospensione dello stesso per un periodo fino a 3 mesi.
L’art. 25 del D.Lgs. 80/2015 in merito alle Misure di conciliazione tra vita professionale e vita privata prevede, in via sperimentale, per il triennio 2016-2018 uno stanziamento una quota pari al 10% delle risorse destinate al fondo di finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata, da utilizzare sulla base di apposite linee guida da emanare e secondo criteri e modalità che verranno stabiliti da un futuro decreto interministeriale.
Infine, siamo in attesa, “fiduciosa”, dell’approvazione da parte della Camera del D.d.L approvato in Senato il 30 aprile su “Deleghe al governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, che come vi abbiamo comunicato in data 15 maggio u.s., all’art. 11 (Promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche) detta indirizzi chiari alle amministrazioni pubbliche su:
– adozione di misure organizzative per il rafforzamento dei meccanismi di flessibilità dell’orario di lavoro, per l’adozione del lavoro ripartito, orizzontale o verticale, tra dipendenti, per l’utilizzazione delle possibilità che la tecnologia offre in materia di lavoro da remoto anche al fine di creare le migliori condizioni per l’attuazione delle disposizioni in materia di fruizione del congedo parentale, fissando obiettivi annuali per l’attuazione del telelavoro, anche nella forma del telelavoro misto, nonché per la sperimentazione di forme di co-working e smart-working che permettano entro tre anni almeno al 20 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano, di avvalersi di tali modalità;
– stipula convenzioni con asili nido e scuole dell’infanzia e a organizzare, anche attraverso accordi con altre amministrazioni pubbliche, servizi di supporto alla genitorialità, aperti durante i periodi di chiusura scolastica;
– attuazione delle misure di cui sopra con l’adozione di codici di condotta e linee guida contenenti regole inerenti l’organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, i cui indirizzi saranno definiti con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri.
Vi chiediamo di dare riscontro alla presente confermandoci l’adozione delle misure introdotte da parte delle vostre amministrazioni.

Vi salutiamo fraternamente
UIL RUA

Il Segretario Generale
Sonia Ostrica
La Coordinatrice Pari Opportunità
Fabiana Bernabei

All. D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80

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